CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 29169/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28219-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende AMTnMM MAPUE2T' - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].TI E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che residua ancora d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - accolta eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. dei committenti Mauro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Piacenza rigettò la domanda, con la quale l'appaltatore, Edilsegalini di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c., aveva chiesto condannarsi i Rapacioli al pagamento del residuo compenso per le svolte opere edili; - la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'appaltatore, valutato il costo delle attività necessarie ad assicurare al muro la necessaria stabilizzazione, condannò i committenti a corrispondere alla s.n.c. il residuo; ritenuto che i committenti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi e che l'intimata resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a non giudicare l'opera priva delle qualità essenziali, a nulla rilevando che il muro potesse essere stabilizzato attraverso l'intervento di ripristino suggerito dal ctu, non supera il vaglio d'ammissibilità, per le ragioni che seguono: - l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi del difetto assoluto di motivazione, che qui non ricorre, avendo la sentenza impugnata accertato puntualmente, sulla scorta della ctu, che attraverso opera di "intervento stabilizzante" non distruttivo era possibile eliminare i difetti dell'opera, ponendo a carico dell'impresa appaltatrice il costo di esso; ritenuto che con il secondo motivo i Rapacioli deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando erroneità della sentenza per non essersi limitata, constatato l'inadempimento della controparte (pur parziale) a rigettarne la domanda, essendo precluso, a quel punto, la diversa opzione di quantificare il costo necessario per il ripristino a regola d'arte; considerato che la censura deve essere rigettata, dovendosi osservare quanto segue: - secondo l'indirizzo che più convince «la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale (Cass. n. 3472 del 2008; conf. altresì Cass. n. 98 del 2019; Cass. n. 936 del 2010)» (in senso difforme, Cass. n. 8912, 4/5/2016); - tuttavia, la sentenza impugnata, al contrario di quel che affermano i ricorrenti, non si pone in contrasto con l'esposto principio, essendosi limitata a riconoscere all'impresa il compenso solo limitatamente all'opera utile, della quale i ricorrenti, diversamente, avrebbero goduto indebitamente, senza che, pertanto, abbia giudicato necessario che l'inadempimento fosse non di scarsa importanza al fine di giustificare l'eccezione d'inadempimento; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis d