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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21655/2023

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ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5911/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1786/2015,depositata l’1 settembre 2015. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per la ricorrenteil Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ires-Irap-Iva udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2005, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, supportato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte ,chiede di accogliere il ricorso.

Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudiziosino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5911/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Melis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1786/2015,depositata l’1 settembre 2015. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per la ricorrenteil Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ires-Irap-Iva udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2005, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, supportato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],con conclusioni scritte ,chiede di accogliere il ricorso. Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudiziosino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nel
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