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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13397/2022

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DINANZA sul ricorso 28592/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CCC [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualita' di mandataria dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Cementisti di Ravenna, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G.

Belli n.39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.5662/2013 il Tribunale di Napoli, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità CCC), in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. tra lo stesso Consorzio e la [OSCURATO:PERSONA] e Cementisti di Ravenna, quale esecutore di opere ex I.n.219/1981 (ricostruzione post sisma 1981), nei confronti del Comune di Napoli avente ad oggetto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di €30.322.117,40 a titolo dei maggiori oneri e costi sostenuti a causa della tardiva approvazione dei collaudi e della contabilità finale ed a causa della illegittima protrazione del vincolo contrattuale.

2. Con sentenza n.2044/2016 pubblicata il 19-5-2016, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza, confermata, pur se con diversa motivazione, in ordine alla pretesa concernente maggiori oneri e costi per l'illegittima protrazione del rapporto concessorio.

3. Avverso questa sentenza CCC propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di Napoli.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati: «I.

Violazione art. 360 co. 1, n. 4 e n. 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; omessa valutazione di atti e/o fatti controversi e rilevanti ai fini del decidere;

11. Violazione art 360, co. 1, n. 3 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 64, 91, 117 r.d. 350/1895 e art. 42 comma 2 d.p.r. n. 1063/1962 applicabili ratione temporis;

III. Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 3 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2697, 2699, 2700, 2730 e 2735 cc;

IV. violazione dell'art. 360 co.1, nn. 3 e 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c. p.c. e degli artt. 191 e s. c.p. c. — omessa pronuncia su questione controversa e rilevante ai fini del decidere».

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha travisato le richieste indennitarie ritenendole erroneamente collegate a periodo antecedente la chiusura della contabilità (1999-2000) ovvero all'atto di transazione del 2001, ipotizzando, per ciò stesso, un onere di apposizione di riserva assertivamente non assolto dal Concessionario.

Ad avviso di CCC, l'esatta individuazione del petitum azionato ne prova la riferibilità a pretese del concessionario che trovano causale e fondamento nella protrazione di inadempimenti dell'Amministrazione nella fase successiva alla definizione della contabilità e all'atto di transazione del 2001, come tali esulanti dall'onere di riserva.

Assume, pertanto, che il relativo capo di sentenza sia viziato ai sensi dell'art. 360 n. 4 e per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sotto il profilo del travisamento del petitum azionato da CCC e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Con il secondo motivo censura lo stesso capo di sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 per omesso esame di fatti e/o atti rilevanti ai fini della decisione della controversia e che hanno formato oggetto di contestazione tra le parti nei pregressi gradi di giudizio.

Con il terzo motivo, sempre con riferimento al medesimo capo di sentenza, denuncia , ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 53, 54,64, 91, 117 r.d. 350/1895 e dell' art. 42 comma 2 D.p.r. n. 1063/1962 applicabili ratione temporis.

Rileva che dette norme regolano l'onere di apposizione di riserve in contabilità ed escludono una decadenza di CCC per pretese indennitarie successive alla chiusura della contabilità.

Deduce che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere derivante dall'art. 2697 c.c. da parte di CCC, con ciò disconoscendo rilevanza probatoria alle prove prodotte dal ricorrente, promananti tra l'altro dalla medesima Amministrazione (transazione del 2001 e decreti sindacali del 2007).

Ne consegue, ad avviso della ricorrente, il vizio del capo di sentenza contenuto alle pagg. da 12 a 16, censurato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2699, 2700, 2730 e 2735 c.c..

Con il quarto motivo denuncia l'omesso scrutinio del quinto motivo di appello diretto a contestare "l'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU reiterata in appello" e deduce che tale capo di sentenza è erroneo per violazione delle norme del codice di rito, che disciplinano l'apprezzamento del Giudicante sulle istanze istruttorie articolate dalle parti in causa, nonché sotto il profilo dell'omessa pronuncia su questione decisiva ai fini della controversia, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. \/‘

2. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti attinenti, sotto distinti ma collegati profili, all'individuazione del petitum azionato, sono inammissibili.

2.1. In disparte il rilievo circa la formulazione non lineare delle censure, sì da rendere non del tutto chiara e ordinata la relativa illustrazione, occorre premettere che la Corte d'appello, rilevando la genericità ed ambiguità delle allegazioni dell'odierna ricorrente rispetto ai fatti costitutivi della pretesa azionata, ha interpretato l'atto di citazione valorizzando il riferimento a costi e oneri della stessa tipologia di quelli pregressi, già riconosciuti dall'Ente e liquidati in conformità a pronunce arbitrali e sentenze, nonché calcolati alla stregua della consulenza posta a base della transazione del 2001, ed ha ritenuto azionata da CCC anche la pretesa per i maggiori danni e costi correlati a una fase antecedente al collaudo delle opere, perciò assoggettati all'onere di iscrizione delle riserve nella contabilità, pacificamente non assolto.

