CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27601/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e d all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lostudio della prima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, 63; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes a d all'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. [OSCURATO:PERSONA] -Liberazione del fidejussore per obbligazione futura- Peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale -Concessione di ulteriori finanziamenti da parte dell'istituto di credito in assenza di autorizzazione del garante –Rilevanza -Fattispecie 108; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Genova n. 844 /20 21 , depositata il 21 luglio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale procurat rice della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il Tribunale di Imperia emise in data 27 agosto 2016 decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra di essi, quali fideiussori della «[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.», per il pagamento dell’importo di € 40.000, oltre interessi di mora ed accessori, in tal modo escutendo la garanzia da essi prestata nel limite massimo entro il quale era stata dagli stessi concessa. Vi si opposero gli ingiunti eccependo la liberazione dal vincolo fideiussorio, ex art. 1956 cod. civ., per avere la banca concesso nuovi finanziamenti al debitore principale conoscendone o dovendone comunque conoscere le difficoltà economiche, senza informare i fidejussori. Il Tribunale accolse, su tali basi, l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. 2. Con sentenza n. 844 /2021 , depositata il 21 luglio 2021 , la Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità predetta, e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato gli appellati, in solido tra di essi, a pagare all'appellante la somma di euro 40.000,00, oltre interessi contrattuali di mora da contenere nei limiti dei c.d. tassi soglia dal dovuto al saldoed oltre spese. Due gli argomenti posti a fondamento di tale decisione: — da un lato, il mancato assolvimento dell’onere gravante sui fideiussori che invocano la liberazione dal vincolo ai sensi dell’art.1956 cod. civ., di fornire la prova dell'effettivo peggioramento delle condizioni economiche e/o patrimoniali della correntista, non desumibile dalla sola circostanza che quest'ultima ha fatto accesso al credito, ma da fornirsi attraverso la produzione dei bilanci e/o delle dichiarazioni dei redditi della società garantita o comunque anche attraverso i testimoni su fatti circostanziati; — dall’altro, il rilievo che, come desumibile dagli estratti conto prodotti dagli opponenti, al momento della concessione del primo finanziamento (il 26 novembre 2010 per euro 45.000) il conto corrente della società garantita presentava un saldo negativo maggiore rispetto all'importo concesso a titolo di prestito (al 31 ottobre 2010, euro 55.001,12) ed anche in occasione del secondo (il 5 dicembre 2011, per euro 50.000,00) il conto corrente aveva un saldo negativo pari ad euro 43.772,59, discendendone che, in entrambi i casi, nell'ipotesi in cui la banca, anziché concedere nuovo credito alla correntista, avesse preteso l'immediato rientro del debito, gli attuali appellati, che mai hanno revocato la loro fideiussione, si sarebbero trovati nella situazione medesima a quella attuale, visto che la loro garanzia era limitata all'importo complessivo di euro 40.000,00; conseguentemente nemmeno può dirsi che la banca abbia violato i canoni di correttezza e buona fede in quanto, anche agendo in autotutela, i fideiussori sarebbero stati condannati a pagare la medesima somma portata dal decreto ingiuntivo. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resist e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ), depositando controricorso. 4. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e mancata applicazione dell'art. 1956 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Rilevano che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era stata data prova, con la produzione degli estratti conto, dell’aggravamento della situazione patrimoniale del debitore principale. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «erronea applicazione dell'art. 1938 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Lamentano che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto, ancorché implicitamente, che essendo fissato un importo massimo garantito, non troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 1956 cod. civ.. Affermano che, al contrario, tale norma trova comunque applicazione, sussistendo il presupposto dell'aggravamento delle condizioni economiche e della concessione di un ulteriore credito al debitore, senza alcun avviso al garante. 3. Il primo motivo è inammissibile. Lungi dall’individuare l’affermazione in diritto che comport erebbe violazione o falsa applicazione delle norme evocate , il motivo piuttosto impinge nella ricognizionedel fatto e nella valutazione delle prove. Resta, peraltro , non aggredita la seconda autonoma ratio decidendi che verte sul fatto che l’applicazione dell’art. 1956 non avrebbe avuto alcuna conseguenza pratica per i fideiussori posto che, avuto riguardo al limite di euro 40.000 della fideiussione, al momento dell’insorgere di quest’ultima il debito principale aveva già superato la detta soglia 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. La censura è dichiaratamente volta a contrastare il secondo passaggio argomentativo svolto in sentenza, ma non ne coglie nemmeno essa l’effettiva consistenza; la Corte di merito, invero, ha escluso nella fattispeciel’applicabilità dell’art. 1956 cod. civ. non per il solo fatto chefosse stato previsto un importo massimo garantito, ma per essere stato provato che al momento della concessione dei finanziamenti le condizioni del debitore garantito non erano peggiori di quelle esistenti al momento dellafideiussione. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrent i al pagamento, in favore dell a controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Ro