CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23774/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa in data 1/12/2022, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 7, cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. Considerato che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468). Considerato che ogni altro motivo di doglianza (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza delle aggravanti, in relazione all'art. 157 cod. pen. ed all'art. 62-bis cod. pen.) è del tutto generico, essendo privo di argomentazioni a sostegno. Considerato che manifestamente infondato è il rilievo riguardante la dedotta prescrizione del reato, soltanto accennato attraverso il richiamo all'art. 157 cod. pen.; invero, ai sensi dell'art. 625, ultimo comma, cod. pen., avendo i giudici ritenuto le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 5 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede è pari ad anni 12 e mesi 6. Trattandosi di reato consumato il 17 luglio 2012, il termine massimo di prescrizione verrà a scadere il 17/1/2025. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estenso