Si tratta di un accertamento involgente l'interpretazione della domanda, peraltro conforme alla statuizione di primo grado, adeguatamente motivato, e quindi incensurabile perché rimesso al giudice di merito.

Peraltro dalle stesse conclusioni che CCC riporta in ricorso (pag.22 ) emerge indubitabilmente che la pretesa concerneva anche i maggiori oneri e danni maturati per la ritardata approvazione dei collaudi e della contabilità finale.

In altri termini, le doglianze vertono sull'interpretazione di un atto processuale (individuazione dei fatti costitutivi posti a base della pretesa azionata) e, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione.

Inoltre, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire.

Pertanto il giudice del merito deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione, o un'eccezione, diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.6226/2014 e Cass. 13602/2019).

2.2. Ciò posto, nella specie non ricorre né vizio motivazionale, né alcun travalicamento dei limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d'appello ha preso in esame anche l'altra pretesa (oneri e danni per illegittima protrazione del rapporto concessorio dal 2001 al 2007, ossia verificatisi successivamente all'esecuzione dei collaudi e della contabilità) e ha ritenuto, con adeguata motivazione in dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, non soggetta all'onere di iscrizione di riserva la relativa pretesa, che, tuttavia, ha rigettato per mancata allegazione dei danni in concreto patiti da CCC.

In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che degli oneri connessi alla tenuta del cantiere non è stato indicato il periodo e che nella nota del 22-5-2007 del Comune di Napoli CCC affermava di avere da tempo ultimato e consegnato tutte le opere.

Analoghe considerazioni ha espresso la Corte di merito in ordine alla protrazione della garanzia fideiusssoria e costi (pag.15 sentenza impugnata), mentre la sola documentazione prodotta da CCC, le cui risultanze erano ravvisate, comunque, generiche e contrastanti, è stata ritenuta non sufficiente a fronte di un mancato onere di allegazione.

2.3. Tanto precisato, le censure, da un lato, non si confrontano con il percorso argomentativo svolto dai giudici d'appello, perché della distinzione di cui sopra, chiaramente indicata nella sentenza impugnata, non viene fatta menzione in ricorso, e, dall'altro lato, neppure riguardano la violazione di criteri ermeneutici nell'interpretazione della domanda, che, peraltro, quanto alla pretesa riferita alla fase antecedente al collaudo, è proprio anche quella che si desume dal tenore letterale delle conclusioni riportate in ricorso (pag.22).

2.4. Parimenti inammissibili sono le doglianze, espresse anche sub specie del vizio di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in ordine alla valutazione della documentazione, che avrebbe, secondo CCC, piena valenza probatoria (pag.38 ricorso), o finanche valore di prova legale (pag.39 ricorso- atto transattivo del 2001 e decreti sindacali di approvazione dei collaudi-), perché, in tesi, riconducibili a confessione, a atto amministrativo fidefacente o a scrittura privata rogata da pubblico ufficiale, ma senza che ne siano specificamente spiegate le ragioni in collegamento con le diverse qualificazioni e ricostruzioni, anche in termini di rilevanza ai fini della decisione, fattene dai giudici d'appello.

La ricorrente, infatti, richiama, con una confusa commistione di elementi di fatto e di diritto, documenti o fatti che sono stati compiutamente esaminati dalla Corte di merito (cfr. pag.14 e 15 della sentenza impugnata), così, in buona sostanza, sollecitando la rivalutazione di elementi istruttori.

Secondo il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, infatti, la selezione e valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito (Cass. 21187/2019) e una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (tra le tante Cass. 1229/2019).

3. Anche il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole dell'omessa ammissione di C.T.U., è inammissibile.

La Corte d'appello ha ritenuto assorbito il quinto motivo d'appello, riferito, per l'appunto, alla richiesta di ammissione di C.T.U., stante l'impossibilità di svolgere qualunque indagine a causa dell'assenza di allegazione, da parte dell'appellante e odierna ricorrente, dei danni subiti.

Con il motivo di ricorso non solo non è specificamente censurata la suddetta decisione di assorbimento, per difetto dei suoi presupposti applicativi, ma la ricorrente si limita a sostenere che sia stata errata la valutazione probatoria dei documenti da parte della Corte di merito, sollecitando così, ancora una volta e impropriamente, il riesame del materiale probatorio.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi C 20.200,00, di cui C200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15°/o) e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 28592/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CCC [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualita' di mandataria dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Cementisti di Ravenna, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n.39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50-a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2044/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.5662/2013 il Tribunale di Napoli, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità CCC), in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. tra lo stesso Consorzio e la [OSCURATO:PERSONA] e Cementisti di Ravenna, quale esecutore di opere ex I.n.219/1981 (ricostruzione post sisma 1981), nei confronti del Comune di Napoli avente ad oggetto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di €30.322.117,40 a titolo dei maggiori oneri e costi sostenuti a causa della tardiva approvazione dei collaudi e della contabilità finale ed a causa della illegittima protrazione del vincolo contrattuale. 2. Con sentenza n.2044/2016 pubblicata il 19-5-2016, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza, confermata, pur se con diversa motivazione, in ordine alla pretesa concernente maggiori oneri e costi per l'illegittima protrazione del rapporto concessorio. 3. Avverso questa sentenza CCC propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di Napoli. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso sono così rubricati: «I. Violazione art. 360 co. 1, n. 4 e n. 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; omessa valutazione di atti e/o fatti controversi e rilevanti ai fini del decidere; 11. Violazione art 360, co. 1, n. 3 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 64, 91, 117 r.d. 350/1895 e art. 42 comma 2 d.p.r. n. 1063/1962 applicabili ratione temporis; III. Violazione dell'art. 360 co. 1, n. 3 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 2697, 2699, 2700, 2730 e 2735 cc; IV. violazione dell'art. 360 co.1, nn. 3 e 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c. p.c. e degli artt. 191 e s. c.p. c. — omessa pronuncia su questione controversa e rilevante ai fini del decidere». Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha travisato le richieste indennitarie ritenendole erroneamente collegate a periodo antecedente la chiusura della contabilità (1999-2000) ovvero all'atto di transazione del 2001, ipotizzando, per ciò stesso, un onere di apposizione di riserva assertivamente non assolto dal Concessionario. Ad avviso di CCC, l'esatta individuazione del petitum azionato ne prova la riferibilità a pretese del concessionario che trovano causale e fondamento nella protrazione di inadempimenti dell'Amministrazione nella fase successiva alla definizione della contabilità e all'atto di transazione del 2001, come tali esulanti dall'onere di riserva. Assume, pertanto, che il relativo capo di sentenza sia viziato ai sensi dell'art. 360 n. 4 e per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sotto il profilo del travisamento del petitum azionato da CCC e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Con il secondo motivo censura lo stesso capo di sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 per omesso esame di fatti e/o atti rilevanti ai fini della decisione della controversia e che hanno formato oggetto di contestazione tra le parti nei pregressi gradi di giudizio. Con il terzo motivo, sempre con riferimento al medesimo capo di sentenza, denuncia , ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 53, 54,64, 91, 117 r.d. 350/1895 e dell' art. 42 comma 2 D.p.r. n. 1063/1962 applicabili ratione temporis. Rileva che dette norme regolano l'onere di apposizione di riserve in contabilità ed escludono una decadenza di CCC per pretese indennitarie successive alla chiusura della contabilità. Deduce che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere derivante dall'art. 2697 c.c. da parte di CCC, con ciò disconoscendo rilevanza probatoria alle prove prodotte dal ricorrente, promananti tra l'altro dalla medesima Amministrazione (transazione del 2001 e decreti sindacali del 2007). Ne consegue, ad avviso della ricorrente, il vizio del capo di sentenza contenuto alle pagg. da 12 a 16, censurato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2699, 2700, 2730 e 2735 c.c.. Con il quarto motivo denuncia l'omesso scrutinio del quinto motivo di appello diretto a contestare "l'omessa pronuncia sulla richiesta di CTU reiterata in appello" e deduce che tale capo di sentenza è erroneo per violazione delle norme del codice di rito, che disciplinano l'apprezzamento del Giudicante sulle istanze istruttorie articolate dalle parti in causa, nonché sotto il profilo dell'omessa pronuncia su questione decisiva ai fini della controversia, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. \/‘ 2. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione in quanto tutti attinenti, sotto distinti ma collegati profili, all'individuazione del petitum azionato, sono inammissibili. 2.1. In disparte il rilievo circa la formulazione non lineare delle censure, sì da rendere non del tutto chiara e ordinata la relativa illustrazione, occorre premettere che la Corte d'appello, rilevando la genericità ed ambiguità delle allegazioni dell'odierna ricorrente rispetto ai fatti costitutivi della pretesa azionata, ha interpretato l'atto di citazione valorizzando il riferimento a costi e oneri della stessa tipologia di quelli pregressi, già riconosciuti dall'Ente e liquidati in conformità a pronunce arbitrali e sentenze, nonché calcolati alla stregua della consulenza posta a base della transazione del 2001, ed ha ritenuto azionata da CCC anche la pretesa per i maggiori danni e costi correlati a una fase antecedente al collaudo delle opere, perciò assoggettati all'onere di iscrizione delle riserve nella contabilità, pacificamente non assolto. Si tratta di un accertamento involgente l'interpretazione della domanda, peraltro conforme alla statuizione di primo grado, adeguatamente motivato, e quindi incensurabile perché rimesso al giudice di merito. Peraltro dalle stesse conclusioni che CCC riporta in ricorso (pag.22 ) emerge indubitabilmente che la pretesa concerneva anche i maggiori oneri e danni maturati per la ritardata approvazione dei collaudi e della contabilità finale. In altri termini, le doglianze vertono sull'interpretazione di un atto processuale (individuazione dei fatti costitutivi posti a base della pretesa azionata) e, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione. Inoltre, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire. Pertanto il giudice del merito deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione, o un'eccezione, diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.6226/2014 e Cass. 13602/2019). 2.2. Ciò posto, nella specie non ricorre né vizio motivazionale, né alcun travalicamento dei limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d'appello ha preso in esame anche l'altra pretesa (oneri e danni per illegittima protrazione del rapporto concessorio dal 2001 al 2007, ossia verificatisi successivamente all'esecuzione dei collaudi e della contabilità) e ha ritenuto, con adeguata motivazione in dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, non soggetta all'onere di iscrizione di riserva la relativa pretesa, che, tuttavia, ha rigettato per mancata allegazione dei danni in concreto patiti da CCC. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che degli oneri connessi alla tenuta del cantiere non è stato indicato il periodo e che nella nota del 22-5-2007 del Comune di Napoli CCC affermava di avere da tempo ultimato e consegnato tutte le opere. Analoghe considerazioni ha espresso la Corte di merito in ordine alla protrazione della garanzia fideiusssoria e costi (pag.15 sentenza impugnata), mentre la sola documentazione prodotta da CCC, le cui risultanze erano ravvisate, comunque, generiche e contrastanti, è stata ritenuta non sufficiente a fronte di un mancato onere di allegazione. 2.3. Tanto precisato, le censure, da un lato, non si confrontano con il percorso argomentativo svolto dai giudici d'appello, perché della distinzione di cui sopra, chiaramente indicata nella sentenza impugnata, non viene fatta menzione in ricorso, e, dall'altro lato, neppure riguardano la violazione di criteri ermeneutici nell'interpretazione della domanda, che, peraltro, quanto alla pretesa riferita alla fase antecedente al collaudo, è proprio anche quella che si desume dal tenore letterale delle conclusioni riportate in ricorso (pag.22). 2.4. Parimenti inammissibili sono le doglianze, espresse anche sub specie del vizio di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in ordine alla valutazione della documentazione, che avrebbe, secondo CCC, piena valenza probatoria (pag.38 ricorso), o finanche valore di prova legale (pag.39 ricorso- atto transattivo del 2001 e decreti sindacali di approvazione dei collaudi-), perché, in tesi, riconducibili a confessione, a atto amministrativo fidefacente o a scrittura privata rogata da pubblico ufficiale, ma senza che ne siano specificamente spiegate le ragioni in collegamento con le diverse qualificazioni e ricostruzioni, anche in termini di rilevanza ai fini della decisione, fattene dai giudici d'appello. La ricorrente, infatti, richiama, con una confusa commistione di elementi di fatto e di diritto, documenti o fatti che sono stati compiutamente esaminati dalla Corte di merito (cfr. pag.14 e 15 della sentenza impugnata), così, in buona sostanza, sollecitando la rivalutazione di elementi istruttori. Secondo il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, infatti, la selezione e valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito (Cass. 21187/2019) e una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (tra le tante Cass. 1229/2019). 3. Anche il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole dell'omessa ammissione di C.T.U., è inammissibile. La Corte d'appello ha ritenuto assorbito il quinto motivo d'appello, riferito, per l'appunto, alla richiesta di ammissione di C.T.U., stante l'impossibilità di svolgere qualunque indagine a causa dell'assenza di allegazione, da parte dell'appellante e odierna ricorrente, dei danni subiti. Con il motivo di ricorso non solo non è specificamente censurata la suddetta decisione di assorbimento, per difetto dei suoi presupposti applicativi, ma la ricorrente si limita a sostenere che sia stata errata la valutazione probatoria dei documenti da parte della Corte di merito, sollecitando così, ancora una volta e impropriamente, il riesame del materiale probatorio. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi C 20.200,00, di cui C200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15°/o) e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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