CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26558/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 900,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 n. 285 e ha convertito la pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen. in 600 euro di amamenda rideterminando la pena in complessivi 1.500,00 euro. 2. Con ordinanza n. 13/2026 la Corte di appello di Bari qualificato l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] quale ricorso per cassazione, disponeva ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. 3. In data 2 aprile 2026, il difensore munito di procura speciale ha rinunciato all'impugnazione. La rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento' di una somma alla Cassa delle ammende, determinatck,in euro cinquecento. P. Q. M. P.Q.M