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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06963/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30001/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1674/2022depositata il 3/11/2022.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalData pubblicazione 23/03/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA]”, ha commissionato alla impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” un determinatoquantitativo di materiale di pelletteria.Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha saldato ilcorrispettivo alla consegna.Il venditore ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l’ammontaredi 1.033,00 euro, a fronte del valore della compravendita di 1.875,00euro.Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria è statoopposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, da un lato, contestato la competenzaper territorio in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove ha sede la suaimpresa individuale; per altro verso, ha formulato domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso in termini l’opposto, che si era costituitotardivamente ed era stato dichiarato contumace, e, con sentenzanon definitiva ha rigettato la eccezione di incompetenza perterritorio; e con sentenza definitiva ha quindi rigettato l’opposizionenel merito.Tale pronunzia è stata successivamente integralmente confermatain grado di appello dal Tribunale di Trani.Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo153 c.p.c.La questione attiene alla rimessione in termini.2 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Come si è accennato, l’opposto si è costituito tardivamente, dopo laData pubblicazione 23/03/2026prima udienza di comparizione, e, per tale motivo, è stato dichiaratocontumace.Ha poi però depositato comparsa con la richiesta di rimessione intermini, basata sul fatto che, pur avendo effettuato le ricerche dicancelleria, non era riuscito ad accertare quando e se l’opposizioneera iscritta a ruolo, a causa del diverso nominativo della impresaopponente rispetto a quello indicato in decreto ingiuntivo.

Lacancelleria aveva certificato che non risultava alcuna iscrizione aruolo della opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla qualecostituirsi in giudizio.

Si è poi appurato che l’opposizione era statafatta con un nome della società diverso rispetto a quello indicato neldecreto ingiuntivo.I due giudici di merito hanno ritenuto che dunque la costituzione ingiudizio è stata tardiva a causa di tale errore materiale, e che ciò hacostituito impedimento oggettivo al rispetto del termine dicostituzione.Il ricorrente contesta questa ratio, che ritiene frutto di una erratainterpretazione dell’articolo 153 c.p.c., per due ragioni: la prima èche l’errore materiale è stato causato dallo stesso opposto, nelmomento in cui ha indicato erroneamente il nome della controparte,nella richiesta di decreto ingiuntivo; la seconda è che l’erroremateriale cosi come non genera nullità dell’atto, quando può esserericonosciuto con l’ordinaria diligenza, allo stesso modo noncostituisce causa di rimessione in termini.Il motivo è inammissibile.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo diaffermare, la rimessione in termini, regolata dall'art. 153,comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare unacausa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cuiaccertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per3 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. (Cass. sez. un. 6431/2025).Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che latardiva costituzione è avvenuta per causa non imputabile e ne hadato ragione: la stessa cancelleria ha attestato che non è statopossibile individuare l’iscrizione a ruolo della opposizione e dunquesapere per quando era fissata la prima udienza.Allo stesso modo costituisce accertamento in fatto, qui noncensurabile, la circostanza se la parte interessata abbia usato omeno l’ordinaria diligenza per vincere l’impedimento: anche in talcaso i giudici di merito hanno accertato che sono state fatte le dovutericerche di cancelleria, e che, nonostante ciò, non è stato possibile,a causa dell’errore nel nominativo, verificare la pendenza dellaopposizione a decreto ingiuntivo e dunque costituirsitempestivamente.Il motivato accertamento del giudice del merito non è in questa sededi legittimità censurabile.Né può sostenersi che si tratti di un errore materiale (nellaindicazione della parte), non essendo esso idoneo a determinare lanullità della citazione (p. 12 del ricorso) né configurabile qualeimpedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini, nonsussistendo analogia tra un vizio che (non) determina nullità dell’attoed una circostanza (di fatto) che invece giustifica la rimessione intermini.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.113 c.p.c.Lamenta che sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a1033,00 euro il giudice di pace l’ha decisa secondo equità; e che ilTribunale ha dichiarato inammissibile l’interposto gravameaffermando che, essendo stata decisa la causa secondo equità, ladecisione del giudice di prime cure era impugnabile con l’appello soloper violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme4 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori dellaData pubblicazione 23/03/2026materia (p. 9 della sentenza).Il Tribunale ha dunque pronunziato sul presupposto che, dovendosiil valore della causa accertare in base al criterio dell’articolo 10 c.p.c.,considerata la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivoesso fosse per l’appunto di 1033,00 euro.Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia viceversaconsiderato che aveva con l’opposizione spiegato altresì domandariconvenzionale di risoluzione del contratto del valore di 1.875,00euro.Lamenta non essersi da tale giudice altresì considerato che perstabilire il valore della causa ai fini dell’art. 133 c.p.c. occorre tenerconto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto mod di affermare, qualora, nelregime posteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art.1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti algiudice di pace domande connesse, la decisione non può, peresigenze di coerenza logico-giuridica, avvenire per una domanda invia equitativa e per l’altra secondo diritto e tutta la controversia deveessere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo diimpugnazione è l’appello (Cass. 30005/2017).Orbene, nella specie il ricorrente dimostra di aver proposto inverodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto dicompravendita, connessa con quella principale; e che il Giudice dipace l’ha decisa rigettandola; dimostra altresì di avere al riguardointerposto gravame, riproponendo la domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento.A tale stregua, il valore della causa andava invero accertatoconsiderando non solo la domanda principale ma anche quellariconvenzionale.5 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026E tale principio è stato nell’impugnata sentenza dal giudiceData pubblicazione 23/03/2026dell’appello invero disatteso.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trani,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30001/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1674/2022depositata il 3/11/2022.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalData pubblicazione 23/03/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA]”, ha commissionato alla impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” un determinatoquantitativo di materiale di pelletteria.Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha saldato ilcorrispettivo alla consegna.Il venditore ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l’ammontaredi 1.033,00 euro, a fronte del valore della compravendita di 1.875,00euro.Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria è statoopposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, da un lato, contestato la competenzaper territorio in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove ha sede la suaimpresa individuale; per altro verso, ha formulato domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso in termini l’opposto, che si era costituitotardivamente ed era stato dichiarato contumace, e, con sentenzanon definitiva ha rigettato la eccezione di incompetenza perterritorio; e con sentenza definitiva ha quindi rigettato l’opposizionenel merito.Tale pronunzia è stata successivamente integralmente confermatain grado di appello dal Tribunale di Trani.Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo153 c.p.c.La questione attiene alla rimessione in termini.2 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Come si è accennato, l’opposto si è costituito tardivamente, dopo laData pubblicazione 23/03/2026prima udienza di comparizione, e, per tale motivo, è stato dichiaratocontumace.Ha poi però depositato comparsa con la richiesta di rimessione intermini, basata sul fatto che, pur avendo effettuato le ricerche dicancelleria, non era riuscito ad accertare quando e se l’opposizioneera iscritta a ruolo, a causa del diverso nominativo della impresaopponente rispetto a quello indicato in decreto ingiuntivo.

Lacancelleria aveva certificato che non risultava alcuna iscrizione aruolo della opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla qualecostituirsi in giudizio.

Si è poi appurato che l’opposizione era statafatta con un nome della società diverso rispetto a quello indicato neldecreto ingiuntivo.I due giudici di merito hanno ritenuto che dunque la costituzione ingiudizio è stata tardiva a causa di tale errore materiale, e che ciò hacostituito impedimento oggettivo al rispetto del termine dicostituzione.Il ricorrente contesta questa ratio, che ritiene frutto di una erratainterpretazione dell’articolo 153 c.p.c., per due ragioni: la prima èche l’errore materiale è stato causato dallo stesso opposto, nelmomento in cui ha indicato erroneamente il nome della controparte,nella richiesta di decreto ingiuntivo; la seconda è che l’erroremateriale cosi come non genera nullità dell’atto, quando può esserericonosciuto con l’ordinaria diligenza, allo stesso modo noncostituisce causa di rimessione in termini.Il motivo è inammissibile.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo diaffermare, la rimessione in termini, regolata dall'art. 153,comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare unacausa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cuiaccertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per3 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c. (Cass. sez. un. 6431/2025).Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che latardiva costituzione è avvenuta per causa non imputabile e ne hadato ragione: la stessa cancelleria ha attestato che non è statopossibile individuare l’iscrizione a ruolo della opposizione e dunquesapere per quando era fissata la prima udienza.Allo stesso modo costituisce accertamento in fatto, qui noncensurabile, la circostanza se la parte interessata abbia usato omeno l’ordinaria diligenza per vincere l’impedimento: anche in talcaso i giudici di merito hanno accertato che sono state fatte le dovutericerche di cancelleria, e che, nonostante ciò, non è stato possibile,a causa dell’errore nel nominativo, verificare la pendenza dellaopposizione a decreto ingiuntivo e dunque costituirsitempestivamente.Il motivato accertamento del giudice del merito non è in questa sededi legittimità censurabile.Né può sostenersi che si tratti di un errore materiale (nellaindicazione della parte), non essendo esso idoneo a determinare lanullità della citazione (p. 12 del ricorso) né configurabile qualeimpedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini, nonsussistendo analogia tra un vizio che (non) determina nullità dell’attoed una circostanza (di fatto) che invece giustifica la rimessione intermini.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.113 c.p.c.Lamenta che sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a1033,00 euro il giudice di pace l’ha decisa secondo equità; e che ilTribunale ha dichiarato inammissibile l’interposto gravameaffermando che, essendo stata decisa la causa secondo equità, ladecisione del giudice di prime cure era impugnabile con l’appello soloper violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme4 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori dellaData pubblicazione 23/03/2026materia (p. 9 della sentenza).Il Tribunale ha dunque pronunziato sul presupposto che, dovendosiil valore della causa accertare in base al criterio dell’articolo 10 c.p.c.,considerata la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivoesso fosse per l’appunto di 1033,00 euro.Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia viceversaconsiderato che aveva con l’opposizione spiegato altresì domandariconvenzionale di risoluzione del contratto del valore di 1.875,00euro.Lamenta non essersi da tale giudice altresì considerato che perstabilire il valore della causa ai fini dell’art. 133 c.p.c. occorre tenerconto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto mod di affermare, qualora, nelregime posteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art.1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti algiudice di pace domande connesse, la decisione non può, peresigenze di coerenza logico-giuridica, avvenire per una domanda invia equitativa e per l’altra secondo diritto e tutta la controversia deveessere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo diimpugnazione è l’appello (Cass. 30005/2017).Orbene, nella specie il ricorrente dimostra di aver proposto inverodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto dicompravendita, connessa con quella principale; e che il Giudice dipace l’ha decisa rigettandola; dimostra altresì di avere al riguardointerposto gravame, riproponendo la domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento.A tale stregua, il valore della causa andava invero accertatoconsiderando non solo la domanda principale ma anche quellariconvenzionale.5 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026E tale principio è stato nell’impugnata sentenza dal giudiceData pubblicazione 23/03/2026dell’appello invero disatteso.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trani,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo.

Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alTribunale di Trani, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6PDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo.

Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alTribunale di Trani, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6PDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30001/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1674/2022depositata il 3/11/2022.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalData pubblicazione 23/03/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA]”, ha commissionato alla impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” un determinatoquantitativo di materiale di pelletteria.Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha saldato ilcorrispettivo alla consegna.Il venditore ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l’ammontaredi 1.033,00 euro, a fronte del valore della compravendita di 1.875,00euro.Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria è statoopposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, da un lato, contestato la competenzaper territorio in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove ha sede la suaimpresa individuale; per altro verso, ha formulato domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso in termini l’opposto, che si era costituitotardivamente ed era stato dichiarato contumace, e, con sentenzanon definitiva ha rigettato la eccezione di incompetenza perterritorio; e con sentenza definitiva ha quindi rigettato l’opposizionenel merito.Tale pronunzia è stata successivamente integralmente confermatain grado di appello dal Tribunale di Trani.Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo153 c.p.c.La questione attiene alla rimessione in termini.2 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Come si è accennato, l’opposto si è costituito tardivamente, dopo laData pubblicazione 23/03/2026prima udienza di comparizione, e, per tale motivo, è stato dichiaratocontumace.Ha poi però depositato comparsa con la richiesta di rimessione intermini, basata sul fatto che, pur avendo effettuato le ricerche dicancelleria, non era riuscito ad accertare quando e se l’opposizioneera iscritta a ruolo, a causa del diverso nominativo della impresaopponente rispetto a quello indicato in decreto ingiuntivo. Lacancelleria aveva certificato che non risultava alcuna iscrizione aruolo della opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla qualecostituirsi in giudizio. Si è poi appurato che l’opposizione era statafatta con un nome della società diverso rispetto a quello indicato neldecreto ingiuntivo.I due giudici di merito hanno ritenuto che dunque la costituzione ingiudizio è stata tardiva a causa di tale errore materiale,  e che ciò hacostituito impedimento oggettivo al rispetto del termine dicostituzione.Il ricorrente contesta questa ratio, che ritiene frutto di una erratainterpretazione dell’articolo 153 c.p.c., per due ragioni: la prima èche l’errore materiale è stato causato dallo stesso opposto, nelmomento in cui ha indicato erroneamente il nome della controparte,nella richiesta di decreto ingiuntivo; la seconda è che l’erroremateriale cosi come non genera nullità dell’atto, quando può esserericonosciuto con l’ordinaria diligenza, allo stesso modo noncostituisce causa di rimessione in termini.Il motivo è inammissibile.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo diaffermare,    la rimessione in termini, regolata dall'art. 153,comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare unacausa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cuiaccertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per3 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c.   (Cass. sez. un. 6431/2025).Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che latardiva costituzione è avvenuta per causa non imputabile e ne hadato ragione: la stessa cancelleria ha attestato che non è statopossibile individuare l’iscrizione a ruolo della opposizione e dunquesapere per quando era fissata la prima udienza.Allo stesso modo costituisce accertamento in fatto, qui noncensurabile, la circostanza se la parte interessata abbia usato omeno l’ordinaria diligenza per vincere l’impedimento: anche in talcaso i giudici di merito hanno accertato che sono state fatte le dovutericerche di cancelleria, e che, nonostante ciò, non è stato possibile,a causa dell’errore nel nominativo, verificare la pendenza dellaopposizione a decreto ingiuntivo e dunque costituirsitempestivamente.Il motivato accertamento del giudice del merito non è in questa sededi legittimità censurabile.Né può sostenersi che si tratti di un errore materiale (nellaindicazione della parte), non essendo esso idoneo a determinare lanullità della citazione (p. 12 del ricorso) né configurabile qualeimpedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini, nonsussistendo analogia tra un vizio che (non) determina nullità dell’attoed una circostanza (di fatto) che invece giustifica la rimessione intermini.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.113 c.p.c.Lamenta che sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a1033,00 euro il giudice di pace l’ha decisa secondo equità; e che ilTribunale ha dichiarato inammissibile l’interposto gravameaffermando che, essendo stata decisa la causa secondo equità, ladecisione del giudice di prime cure era impugnabile con l’appello soloper violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme4 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori dellaData pubblicazione 23/03/2026materia (p. 9 della sentenza).Il Tribunale ha dunque pronunziato sul presupposto che, dovendosiil valore della causa accertare in base al criterio dell’articolo 10 c.p.c.,considerata la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivoesso fosse per l’appunto di 1033,00 euro.Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia viceversaconsiderato che aveva con l’opposizione spiegato altresì domandariconvenzionale di risoluzione del contratto del valore di 1.875,00euro.Lamenta non essersi da tale giudice altresì considerato che perstabilire il valore della causa ai fini dell’art. 133 c.p.c. occorre tenerconto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto mod di affermare,   qualora, nelregime posteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art.1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti algiudice di pace domande connesse, la decisione non può, peresigenze di coerenza logico-giuridica, avvenire per una domanda invia equitativa e per l’altra secondo diritto e tutta la controversia deveessere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo diimpugnazione è l’appello   (Cass. 30005/2017).Orbene, nella specie il ricorrente dimostra di aver proposto inverodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto dicompravendita, connessa con quella principale; e che il Giudice dipace l’ha decisa rigettandola; dimostra altresì di avere al riguardointerposto gravame, riproponendo la domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento.A tale stregua, il valore della causa andava invero accertatoconsiderando non solo la domanda principale ma anche quellariconvenzionale.5 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026E tale principio è stato nell’impugnata sentenza dal giudiceData pubblicazione 23/03/2026dell’appello invero disatteso.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trani,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30001/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1674/2022depositata il 3/11/2022.Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dalData pubblicazione 23/03/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il signor [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA]”, ha commissionato alla impresa individuale“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” un determinatoquantitativo di materiale di pelletteria.Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo, il [OSCURATO:PERSONA] non ha saldato ilcorrispettivo alla consegna.Il venditore ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per l’ammontaredi 1.033,00 euro, a fronte del valore della compravendita di 1.875,00euro.Il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Andria è statoopposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha, da un lato, contestato la competenzaper territorio in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove ha sede la suaimpresa individuale; per altro verso, ha formulato domandariconvenzionale di risoluzione per inadempimento.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rimesso in termini l’opposto, che si era costituitotardivamente ed era stato dichiarato contumace, e, con sentenzanon definitiva ha rigettato la eccezione di incompetenza perterritorio; e con sentenza definitiva ha quindi rigettato l’opposizionenel merito.Tale pronunzia è stata successivamente integralmente confermatain grado di appello dal Tribunale di Trani.Avverso la pronunzia del giudice dell’appello il [OSCURATO:PERSONA] -nella qualità-propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo153 c.p.c.La questione attiene alla rimessione in termini.2 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026Come si è accennato, l’opposto si è costituito tardivamente, dopo laData pubblicazione 23/03/2026prima udienza di comparizione, e, per tale motivo, è stato dichiaratocontumace.Ha poi però depositato comparsa con la richiesta di rimessione intermini, basata sul fatto che, pur avendo effettuato le ricerche dicancelleria, non era riuscito ad accertare quando e se l’opposizioneera iscritta a ruolo, a causa del diverso nominativo della impresaopponente rispetto a quello indicato in decreto ingiuntivo. Lacancelleria aveva certificato che non risultava alcuna iscrizione aruolo della opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla qualecostituirsi in giudizio. Si è poi appurato che l’opposizione era statafatta con un nome della società diverso rispetto a quello indicato neldecreto ingiuntivo.I due giudici di merito hanno ritenuto che dunque la costituzione ingiudizio è stata tardiva a causa di tale errore materiale,  e che ciò hacostituito impedimento oggettivo al rispetto del termine dicostituzione.Il ricorrente contesta questa ratio, che ritiene frutto di una erratainterpretazione dell’articolo 153 c.p.c., per due ragioni: la prima èche l’errore materiale è stato causato dallo stesso opposto, nelmomento in cui ha indicato erroneamente il nome della controparte,nella richiesta di decreto ingiuntivo; la seconda è che l’erroremateriale cosi come non genera nullità dell’atto, quando può esserericonosciuto con l’ordinaria diligenza, allo stesso modo noncostituisce causa di rimessione in termini.Il motivo è inammissibile.