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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23240/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3324/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale, escludendo il vaglio di attendibilità del con- tenuto delle proprie spontanee dichiarazioni, ha confermato la sussistenza del dolo dell'aggravante contestata.

Il difensore ricorrente sostiene il difetto dell'elemento soggettivo sul presup- posto che l'imputato -mero detentore ai fini della custodia per poche ore dello stupefacente ritirato e custodito in un box nella sua disponibilità per conto dei committenti che lo avrebbero prelevato e portato via subito dopo l'arrivo e lo sca- rico dal mezzo di trasporto- non conosceva il quantitativo di hashish ricevuto.

Si sottolinea in ricorso che l'imputato non ha mai negato di aver assunto l'in- carico di ricevere lo stupefacente per scaricarlo in un luogo sicuro in attesa della sua consegna ai terzi ma ha anche dichiarato che non era consapevole del quan- titativo.

Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, ci si duole dell'illogicità della motivazione del provvedi- mento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistente in fatto e in diritto l'aggravante contestata.

Sostiene il ricorrente che egli, mero stoccatore dello stu- pefacente, non conosceva il parametro territoriale di diffusione dello stupefacente, Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante ritenendo che sul punto la Corte territoriale offra una motivazione meramente apparente richiaman- dosi ai soli precedenti penali.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ed in par- ticolare, di avere valutato lo scritto proveniente dall'imputato ritenendo del tutto illogico.N. 3324/2023 R.G.

La Corte milanese ha motivatamente ritenuto l'inattendibilità delle dichiara- zioni dell'imputato, sottolineando che la Difesa le ritiene apoditticamente vere, senza tuttavia confrontarsi criticamente con la disamina del primo giudice, che, con argomenti logici che la il giudice del gravame del merito dà atto di condividere, ha motivato l'assoluta implausibilità delle dichiarazioni di Mori nella parte in cui ha sostenuto il proprio coinvolgimento nella vicenda rappresentandosi quale mero corriere, temporaneo custode dello stupefacente per conto di altro soggetto nor- dafricano - tale "Ahmid" -, cui avrebbe fatto "un favore".

A quanto già argomentato dal primo giudice la Corte territoriale aggiunge il rilievo per cui è del tutto illogico, e non è credibile, che tal (non meglio individuato) Ahmid affidasse l'enorme quantità di droga tratta in sequestro ad una persona pressoché sconosciuta (quale sarebbe stato il Mori, come si evince dal suo stesso racconto scritto) mettendolo anche a parte di ulteriori dettagli dell'organizzazione criminale per cui avrebbe agito.

Alle pag. 9 e ss. la Corte territoriale delinea perciò un ruolo dell'odierno ricor- rente di pieno e consapevole concorso nell'agire delittuoso del correo, eviden- ziando logicamente (pag. 10) di non nutrire dubbio alcuno che il Mori (così come il coimputato) fosse pienamente a conoscenza dell'esatto quantitativo di stupefa- cente detenuto (acquistato, trasportato e custodito), considerando che:

1. il peso lordo dello stupefacente sequestrato nell'immediatezza è risultato pari a ben 444 (quattrocentoquarantaquattro) chilogrammi, ovvero a più di quattro quintali (do- vendosi a questi aggiungere anche il panetto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA]);

2. il mezzo di trasporto utilizzato, volutamente scelto di grandi dimensioni, denota la piena consapevolezza da parte degli imputati circa tale quantità di sostanza stupefacente che avrebbero dovuto trasportare;

3. anche il luogo di custodia ap- positamente scelto (un box) rivela la consapevolezza di dover disporre di un luogo necessariamente ampio per contenere un simile quantitativo, la consapevolezza della reale entità di quest'ultimo, la consapevolezza di dover adottare per l'imbo- sco di un simile quantitativo;

4. all'interno del box vi erano anche "numerosissime" confezioni per contenere sostanza stupefacente, vuote e a loro volta del peso di 32 Kg.: evidente conferma di un'attività dedita a narcotraffico non occasionale né inedita.

Alle pagg. 12 e ss. la Corte meneghina motiva in maniera congrua e logica anche in relazione all'elemento soggettivo della ritenuta aggravante e al tema del bacino territoriale di smercio, che il ricorrente ripropone in questa sede acritica- mente, senza alcun confronto con le tesi conformi dei giudici del merito.

2.2. Quanto al motivo relativo alla mancata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale -che sottolinea a pag. 14 come le circostanze attenuanti generiche siano state "benevolmente concesse" dal N. 3324/2023 R.G. giudice di primo grado- evidenzia l'allarmante disvalore del fatto, lo spessore cri- minale dell'odierno ricorrente, quale si evince dai suoi numerosissimi precedenti penali anche specifici, e la sua pervicacia nel delinquere anche al momento dell'in- tervento delle forze dell'ordine, verso le quali si rendeva colpevole di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice del gravame del merito sottolinea in proposito come i trattamenti sanzionatori già sperimentati non hanno evidentemente rappresentato una con- trospinta sufficiente alla realizzazione del nuovo illecito, a sua volta rivelatore di intenso dolo e dell'inserimento del prevenuto in un ambiente criminale più ampio ed organizzato, nonché della sua capacità di movimentare enormi quantitativi di stupefacenti avvalendosi di complicità e di mezzi operativi. .

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata ìn concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 delV8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo r P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3324/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui la Corte territoriale, escludendo il vaglio di attendibilità del con- tenuto delle proprie spontanee dichiarazioni, ha confermato la sussistenza del dolo dell'aggravante contestata. Il difensore ricorrente sostiene il difetto dell'elemento soggettivo sul presup- posto che l'imputato -mero detentore ai fini della custodia per poche ore dello stupefacente ritirato e custodito in un box nella sua disponibilità per conto dei committenti che lo avrebbero prelevato e portato via subito dopo l'arrivo e lo sca- rico dal mezzo di trasporto- non conosceva il quantitativo di hashish ricevuto. Si sottolinea in ricorso che l'imputato non ha mai negato di aver assunto l'in- carico di ricevere lo stupefacente per scaricarlo in un luogo sicuro in attesa della sua consegna ai terzi ma ha anche dichiarato che non era consapevole del quan- titativo. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, ci si duole dell'illogicità della motivazione del provvedi- mento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistente in fatto e in diritto l'aggravante contestata. Sostiene il ricorrente che egli, mero stoccatore dello stu- pefacente, non conosceva il parametro territoriale di diffusione dello stupefacente, Con un terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in punto di rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante ritenendo che sul punto la Corte territoriale offra una motivazione meramente apparente richiaman- dosi ai soli precedenti penali. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ed in par- ticolare, di avere valutato lo scritto proveniente dall'imputato ritenendo del tutto illogico.N. 3324/2023 R.G. La Corte milanese ha motivatamente ritenuto l'inattendibilità delle dichiara- zioni dell'imputato, sottolineando che la Difesa le ritiene apoditticamente vere, senza tuttavia confrontarsi criticamente con la disamina del primo giudice, che, con argomenti logici che la il giudice del gravame del merito dà atto di condividere, ha motivato l'assoluta implausibilità delle dichiarazioni di Mori nella parte in cui ha sostenuto il proprio coinvolgimento nella vicenda rappresentandosi quale mero corriere, temporaneo custode dello stupefacente per conto di altro soggetto nor- dafricano - tale "Ahmid" -, cui avrebbe fatto "un favore". A quanto già argomentato dal primo giudice la Corte territoriale aggiunge il rilievo per cui è del tutto illogico, e non è credibile, che tal (non meglio individuato) Ahmid affidasse l'enorme quantità di droga tratta in sequestro ad una persona pressoché sconosciuta (quale sarebbe stato il Mori, come si evince dal suo stesso racconto scritto) mettendolo anche a parte di ulteriori dettagli dell'organizzazione criminale per cui avrebbe agito. Alle pag. 9 e ss. la Corte territoriale delinea perciò un ruolo dell'odierno ricor- rente di pieno e consapevole concorso nell'agire delittuoso del correo, eviden- ziando logicamente (pag. 10) di non nutrire dubbio alcuno che il Mori (così come il coimputato) fosse pienamente a conoscenza dell'esatto quantitativo di stupefa- cente detenuto (acquistato, trasportato e custodito), considerando che: 1. il peso lordo dello stupefacente sequestrato nell'immediatezza è risultato pari a ben 444 (quattrocentoquarantaquattro) chilogrammi, ovvero a più di quattro quintali (do- vendosi a questi aggiungere anche il panetto rinvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA]); 2. il mezzo di trasporto utilizzato, volutamente scelto di grandi dimensioni, denota la piena consapevolezza da parte degli imputati circa tale quantità di sostanza stupefacente che avrebbero dovuto trasportare; 3. anche il luogo di custodia ap- positamente scelto (un box) rivela la consapevolezza di dover disporre di un luogo necessariamente ampio per contenere un simile quantitativo, la consapevolezza della reale entità di quest'ultimo, la consapevolezza di dover adottare per l'imbo- sco di un simile quantitativo; 4. all'interno del box vi erano anche "numerosissime" confezioni per contenere sostanza stupefacente, vuote e a loro volta del peso di 32 Kg.: evidente conferma di un'attività dedita a narcotraffico non occasionale né inedita. Alle pagg. 12 e ss. la Corte meneghina motiva in maniera congrua e logica anche in relazione all'elemento soggettivo della ritenuta aggravante e al tema del bacino territoriale di smercio, che il ricorrente ripropone in questa sede acritica- mente, senza alcun confronto con le tesi conformi dei giudici del merito. 2.2. Quanto al motivo relativo alla mancata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale -che sottolinea a pag. 14 come le circostanze attenuanti generiche siano state "benevolmente concesse" dal N. 3324/2023 R.G. giudice di primo grado- evidenzia l'allarmante disvalore del fatto, lo spessore cri- minale dell'odierno ricorrente, quale si evince dai suoi numerosissimi precedenti penali anche specifici, e la sua pervicacia nel delinquere anche al momento dell'in- tervento delle forze dell'ordine, verso le quali si rendeva colpevole di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice del gravame del merito sottolinea in proposito come i trattamenti sanzionatori già sperimentati non hanno evidentemente rappresentato una con- trospinta sufficiente alla realizzazione del nuovo illecito, a sua volta rivelatore di intenso dolo e dell'inserimento del prevenuto in un ambiente criminale più ampio ed organizzato, nonché della sua capacità di movimentare enormi quantitativi di stupefacenti avvalendosi di complicità e di mezzi operativi. . La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata ìn concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 delV8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo r P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
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