CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 03650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 30921/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 2 febbraio 2023 del GIP presso il Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato di associazione per delinquere e furto in abitazione aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione con il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Bari in data 1 aprile 2021, irrevocabile in data 11 luglio 2022, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria tempestivamente depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso ma che non ha sviluppato argomentazioni idonee a mettere in luce la sua originaria ammissibilità; né i suoi contenuti possono porre rimedio, ex post, mediante integrazioni e/o precisazioni, alle ragioni di inammissibilità dell'impugnativa, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze del ricorso è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione delle doglianze ivi contenute (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri, Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri, Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 - 01). Considerato che entrambi i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e che i ricorsi sono manifestamente infondati giacché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), criterio che è stato espressamente richiamato dalla Corte di appello. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s