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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:259
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006 – Bavendam e altri/Commissione

([OSCURATO:PERSONA]80/05)

«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisioni 2004/798/CE e 2004/813/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e per la regione biogeografica atlantica – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisioni della Commissione 2004/798 e 2004/813) (v. punti 41‑49 e 67‑73)

2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/798/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 382, pag. 1), nonché della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1).

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate alle proprie spese ed a quelle sostenute dalla Commissione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 19 settembre 2006 – Bavendam e altri/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]80/05) «Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisioni 2004/798/CE e 2004/813/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e per la regione biogeografica atlantica – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43; decisioni della Commissione 2004/798 e 2004/813) (v. punti 41‑49 e 67‑73) 2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE) (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/798/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 382, pag. 1), nonché della decisione della Commissione 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1). Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sono condannate alle proprie spese ed a quelle sostenute dalla Commissione.
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