CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 06437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: IMMIGRAZIONE Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22152/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 42259/2024 depositato il 18/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22152/2024 Numero sezionale 42/2026 Numero di raccolta generale 6437/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 1. [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta rinuncia della parte ricorrente non accettata dalla parte controricorrente; 2. Considerato che la complessità delle questioni agitate nel ricorso che hanno richiesto l’intervento della Corte di Giustizia, impongono la compensazione delle spese processuali tra le parti; P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22152/2024 Numero sezionale 42/2026 Numero di raccolta generale 6437/2026 Data pubblicazione 18/03/2026