CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 32464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.: 04619670658), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. Po, n. 16/b; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 202 di SALERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con indicazione dell’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 40/2022 (pubblicata il 18 gennaio 2022); R.G.N. 15737/2022 C.C. 08/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., il [OSCURATO:PERSONA] sito in Salerno alla via Mauri n. 202 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno l’ammissione di una c.t. preventiva per l’accertamento e la descrizione dei vizi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in riferimento al contratto di appalto per lavori edili stipulato il 9 gennaio 2010. All’esito di tale accertamento il c.t.p. riteneva che i danni riscontrati ammontassero ad euro 22.968,00, somma considerata necessaria per il ripristino dei danni causati in esecuzione dell’indicato contratto di appalto. Non essendo stata raggiunta alcuna soluzione conciliativa o transattiva, il citato [OSCURATO:PERSONA] instaurava un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. per l’ottenimento del risarcimento dei danni nel menzionato importo oltre che il pagamento delle spese processuali. Con ordinanza del 23 aprile 2019, l’adito Tribunale di Salerno, nella contumacia della convenuta (nei cui confronti riteneva che si fosse perfezionata la notificazione della domanda introduttiva), accoglieva integralmente il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al quale resisteva il citato [OSCURATO:PERSONA], instando per il suo rigetto. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 40/2022, rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte salernitana ravvisava, innanzitutto, l’infondatezza del motivo circa la denunciata invalidità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, siccome da ritenersi legittimamente effettuata presso la sede eletta dalle parti nel contratto di appalto, non essendo, quindi, necessario che fosse eseguita presso la sede legale della società appellante. Il citato giudice di appello riteneva, poi, che pur avendo la società appellante ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo (non opposto) per l’importo residuo (per euro 16.985,63) del corrispettivo pattuito per l’esecuzione dell’appalto, il titolo formatosi non poteva costituire giudicato esterno opponibile alla pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni relativi alla dedotta inesatta realizzazione delle opere oggetto del contratto stesso. La Corte di appello respingeva, altresì, la doglianza circa la prospettata operatività di una clausola compromissoria asserita come convenzionalmente concordata, sostenendo l’improcedibilità della domanda, da qualificarsi, piuttosto, come eccezione di incompetenza. Al riguardo, la stessa Corte rilevava come la relativa eccezione dovesse qualificarsi come eccezione in senso stretto, che avrebbe, perciò, dovuto essere formulata nel termine di decadenza previsto dagli artt. 167, comma 2, e 819-ter c.p.c., onere rimasto inosservato dalla società Domus, avendo la stessa scelto di rimanere contumace nel giudizio di primo grado. Inoltre, il giudice di appello riteneva l’inammissibilità - per essere stata sollevata solo con l’atto di appello –della doglianza inerente la supposta violazione dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c. Infine, la Corte salernitana rilevava che la quantificazione dei danni chiesti dal [OSCURATO:PERSONA] era stata legittimamente basata sulle risultanze dell’eseguita consulenza tecnica preventiva. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione - affidato ad un unico motivo – la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l’intimano [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 202 di Salerno. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo, la società ricorrente denuncia – ai sensi dell’indicato art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e con riferimento all’affermata validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado con la sentenza impugnata, in risposta al secondo motivo di appello – la violazione o, quantomeno, la falsa applicazione degli artt. 47 c.c., 141 c.p.c., 1362, comma 2, c.c., 345, comma 3, c.p.c., 145 c.p.c., 46, commi 1 e 2, c.c., 2193, comma 2, c.c., 2196, commi 1 e 2, c.c. e dell’art. 354, comma 1, c.p.c., oltre che –testualmente - dei consolidati principi di diritto in materia di interpretazione letterale degli atti negoziali nonché in materia di produzione documentale nel procedimento di appello nonché in materia di individuazione del luogo della notifica alle persone giuridiche nonché in materia di opponibilità dei fatti iscritti nel Registro delle imprese. In sintesi, la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’atto di citazione in primo grado effettuata presso la sede in cui era stato suppostamente eletto domicilio sulla base di quanto evincibile dal contenuto dello stipulato contratto di appalto, anziché presso la sua effettiva sede legale esistente al momento dell’esecuzione di detta notificazione. 2. Rileva il collegio che il motivo è fondato. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che l’indicazione nel contratto di appalto della sede della società appaltatrice in Bellizzi, v. Marsala n. 10, fosse equiparabile ad una elezione di domicilio presso tale sede, ragion per cui la notificazione dell’atto di citazione in primo grado presso tale luogo avrebbe dovuto considerarsi valida, essendo state osservate tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., così da legittimare la dichiarazione di contumacia della società Domus, non costituitasi in primo grado. Senonché, occorre rilevare che tale indicazione – in effetti - non avrebbe potuto considerarsi propriamente un’elezione di domicilio (presso il cui luogo, oltretutto, se fosse stata idonea, si sarebbe dovuta eseguire la notificazione obbligatoriamente, ove fosse stato così espressamente dichiarato: v. l’art 141, comma 1, richiamato dall’art. 145, comma 1, c.p.c.). Invero – per quanto desumibile dallo stesso contratto di appalto (esaminabile in questa sede, trattandosi di decidere su una censura attinente ad un vizio processuale) – non emerge alcuna clausola in cui sia stata propriamente fatta dalla società appaltatrice, in accordo con il [OSCURATO:PERSONA] committente (e, quindi, convenzionalmente), un’elezione di domicilio legittimante la notificazione degli atti processuali presso la sede asseritamente eletta. Risulta, piuttosto, riportata - nella premessa dell’atto in cui sono identificate le parti contraenti - la sola indicazione della sua sede “in Bellizzi (SA) alla via Marsala, n. 10”, indicazione poi riprodotta anche nei timbri della società apposti nelle singole pagine dello stesso contratto di appalto. Pertanto, tali mere indicazioni non avrebbero potuto ritenersi comportanti un’elezione di domicilio; infatti, essa – secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte -deve essere sostanziata in una dichiarazione inequivoca ed esplicita e, quindi, da poter escludere che debba essere necessariamente eseguita secondo le modalità contemplate in via generale dall’art. 145 del codice di rito (cfr. Cass. 11037/1997; Cass. n. 3286/2006 e Cass. n. 21778/2008). Pertanto, nel caso di specie, la notificazione dell’atto di citazione doveva essere effettuata presso la sede legale ufficiale ed effettiva della società oggi ricorrente, la quale, oltretutto, prima di tale notifica, aveva trasferito la stessa sede legale presso il nuovo indirizzo di via G. Budetti n. 106 in [OSCURATO:PERSONA]. Di tale circostanza ne era consapevole lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva notificato il ricorso “ante causam” ex art. 696-bis c.p.c. proprio presso questa nuova sede legale (come documentalmente comprovato), salvo poi a notificare il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presso la precedente sede legale indicata nel contratto concluso nel 2010, ma che era stata poi modificata con regolare sua iscrizione nel registro delle imprese a far data dal 18 giugno 2013 e con trascrizione intervenuta il giorno successivo, con la produzione del correlato effetto pubblicitario opponibile ai terzi, per quanto previsto dall’art. 2193 c.c., ossia circa 4 anni prima dell’introduzione del giudizio ad istanza del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto farsi parte diligente, all’atto di notificazione del ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., di verificare quale fosse in quel momento la reale sede legale della società convenuta. E’, peraltro, evidente che la produzione della certificazione del registro delle imprese – dalla quale risultava l’avvenuto trasferimento della sede legale della società Domus - poteva essere prodotta nel giudizio di appello – ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - proprio perché trattavasi di documento che la stessa non aveva potuto depositare in primo grado, stante la nullità della notificazione effettuata presso la precedente sede, quindi per ragione alla stessa non imputabile. 3. Per le ragioni complessivamente esposte il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa – ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (in correlazione con l’art. 354, comma 1, c.p.c.) –al giudice di primo grado, ovvero al Tribunale di Salerno, in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di