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo diaffermare,    la rimessione in termini, regolata dall'art. 153,comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare unacausa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cuiaccertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per3 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c.   (Cass. sez. un. 6431/2025).Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che latardiva costituzione è avvenuta per causa non imputabile e ne hadato ragione: la stessa cancelleria ha attestato che non è statopossibile individuare l’iscrizione a ruolo della opposizione e dunquesapere per quando era fissata la prima udienza.Allo stesso modo costituisce accertamento in fatto, qui noncensurabile, la circostanza se la parte interessata abbia usato omeno l’ordinaria diligenza per vincere l’impedimento: anche in talcaso i giudici di merito hanno accertato che sono state fatte le dovutericerche di cancelleria, e che, nonostante ciò, non è stato possibile,a causa dell’errore nel nominativo, verificare la pendenza dellaopposizione a decreto ingiuntivo e dunque costituirsitempestivamente.Il motivato accertamento del giudice del merito non è in questa sededi legittimità censurabile.Né può sostenersi che si tratti di un errore materiale (nellaindicazione della parte), non essendo esso idoneo a determinare lanullità della citazione (p. 12 del ricorso) né configurabile qualeimpedimento idoneo a giustificare la rimessione in termini, nonsussistendo analogia tra un vizio che (non) determina nullità dell’attoed una circostanza (di fatto) che invece giustifica la rimessione intermini.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.113 c.p.c.Lamenta che sul presupposto che la causa avesse valore inferiore a1033,00 euro il giudice di pace l’ha decisa secondo equità; e che ilTribunale ha dichiarato inammissibile l’interposto gravameaffermando che, essendo stata decisa la causa secondo equità, ladecisione del giudice di prime cure era impugnabile con l’appello soloper violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme4 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi regolatori dellaData pubblicazione 23/03/2026materia (p. 9 della sentenza).Il Tribunale ha dunque pronunziato sul presupposto che, dovendosiil valore della causa accertare in base al criterio dell’articolo 10 c.p.c.,considerata la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivoesso fosse per l’appunto di 1033,00 euro.Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello non abbia viceversaconsiderato che aveva con l’opposizione spiegato altresì domandariconvenzionale di risoluzione del contratto del valore di 1.875,00euro.Lamenta non essersi da tale giudice altresì considerato che perstabilire il valore della causa ai fini dell’art. 133 c.p.c. occorre tenerconto sia della domanda principale che di quella riconvenzionale.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto mod di affermare,   qualora, nelregime posteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art.1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti algiudice di pace domande connesse, la decisione non può, peresigenze di coerenza logico-giuridica, avvenire per una domanda invia equitativa e per l’altra secondo diritto e tutta la controversia deveessere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo diimpugnazione è l’appello   (Cass. 30005/2017).Orbene, nella specie il ricorrente dimostra di aver proposto inverodomanda riconvenzionale di risoluzione del contratto dicompravendita, connessa con quella principale; e che il Giudice dipace l’ha decisa rigettandola; dimostra altresì di avere al riguardointerposto gravame, riproponendo la domanda riconvenzionale dirisoluzione per inadempimento.A tale stregua, il valore della causa andava invero accertatoconsiderando non solo la domanda principale ma anche quellariconvenzionale.5 di 6Numero registro generale 30001/2022Numero sezionale 3812/2025Numero di raccolta generale 6963/2026E tale principio è stato nell’impugnata sentenza dal giudiceData pubblicazione 23/03/2026dell’appello invero disatteso.Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo di ricorso,rigettato il 1°, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Trani,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alTribunale di Trani, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6PDFinvalido *P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alTribunale di Trani, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO6 di 6PDFinvalido *
Decreto Cassazione n. 06963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris