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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 15405/2026

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ele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multaper i reati di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e diinsolvenza fraudolenta, unificati dal vincolo della continuazione, determinando lapena secondo il seguente calcolo: pena base, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva, mesi6 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la continuazione alla penafinale di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello diCagliari deducendo, con un unico motivo, la violazione della disposizione di cuiall’art. 81 cod. pen., per aver il Tribunale di Cagliari applicato, a titolo di aumentoper la continuazione, una “pena illegale” per il reato satellite, in quanto inferioreal limite minimo di un terzo della pena applicata per il reato ritenuto più grave,secondo quanto previsto dall’art. 81, comma, 4 cod. pen., per i soggetti ai qualisia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen.3.

In data 11 febbraio 2026, la difesa dell’imputato ha depositato unamemoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale fornitoadeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

In relazione al trattamento sanzionatorio applicabile nel caso diriconoscimento di un’ipotesi di concorso formale di reati o di continuazione, l’art.81, comma 4, cod. pen. (introdotto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)stabilisce: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorsoformale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai qualisia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumentodella quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della penastabilita per il reato più grave».La ratio di tale disposizione, come posto in evidenza dalla giurisprudenza diquesta Corte, è quella di «comminare le pene con aumenti differenziati in misuraprecostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo,quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre checonforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una penanon commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in basealla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto allarieducazione del condannato» (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv.240445 – 01).Si è altresì ripetutamente chiarito, da un lato, che il limite di aumento minimoper la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave,previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cuil'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessaprecedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(tra le tante Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Rv. 286602 – 01) e, dall’altro, chetale aumento minimo debba trovare applicazione anche quando il giudice considerila recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez.

U, n. 31669 del23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01).3.

Ebbene, dalla lettura del casellario giudiziale emerge che l’imputato erastato già ritenuto “recidivo reiterato” in una pluralità di occasioni (si vedano lecondanne riportate ai numeri 11, 14, 17, 18, 24 e 25 del certificato del casellariogiudiziale), di talché, nella determinazione della pena dovuta a titolo di “aumentoper la continuazione”, sarebbe stato necessario tener conto dei limiti impostidall’applicazione della disposizione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. oeventualmente indicare la pena risultante dall’applicazione del cumulo materialedelle pene, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (dicui non vi è viceversa traccia nella motivazione del provvedimento impugnato).Si impone pertanto un annullamento con rinvio sul punto, affinché, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato satellite, si tenga contodei rilievi di cui sopra.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari in diversa persona fisica.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2025 del TRIBUNALE di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Cagliari hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multaper i reati di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. e diinsolvenza fraudolenta, unificati dal vincolo della continuazione, determinando lapena secondo il seguente calcolo: pena base, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva, mesi6 di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata per la continuazione alla penafinale di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa.2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello diCagliari deducendo, con un unico motivo, la violazione della disposizione di cuiall’art. 81 cod. pen., per aver il Tribunale di Cagliari applicato, a titolo di aumentoper la continuazione, una “pena illegale” per il reato satellite, in quanto inferioreal limite minimo di un terzo della pena applicata per il reato ritenuto più grave,secondo quanto previsto dall’art. 81, comma, 4 cod. pen., per i soggetti ai qualisia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen.3. In data 11 febbraio 2026, la difesa dell’imputato ha depositato unamemoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale fornitoadeguata motivazione sul trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. In relazione al trattamento sanzionatorio applicabile nel caso diriconoscimento di un’ipotesi di concorso formale di reati o di continuazione, l’art.81, comma 4, cod. pen. (introdotto dall’art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251)stabilisce: «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorsoformale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai qualisia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumentodella quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della penastabilita per il reato più grave».La ratio di tale disposizione, come posto in evidenza dalla giurisprudenza diquesta Corte, è quella di «comminare le pene con aumenti differenziati in misuraprecostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo,quest'ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre checonforme al principio dell'emenda di cui all'art. 27 Cost., considerato che una penanon commisurata adeguatamente al valore dell'illecito, identificato anche in basealla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea rispetto allarieducazione del condannato» (Sez. 5, n. 30630 del 09/04/2008, Nikolic, Rv.240445 – 01).Si è altresì ripetutamente chiarito, da un lato, che il limite di aumento minimoper la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave,previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cuil'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessaprecedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(tra le tante Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Rv. 286602 – 01) e, dall’altro, chetale aumento minimo debba trovare applicazione anche quando il giudice considerila recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. U, n. 31669 del23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01).3. Ebbene, dalla lettura del casellario giudiziale emerge che l’imputato erastato già ritenuto “recidivo reiterato” in una pluralità di occasioni (si vedano lecondanne riportate ai numeri 11, 14, 17, 18, 24 e 25 del certificato del casellariogiudiziale), di talché, nella determinazione della pena dovuta a titolo di “aumentoper la continuazione”, sarebbe stato necessario tener conto dei limiti impostidall’applicazione della disposizione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen. oeventualmente indicare la pena risultante dall’applicazione del cumulo materialedelle pene, secondo quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione (dicui non vi è viceversa traccia nella motivazione del provvedimento impugnato).Si impone pertanto un annullamento con rinvio sul punto, affinché, nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato satellite, si tenga contodei rilievi di cui sopra. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari in diversa persona fisica.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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