CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 14.7.2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, sulla base dell'assenza di qualsivoglia indice di collegamento tra il reato di associazione di stampo mafioso e il reato di spendita di banconote false, nonché in considerazione dell'assenza di elementi specifici (nemmeno rappresentati dall'istante) da cui desumere che i fatti derivassero da una preventiva rappresentazione unitaria piuttosto che da una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti; Considerato che il ricorso dapprima sostiene (p. 4) che il ricorrente ha commesso entrambi i reati per procurarsi il denaro per il proprio sostentamento, così facendo riferimento tutt'al più al movente dei fatti delittuosi, che non è indice sintomatico di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, esattamente di una abitualità criminosa; Considerato che il ricorso poi afferma che (p. 5) l'alterazione di banconote al fine di immetterle nell'economia legale fosse la principale fonte di guadagno del sodalizio mafioso e che (p. 6) la commissione dei reati-fine aveva lo scopo di favorire "Cosa nostra", ma senza offrire elementi in base ai quali si possa verificare se i reati fossero riconducibili ad un medesimo disegno criminoso in quanto prefigurati insieme ab origine dall'agente, a maggior ragione perché non risulta affatto che in sede di cognizione il reato di cui all'art. 455 cod. pen. fosse aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. dal fine di agevolare l'attività dell'associazione; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia del tutto adeguata quando considera che la continuazione non sia ravvisabile tra reati eterogenei e del tutto scollegati tra loro e che tale apprezzamento non sia sindacabile in sede di legittimità giacché, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 k P.Q.M