CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FriuliVenezia- Giulia n. 197/2019, depositata il 20/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.Marco e [OSCURATO:PERSONA] acquistavano un fondo agricolo in Mortegliano,in provincia di Udine, dichiarando di volersi avvalere dei benefici fiscali intema di conservazione dell'integrità aziendale, previsti dall'art. 5 bis d.lgs.n. 228/ 2001, in tema di compendio unico, impegnandosi a coltivare oNumero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026condurre il compendio come coltivatori diretti per almeno dieci anni comeprevisto dalla summenzionata norma. Successivamente, i contribuentiaffittavano i terreni acquistati alla società [OSCURATO:PERSONA] e società agricola s.s. , costituita dai medesimi ricorrenti che al contempoerano amministratori dell'ente.1.1.L’amministrazione finanziaria notificava loro l'avviso di liquidazione perdecadenza dai benefici fiscali in materia di compendio unico di cui all'art. 5bis, comma due, d.lgs. n. 228 del 2001 che veniva impugnata dai signoriRighetti.1.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Udine respingeva il ricorso deicontribuenti. Sull'appello dei due fratelli, la Corte tributaria regionale dell’impugnazione, statuendo che, per le aziende agricole montane, ilcompendio unico costituisce l’estensione di terreno necessaria alraggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire losfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicchèla cessione a terzi di una porzione prima del decorso del decenniodall’acquisto ne determina la decadenza dai benefici di cui all’art. 5 biscit., benefici consistenti nell’esonero dall’imposta di registro ipotecaria ecatastale, sempre che il compendio non abbia una superficie inferiore aquella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, della leggenazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità inter vivos e mortis causariguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultantedall’atto, ma entro i limiti della normativa.1.3.I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi aquattro motivi, illustrati da memorie difensive.1.4. L’amministrazione ha depositato nota per l’eventuale partecipazioneall’udienza.Numero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. La prima censura deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. per apparente motivazione,chiedendo l'eventuale decisione della causa nel merito ai sensidell'art. 384 secondo comma, c.p.c. , per non avere il decidenteesaminato i motivi di appello proposti dai contribuenti aventi adoggetto:- il vizio di extrapetizione in cui era incorsa la sentenza dellaCommissione di primo grado; - l'indebita individuazione di unfenomeno di frazionamento nell'operazione di affitto di porzione deiterreni; - l’applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 228/2001. Si affermache le argomentazioni proposte dalla sentenza impugnata appaiono,peraltro, in contraddizione insanabile tra di loro, mancando unqualsiasi nesso logico argomentativo e giuridico tra gli argomentiarticolati nei motivi di appello e le statuizioni della sentenza.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessapronuncia su ognuno dei tre motivi d'appello, rilevante ai sensidell'art. 112 c.p.c. Eventuale decisione della causa nel merito aisensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.ci ribadisce che la Cortedistrettuale abbia omesso di pronunciare sulle tre doglianze espostecon l’atto di appello .3. Il terzo mezzo di ricorso reca la denuncia di nullità della sentenzaex art. 360, numero 4, c.p.c. per extra petizione, avendo laCommissione tributaria regionale deciso su questione qualel’inapplicabilità dell'analogia e del procedimento di interpretazioneestensiva alle norme di agevolazione e di esenzione tributaria nonprospettata dalle parti né rilevabile d'ufficio . Si argomenta che,presumibilmente, i giudici regionali abbiano voluto affermare che lenorme di favore non potessero applicarsi al caso di specie per il fattoche la vicenda riguardava un'azienda agricola non operante in zonaNumero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026montana, in tal caso la Corte regionale sarebbe in corsa nel vizio diextrapetizione, in quanto l'amministrazione finanziaria non ha maieccepito l'applicazione alla fattispecie di norme di favore in spregioal disposto dell'art. 14 delle preleggi.4. Con la quarta ragione di contestazione si prospetta, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., in via subordinata, la violazione efalsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97nonché dell'art. 5 bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.5. [OSCURATO:PERSONA]. 26 settembre 2019, n. 24093, in applicazione delprincipio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causapuò essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevolesoluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sianecessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela diesigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, unapproccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sulpiano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenzalogico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quellodell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.6. L’ultimo mezzo di ricorso è fondato, assorbite le altre doglianze.Secondo l’amministrazione, l’affitto della porzione di terreno alla società dipersone costituita tra i medesimi acquirenti - soggetto diverso dai soci-avrebbe causato la decadenza dai benefici fiscali.6.1.Occorre premettere che, come specificato dall'Agenzia nel ricorso, nelcaso di specie, è stata applicata l'agevolazione di cui all'art. 5-bis deld.lgs. n. 228 del 2001, che ha esteso al trasferimento, a qualsiasi titolo, diterreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unicoe a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni daltrasferimento le disposizioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, della leggen. 97 del 1994, con cui era stata introdotta una disciplina agevolata per laNumero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026formazione del compendio unico, ma esclusivamente nelle zone montane.I benefici in questione sono subordinati, dunque, all'assunzione (ed alrispetto) dell'impegno alla costituzione del compendio unico e alla suacoltivazione o conduzione in qualità di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni daltrasferimento.6.2.Nel caso di specie, l'impegno non sarebbe stato rispettato, in quanto ilfondo, poco dopo l'acquisto, è stato concesso in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] C società agricola s.s. di cui glistessi originari acquirenti sono gli unici soci e legali rappresentanti.6.3.Secondo l'orientamento di questa Corte, il contratto di affitto assumerilevanza, non ex se, quale titolo contrattuale precluso dalla disciplinasanzionatoria finalizzata a garantire l'effettività degli obiettivi perseguiticon l'agevolazione, quanto piuttosto quale indice sintomatico dellacessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario (così Cass.,Sez. 5, 19 luglio 2022, n. 22556, con riferimento all'art. 5-bis della leggen. 97 del 1994; Cass., Sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6688, con riferimentoall'art. 7 della legge n. 604 del 1954, avente ad oggetto la diversafattispecie della formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietàcontadina).6.4. Da tale premessa consegue che il contratto di affitto comporta ladecadenza dai benefici previsti per la formazione del compendio unico sololaddove si traduca nella violazione dell'obbligo assunto, da partedell'acquirente, alla coltivazione o conduzione del fondo, in qualità dicoltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, per un periododi almeno dieci anni dal trasferimento, visto che, per la tipologia degliobblighi che ne derivano, limitati al godimento del fondo e non altrasferimento della sua titolarità, non può determinare un frazionamento ouna scissione dell'estensione del terreno necessaria al raggiungimento dellivello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppoNumero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dalladisciplina comunitaria.6.5.Tuttavia, laddove il contratto di affitto sia stato concluso con unasocietà agricola, i cui unici soci siano proprio gli acquirenti originari delfondo, non vi è alcuna violazione di tale impegno, anche in considerazionedella previsione del successivo art. 9 dello stesso d.lgs. n. 228 del 2001che, coerentemente con l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004,stabilisce che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, inpossesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo atitolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti ele agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente afavore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. Propriol'art. 9 del d.lgs. n. 228 del 2001 consente di superare ogni perplessitàche potrebbe derivare dal riconoscimento di una diversa soggettività allasocietà agricola, peraltro priva di personalità giuridica, costituita dagliacquirenti originari (v. Cass. 30684/2024).6.6. D'altronde, la giurisprudenza comunitaria ha osservato che ladirettiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativaall'ammodernamento delle aziende agricole, non solo non esclude lepersone giuridiche, ma le ricomprende esplicitamente nella sua sferad'applicazione qualora esse rispondano ai requisiti stabiliti nell'art. 2 e alladefinizione di imprenditore agricolo a titolo principale fornita in esecuzionedell'art. 3, n. 1 (Corte Giust. in causa C-312/85, [OSCURATO:PERSONA], punto 10).6.7. Va, inoltre, sottolineato che la presente controversia ha ad oggetto lacausa di decadenza di un trattamento di favore in materia tributaria, che ilcomma 2 dell'art. 5-bis della legge n. 97 del 1994 correla alla violazionedegli obblighi di cui al comma 1 (i coltivatori diretti o gli imprenditoriagricoli professionali si impegnano a costituire un compendio unico e acoltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni daltrasferimento).Numero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/20266.8. In proposito deve ricordarsi che, in tema di agevolazioni fiscali, operaun principio di simmetria nella interpretazione delle disposizioni che neprevedono l'istituzione e di quelle che si occupano delle relativedecadenze, per cui queste ultime, come le prime, devono ritenersisottoposte ad interpretazione rigida ed anelastica, in quantorigorosamente legata al dato letterale e sono, pertanto, insuscettibili diuna interpretazione estensiva (così, tra le tante, Cass., 4 marzo 2016, n.4351).Nel caso in esame, il lavoro del socio (nelle società qualificate imprenditoriagricoli professionali o società agricole, come nella fattispecie) vieneconsiderato come lavoro agricolo (v. art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 99 del2004), per cui se i soci, coltivatori diretti, dopo aver usufruitodell'agevolazione costituiscono una società semplice agricola, il loro lavoronella società deve considerarsi agricolo e l'affitto del terreno alla societàsemplice non comporta di per sé la violazione dell'obbligo di continuarenella coltivazione e conduzione del compendio unico.7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in virtù del già ribaditoprincipio di diritto secondo cui in tema di compendio unico, la concessionedel fondo o di una sua parte in affitto può determinare la perdita deibenefici di cui agli artt. 5-bis della legge n. 97 del 1994 e 5-bis del d.lgs.n. 228 del 2001 solo se si traduce in una violazione, da partedell'acquirente, dell'impegno a coltivare e condurre il fondo, in qualità dicoltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, per un periododi almeno dieci anni dal trasferimento: ciò non avviene, in considerazionedell'art. 9 del d.lgs. n. 228 del 2001, se il contratto è stipulato con unasocietà agricola, i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo.8.Segue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata deve esserecassata e, decidendo nel merito, va accolto l’originario ricorso deicontribuenti.Numero registro generale 20254/2020Numero sezionale 3092/2026Numero di raccolta generale 15156/2026Data pubblicazione 20/05/2026Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono il criterio ordinariodella soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie l’originario ricorso originario dei contribuenti;condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese sostenute daicontribuenti che liquida per il giudizio di primo grado in euro 8.000,00,oltre rimborso forfettario ed accessori se dovuti, per le spese del giudiziodi secondo grado in euro 9.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessoricome per legge; condanna l’amministrazione alla refusione delle spese delpresente giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 percompensi, ed 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte diCassazione del 14 aprile 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto