CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 929/2024depositata il 3 giugno 2024;Numero registro generale 17895/2024Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 23959/2026Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.29320160067095157001, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., gliaveva intimato il pagamento della somma di euro 259.600,88, qualefideiussore di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad uncontratto di mutuo stipulato il 6 aprile 2011 tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro 340.000.L’opponente adduceva la nullità e l’inefficacia del contratto di mutuo edella fideiussione omnibus sottoscritta in data 11 marzo 2011, anche inrelazione alle clausole contrattuali conformi allo schema ABI, nonché lanon debenza dell’importo richiesto, assumendo, tra l’altro, la propriaposizione di mero co-garante e la conseguente limitazione dellaresponsabilità al 50% del debito garantito.Il Tribunale, con sentenza n. 3244/2021, rigettava l’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Cataniasostenendo, tra l’altro, la nullità totale o parziale della fideiussione percontrarietà allo schema ABI e la conseguente applicabilità dell’art. 1957c.c., nonché l’erroneità del diniego di consulenza tecnica d’ufficio e lapropria posizione di co-garante.Con sentenza n. 929/2024 la Corte di Appello di Catania rigettava ilgravame.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, illustrati pure conmemoria. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. e MedioCredito Centrale – [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1418 e 1421 c.c.,assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso laNumero registro generale 17895/2024Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 23959/2026Data pubblicazione 23/07/2026rilevabilità e l’esame della nullità della fideiussione omnibus, dedottaconforme allo schema ABI del 2003 e quindi in contrasto con l’art. 2 dellal. n. 287/1990. Si sostiene che la nullità, in quanto rilevabile d’ufficio, nonera soggetta a preclusioni processuali e poteva essere scrutinata anche inappello.Inoltre, il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere necessaria laproduzione del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e dellostesso schema ABI, mentre il fatto costitutivo della nullità sarebbe statointegrato dal contratto fideiussorio già in atti, del quale la difesa assumevala piena sovrapponibilità al modello ABI censurato dalla giurisprudenza dilegittimità. La Corte territoriale avrebbe dovuto pertanto esaminaredirettamente il contenuto della fideiussione de qua e dichiararne la nullità,totale o quanto meno parziale riguardo alle clausole nn. 2, 6, 7, 8 e 9, inquanto riproduttive di clausole anticoncorrenziali vietate. Da tale nullitàderiverebbe l’inefficacia della garanzia e la conseguente liberazione delfideiussore, anche in relazione alla reviviscenza della disciplina di cuiall’art. 1957 c.c.4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1419 e 1957 c.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso sia larilevabilità della nullità parziale delle clausole della fideiussione conformiallo schema ABI, sia gli effetti derivanti dalla stessa, ed in particolare ladecadenza del creditore ex art. 1957 c.c.La nullità parziale delle clausole (in particolare quelle derogatorie dell’art.1957 c.c.) sarebbe stata già eccepita nel giudizio di primo grado eriproposta in appello e, una volta accertata tale nullità, avrebbe dovutoapplicarsi la disciplina codicistica, con conseguente liberazione delfideiussore per mancata tempestiva azione del creditore nei confronti deldebitore principale.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come“nuova” e inammissibile l’eccezione di decadenza, mentre questa nonNumero registro generale 17895/2024Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 23959/2026Data pubblicazione 23/07/2026integrerebbe un’eccezione in senso stretto, trattandosi piuttosto di unfatto impeditivo che il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio, gravandosul creditore quale attore sostanziale l’onere di dimostrare di aver agitoentro il termine semestrale previsto dalla legge.5. Va rilevato che le questioni poste dai motivi di ricorso attengono allavalidità, totale o parziale, della fideiussione dedotta in giudizio in relazionealla sua conformità allo schema ABI censurato dal provvedimento dellaBanca d’Italia n. 55/2005, nonché agli effetti dell’eventuale nullità delleclausole derogatorie dell’art. 1957 c.c.; e tali profili si collocano nel solcodelle questioni oggetto del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale diSiracusa, dichiarato ammissibile dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte dicassazione con decreto dell’11 novembre 2025, ai sensi dell’art. 363-bisc.p.c., e assegnato alle Sezioni Unite. In particolare, il decretopresidenziale ha valorizzato l’esistenza di orientamenti non omogenei inordine alla portata applicativa della nullità antitrust delle fideiussioniconformi allo schema ABI e alle relative conseguenze sul regime dell’art.1957 c.c., con particolare riguardo alla sorte della clausola derogatoria,alla reviviscenza della disciplina codicistica, all’eventuale applicabilità dellanullità anche alle fideiussioni specifiche e alla necessità o meno di unatempestiva eccezione di decadenza.La pendenza del giudizio dinanzi alle Sezioni Unite conduce ad attenderela definizione della questione nomofilattica, direttamente incidente suiprofili dedotti con il ricorso. Occorre pertanto riettere la causa a nuovoruolo. P.Q.MRimette la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi