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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06161/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per diverse ipotesi di reato di truffa aggravata, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, resa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, con cui si è sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Con unico motivo di ricorso, variamente articolato, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen. 2.

Successivamente alla presentazione del ricorso, è stata trasmessa, in data 28 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto del provvedimento del 22.09.2025, reso dal Giudice per le indagini preliminari di Patti, si è disposta la revoca della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale, immediata cessazione di ogni obbligo connesso alla misura revocata.

È altresì pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 10/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per diverse ipotesi di reato di truffa aggravata, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, resa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, con cui si è sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con unico motivo di ricorso, variamente articolato, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen. 2. Successivamente alla presentazione del ricorso, è stata trasmessa, in data 28 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto del provvedimento del 22.09.2025, reso dal Giudice per le indagini preliminari di Patti, si è disposta la revoca della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale, immediata cessazione di ogni obbligo connesso alla misura revocata. È altresì pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 10/12/
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