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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 34257/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/02/2026 Corte appello di Veneziavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sambugaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenzadi cui in epigrafe che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riformadella sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza del 15/04/2025, ha rideterminatola pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata elesioni, riconoscendo in favore del ricorrente le circostanze attenuanti generiche inprevalenza sulle contestate aggravanti.Con un unico motivo la difesa deduce la mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.2.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto permotivo non consentito in sede di legittimità.Questa Corte ha, infatti, affermato, in aderenza col dettato normativo, che ilgiudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art.599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza exart. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza dimotivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli,Rv. 272969 - 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2026 Corte appello di Veneziavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sambugaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenzadi cui in epigrafe che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riformadella sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza del 15/04/2025, ha rideterminatola pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata elesioni, riconoscendo in favore del ricorrente le circostanze attenuanti generiche inprevalenza sulle contestate aggravanti.Con un unico motivo la difesa deduce la mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto permotivo non consentito in sede di legittimità.Questa Corte ha, infatti, affermato, in aderenza col dettato normativo, che ilgiudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art.599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza exart. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza dimotivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853 - 01; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli,Rv. 272969 - 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34257/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris