CassazionedecretoSezione UDecisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 32961/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 12996-2025 proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 974/2025 depositata il 13/06/2025 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BELLUNO; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Belluno per chiedere che venisse accertata l’illegittimità del “decreto di depennamento”, adottato il 6 luglio 2022 dal dirigente scolastico dell’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] “Segato”, con cui era stata disposta la sua decadenza “dalle graduatorie di Istituto III fascia valide per il triennio 2021-2024 del personale ATA per il profilo di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per l’Area AR02”, con contestuale rettifica dei punteggi attribuiti per altre Aree; il ricorrente conseguenzialmente chiese l’annullamento di detto provvedimento e di quello di “risoluzione anticipata del contratto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]” con l’Istituto, con declaratoria del diritto al reinserimento nelle graduatorie con i punteggi originariamente attribuiti e del diritto all’assunzione a tempo determinato dal 1° settembre 2022 nonché con condanna dell’Amministrazione convenuta alla reintegrazione in servizio e al pagamento di somme commisurate alle retribuzioni non percepite. 2. Il Tribunale adito dichiarò “l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo”, ritenendo che la controversia instaurata attenesse in via diretta all’annullamento di atti amministrativi e a domande conseguenti all’annullamento dei provvedimenti impugnati. 3.In seguito a riassunzione, il [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con ordinanza n. 974 del 2025, ha sollevato conflitto di giurisdizione e rimesso la questione alle Sezioni Unite. Sulla scorta di precedenti di questo [OSCURATO:PERSONA], il T.A.R. argomenta come le domande volte alla permanenza in graduatorie di istituto, attraverso la convalida sia dei titoli di studio e di servizio dichiarati nelle domande (anche di aggiornamento) via via presentate dal Bortone, sia dal precedente inserimento operato dall’Amministrazione, con la conseguente richiesta di accertamento del diritto all’assunzione e condanna alla reintegrazione in servizio ed al pagamento di indennità retributive, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario. Si discuterebbe, infatti, dell’esito di procedure non concorsuali e del conseguente collocamento del ricorrente nella giusta posizione, risultando l’accertamento del diritto all’attribuzione di punteggi espressione dell’applicazione di disposizioni generali e non essendo neanche preclusa la disapplicazione di atti amministrativi di gestione della graduatoria, eventualmente illegittimi, da parte del giudice ordinario. 4.Le parti del giudizio di merito non hanno svolto attività difensiva innanzi a questa Corte. 5.L’Ufficio della Procura Generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in continuità con indirizzi consolidati di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 4 aprile 2023, nn. 9330 e 9332; conf. Cass., Sez. Un., 3 luglio 2023, n. 18720; successivamente v. pure Cass., Sez. Un., 10 luglio 2023, n. 19586; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2024, n. 2277; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2024, n. 15147; in precedenza, per il reclutamento del personale docente in generale, v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123). 1.1. L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza su tale giurisdizione la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati. Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti. Diversamente, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. 1.2. Sulla base di tali pacifiche premesse, quanto alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento del personale docente nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, è affermato il principio secondo cui, avuto riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio, laddove oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (tra le altre, v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123, con la giurisprudenza ivi citata in motivazione). E’ stata rimarcata l’ontologica diversità fra la procedura di formazione delle graduatorie permanenti e quella concorsuale, rilevando che quest’ultima presuppone, necessariamente, l'emanazione di un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, che rappresenta l'atto terminale del procedimento, individua i "vincitori", ossia coloro che devono essere destinatari, nell’impiego pubblico contrattualizzato, della proposta di assunzione. Non può, quindi, essere qualificata concorsuale, in senso proprio, una procedura che sia finalizzata unicamente all'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che sia preordinata al conferimento di posti lavoro, se ed in quanto si renderanno disponibili (in termini, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2023, n. 10538, che,percorrendo lo stesso sviluppo argomentativo , ha esteso il principio anche alle graduatorie provinciali che perseguono le medesime finalità in passato assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento). Analogamente è stata esclusa la natura concorsuale anche della procedura finalizzata alla formazione delle graduatorie di istituto, rilevando che «non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto» (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693, che ha superato definitivamente il diverso orientamento espresso dall’isolata Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198). 1.3. I richiamati principi sono stati applicati anche alle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola (Cass., Sez. Un., 4 aprile 2023, nn. 9330 e 9332; conf. Cass., Sez. Un., 3 luglio 2023, n. 18720; successivamente v. pure Cass., Sez. Un., 10 luglio 2023, n. 19586; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2024, n. 2277; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2024, n. 15147). In tali arresti, questa Suprema Corte, sulla base di un’articolata disamina della disciplina di settore, ha argomentato che: le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda; la formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del Ministro della pubblica istruzione; a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall’attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali; una volta ottenuto l’inserimento e l’attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico; in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie; nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; i punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali; la formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Diversamente – secondo i richiamati precedenti - la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto, aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali solo sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. 2.Ciò posto, nel caso all’attenzione del Collegio chiaramente non si controverte della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con atto regolamentare di normazione sub primaria, atteso che la pretesa sostanziale azionata dal Bortone è volta alla tutela del diritto alla permanenza nella graduatoria di circolo e di istituto e all’assegnazione dei punteggi ritenuti dovuti, contestandosi gli atti di gestione della graduatoria del dirigente scolastico che ha disposto il “depennamento” emodificato i punteggi. 3. Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Belluno, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunal