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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00169/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi; uditi per i ricorrenti i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in rubrica e con la diminuente del rito abbreviato: ha rideterminato la pena, applicate le circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento fra circostanze, inflitta a: [OSCURATO:PERSONA], in anni quindici e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa; [OSCURATO:PERSONA], in anni undici di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi quattro di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta in primo grado, a seguito di assoluzione per il reato sub capo O) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni otto mesi quattro di reclusione e euro 1.400,00 di multa; ha confermato la pena inflitta a: [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque di reclusione e euro 24.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro 44.00,00 di multa Ai ricorrenti, a meno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondono solo dei reati di cessione di sostanze stupefacenti, rispettivamente contestati ai capi S) e C10) e Q), sono contestati il reato di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990, con l'aggravante del numero di persone, superiore a dieci, ascritto al capo A) e numerosi reati fine aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti di varia natura, art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 73, comma 4 d.P.R. 309 cit. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati ulteriori reati ai capi B), O), R). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento delle statuizioni di condanna e, comunque, del trattamento sanzionatorio rispettivamente inflitto.

In particolare:

2.1. [OSCURATO:PERSONA]: Motivo 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulativi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.), vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione.

Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese per ciascuno dei reati fine, già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R 309/1990, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituisce oggetto di specifica motivazione e che la diminuzione di un mese appare incongrua dal momento che è stata applicata, in automatico, per tutti i reati sia per quello contestato al capo H), in cui viene contestata la cessione di due campioni di droga, che al capo V), in cui è contestato l'acquisto di venti chilogrammi di marijuana.

Medesima incongruenza caratterizza la misura della diminuzione in relazione alle contestazioni (sub capi C5) e C6), aventi ad oggetto modestissimi quantitativi di droga (si parla, infatti di pallini) e ben più consistenti forniture (oltre cento grammi di cocaina e l'acquisto di un chilogrammo della medesima sostanza, in relazione ai reati sub capi I) e II) e al capo P).

In conclusione, nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata per ciascun reato in continuazione in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati né i criteri seguiti per l'aumento della pena né per la praticata diminuzione e nella stessa entità per reati non omogenei, sulla scorta della natura bifasica del calcolo che il giudice deve seguire.

Deduce, infine, l'illegalità della pena nella determinazione del computo finale poiché la riduzione della pena avrebbe dovuto comportare un aumento in misura di anni sette e mesi sette di reclusione e non anni sette e mesi nove di reclusione, risultato matematico che non è in linea con il criterio di calcolo; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta.

La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum; 2.2 [OSCURATO:PERSONA] unico motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale e conseguente carenza di motivazione sul punto della concreta determinazione della pena. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] 1: erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussunzione dei fatti nella fattispecie associativa, piuttosto che nella fattispecie concorsuale dei reati-fine.

I giudici del merito hanno erroneamente valorizzato la collaborazione della ricorrente, in relazione a cinque episodi di spaccio - rispetto ai venti ascritti al compagno, [OSCURATO:PERSONA] - nella fattispecie associativa e ricostruito su tali condotte il contributo associativo.

La ricorrente esamina, in particolare, gli argomenti delle sentenze di merito tesi a dimostrare il contributo partecipativo in quanto rivelavano la conoscenza delle dinamiche del gruppo (quali il suggerimento al compagno a cambiare il numero di telefono dopo il controllo subito da un acquirente; la sua presenza ai conteggi di denaro e alle cessioni di cui ai capi U2) e S) e ai colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e Portofranco, per conseguire un nuovo canale di acquisto) ma si tratta di aspetti che denotano la consapevolezza e la volontà di concorrere alle cessioni ma non anche il fattivo contributo alle dinamiche dell'associazione, che richiede la prova di un di uno stabile accordo diretto alla commissione di una serie indeterminata di reati e che non può essere ricalcato dalla mera presenza fisica, sia pure in funzione di copertura del compagno, in occasione delle cessioni.

Le condotte valorizzate non rivelano il requisito costitutivo del reato associativo che è quello di offrire un contributo al rafforzamento e mantenimento in vita dell'associazione o all'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, anche tenuto conto che non emergono rapporti della Nicastro con altri componenti del gruppo; motivo 2: apparenza e manifesta illogicità, della motivazione nella parte in cui la sentenza valorizza i contatti della ricorrente con alcuni dei sodali, quali il [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, infatti, o della mera presenza della Nicastro ai conteggi di denaro o della individuazione delle modalità esecutive delle consegne e che la Corte di merito, inopinatamente, valorizza quale contributo associativo. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del reato associativo in capo al ricorrente valorizzandone il ruolo di produttore della marijuana, immessa sul mercato attraverso la intermediazione dei [OSCURATO:PERSONA]; il suo intervento, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2018, per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] a casa della persona che aveva ceduto in uso l'auto ai due arrestati, per indottrinarlo su quanto dichiarare; la sua visita al difensore del Portofranco per verificare se l'arresto fosse riconducibile alle indagini intraprese nei confronti dell'acquirente o del fornitore Parotti.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata indebitamente allarga il concetto di messa a disposizione e amplifica, collegandola alla sola fattispecie associativa, ogni attività di collaborazione, viceversa collaterale anche ai reati-fine di cessione.

La Corte di appello ha, inoltre, valorizzato a carico del Cuozzo la circostanza che questi avesse fissato il prezzo di vendita della droga, in relazione al capo L2) e il coinvolgimento nel procurare le schede telefoniche una conclusione contraddittoria tenuto conto non solo che il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione ma che le concrete modalità del fatto erano riconducibili, piuttosto che ad un contributo alle dinamiche dell'associazione, ad un favore ai correi; motivo 2: apparenza e manifesta illogicità, della motivazione nella parte in cui la sentenza valorizza l'intervento del Cuozzo per chiarire le ragioni dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], intrapreso su sollecitazione della madre del Portofranco preoccupata per le condizioni di salute del figlio.

Affermazioni autoreferenziali della Corte sorreggono la conclusione che non erano spiegate le ragioni umanitarie dell'intervento e, soprattutto, la adeguatezza di tale intervento a dimostrare il contributo associativo; motivo 3: carenza di motivazione, con riguardo agli argomenti difensivi svolti con i motivi di appello, in relazione alla conferma della condanna per il reato sub capo L), valorizzando un plurale (abbiamo) utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intrattenuta il 27 novembre 2017 con il figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento all'imputato è arbitrario e la Corte ha valorizzato un dato ambiguo - tratto dalla intercettazione del 27 novembre 2017 - tanto più che il ricorrente, e il figlio, sono stati assolti dal reato loro contestato al capo V) avente ad oggetto una fornitura di 200 chilogrammi di marijuana (ritenuta non dimostrata) ma "recuperando" il tenore della stessa conversazione per la condanna in relazione al reato sub capo L).

Si tratta di operazione non consentita tenuto conto che l'assoluzione e la condanna muovono dal medesimo spunto investigativo rappresentato dalla indicata conversazione; motivo n. 4: erronea applicazione della legge penale nella parte relativa alla conferma della ritenuta (e non applicata) recidiva poiché la recidiva era erroneamente contestata tenuto conto che gli effetti della condanna per il reato di cui all'art. 4 comma 3,

I. 110 del 1975 erano cessati in conseguenza del buon esito dell'affidamento in prova; che gli effetti della condanna con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. erano parimenti estinti per decorrenza del termine di cinque anni, in assenza di commissione di ulteriori reati e il reato di omesso versamento di ritenute contributive è relativo a fatto non più previsto come reato: la recidiva, pertanto, andava esclusa; motivo 5: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione delle circostanze generiche.

Con l'appello erano stati valorizzati, ai fini dell'applicazione, l'epoca risalente dei precedenti; il comportamento processuale corretto (con ammissione di alcuni dei fatti), lo svolgimento di attività lavorativa elementi pretermessi dalla valutazione della Corte che ha ricalcato gli argomenti del giudice di primo grado.

2.5. [OSCURATO:PERSONA] 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulativi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.) vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione.

Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese per ciascuno dei reati . fine, già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R 309/1990, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituisce oggetto di specifica motivazione e che la diminuzione di un mese appare incongrua dal momento che è stata applicata, in automatico, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati fine- caratterizza le contestazioni (sub capi E) ed T), aventi ad oggetto uno la cessione di cento grammi di cocaina e l'altro l'acquisto di un chilogrammo di cocaina.

Forfettario, infine, è l'aumento di pena per i delitti sub capi C10), e 2), L1), L2), L3), L4), M) e Q).

In conclusione, nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei, a fronte della necessità di un calcolo e correlativa motivazione bifasica; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta.

La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] 1: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo fondata sul contenuto della "confessione stragiudiziale" operata da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione (ambientale 703) in cui conversando con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] descrive il rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e quello della conversazione del Pizzolante con una sua amica (ambientale n. 803) trascurando che la fonte delle informazioni riferite dal Pizzolante fosse sempre il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte non ha compiuto una verifica della attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed ha trascurato, aspetto che inficia di illogicità e contraddizione l'apparato argomentativo, elementi significativi al fine di escludere la condotta di partecipazione quale l'autonomia di cassa del Cuozzo; la mancanza di prova sulle attività di cessione svolte dal Cuozzo; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse il prezzo di vendita del fumo praticato dalle persone che si occupavano dello smercio e non condividesse le critiche espresse dal Portofranco circa le modalità di conservazione della droga (sono cose vostre).

La prova a carico si esaurisce nel descritto contenuto della conversazione intercettata in carenza di altri elementi; motivo 2: violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 74, comma 3 d.P.R. 309/1990) sulla consapevolezza del ricorrente di aderire ad un'associazione alla quale partecipavano più di dieci persone; motivo 3: erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte ha trascurato che si è in presenza di delinquente primario; che il comportamento processuale tenuto (di totale chiusura) costituisce esercizio delle facoltà processuali e, dunque, facendo malgoverno dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.;motivo 4: violazione di legge (art. 85, d.P.R. 309/1990) e vizio di carenza di motivazione caratterizzano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente e la sua durata.

2.7. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sul punto della responsabilità del ricorrente in relazione al reato associativo.

La Corte è incorsa in errore nel ritenere rinunciato il motivo di appello; motivo 2: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulatavi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.), vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione.

Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati . fine- caratterizza le contestazioni segnatamente quelle relative ai reati sub capi C8), C)) F) e F1), qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono tra loro assimilabili avendo ad oggetto condotte distinte, il capo F) la mera detenzione e non la cessione e quello sub Fl) una condotta di cessione di stupefacente non meglio indicato.

In conclusione nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei e con motivazione bifasica; motivo 3: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta.

La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la "tardività" ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum.

2.8. [OSCURATO:PERSONA] 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulatavi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.) , vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione fra reati.

Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati . fine di cui ai capi i) e il) nonostante il diverso quantitativo di stupefacente differenti modalità della condotta.

In conclusione nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei e dovendo la motivazione del giudice a riguardo essere scandita in termini bifasici; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta.

La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la tardività stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] unico: vizio di motivazione per omessa motivazione sulla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di riduzione della pena comminata per il reato fine e quelli posti in continuazione.

La Corte di merito, ha dato atto della rinuncia ai motivi in punto di responsabilità e ha applicato le circostanze attenuanti generiche, non ha, tuttavia, esaminato la richiesta di riduzione della pena base e della misura della continuazione, autonome rispetto al punto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

2.10. [OSCURATO:PERSONA] unico: vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva che la Corte di appello non ha esaminato.

2.11. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena perché la Corte di merito, pur avendo applicato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in conseguenza, la misura della pena, non ha espressamente esaminato la deduzione difensiva concernente la eccessività della pena base, di cui chiedeva la riduzione, omettendo di esaminare il comportamento processuale dell'imputato, che aveva dato segni di resipiscenza.

Secondo il ricorrente, l'ulteriore ammissione di addebito, con la confessione anche del ruolo avuto nel contesto associativo, fa ritenere superate le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, erroneamente richiamate dalla Corte di appello.

L'imputato ha precedenti lievi e la misura della pena base, quanto più il giudice intenda discostarsi dalla pena minima, deve formare oggetto di adeguata motivazione, vestita con riferimento alle evenienze processuali ed al comportamento post delictum, nel caso estremamente significativo.2.12. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato nel reato di cui al capo C):i giudici di merito non hanno correttamente valutato le evidenze di prova (il contenuto della a conversazione ambientale n. 1516 del 20 gennaio 2018) valorizzando la presenza dell'imputato nell'auto con Portofranco al momento della consegna dello stupefacente al Picariello ma trascurando la natura casuale dell'incontro dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA].

La condotta dell'imputato integra, al più, una connivenza non punibile che non acquista maggiore spessore, quale contributo concorsuale, alla stregua dell'invito al Portofranco a stare attento e aprire gli occhi, una volta uscito dall'auto e, quindi, dopo la cessione; motivo 2: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo E) relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina ad [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda è erroneamente ricostruita nella sentenza impugnata che trascura le precisazioni offerte dal ricorrente (che ha ammesso di avere accettato di custodire hashish per conto del [OSCURATO:PERSONA]) sovrapponendo il contenuto della conversazione del l'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA] a Cuozzo, per recarsi da Senatore per consegnargli la cocaina, con il contenuto della conversazione, intercettata il 20 dicembre 2017 ore 12:48 durante la quale il ricorrente si reca, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] a prelevare cento grammi di hashish mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva già con se cento grammi di cocaina che, quindi, non c'era necessità che Salvatore la prelevasse; motivo 3: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo Il) avente ad oggetto la cessione di 100 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito ha esaminato il contenuto delle conversazioni del 19 gennaio 2018 ore 18:55 - che si svolge sull'autovettura croma e in cui [OSCURATO:PERSONA] si trova in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma sono solamente i due a parlare di vendita e acquisto di stupefacenti.

Erroneamente viene ricondotta al concorso dell'imputato, la consegna dei cento grammi di cocaina al rientro del [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del contenuto della successiva conversazione (ore 20:57 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] chiede a salvatore se ha preso uno da cinquanta (che non corrisponde dunque ai cento consegnati) anche per le caratteristiche dello stupefacente prelevato (che viene descritto come "pietra"); motivo 4: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato associativo.

La sentenza impugnata ha valorizzato evidenze non concludenti con la necessità di provare lo stabile contributo dell'imputato al gruppo associativo e ha valorizzato riferimenti all'imputato e la disponibilità del suo garage come base operativa del gruppo, evenienze che collidono con altre emergenze probatorie: l'imputato è (peraltro erroneamente) coinvolto in una sola cessione; nelle conversazioni si fa riferimento alla "retribuzione" accordatagli per l'uso del garage; le precisazioni rese secondo cui egli aveva accettato, solo per un breve periodo, di prestarsi alla custodia dell'hashish, per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso riferimento del [OSCURATO:PERSONA] all'imputato è in realtà frutto di un travisamento (perché [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad un mero rapporto di amicizia) ed alla minima incidenza, rispetto al periodo oggetto di ricostruzione con le intercettazioni, al contributo dell'imputato.

Non vi è prova, comunque, della consapevolezza dell'imputato di offrire un contributo partecipativo all'organizzazione; motivo n. 5: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione delle generiche, tenuto conto del breve periodo in cui si è accertata la condotta dell'imputato; trascurando il contributo dell'imputato alle indagini ancorchè poi non trasfuso nella rinuncia ai motivi di appello; valorizzandone i precedenti in contrasto con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; alla misura dell'aumento per la continuazione e di conferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida, misura, nel caso non collegata alla materialità dei fatti ascrittigli.

2.13. [OSCURATO:PERSONA] unico: carenza di motivazione in punto di recidiva in relazione al presupposto costitutivo della maggiore pericolosità sociale.

2.14. [OSCURATO:PERSONA] 1: omessa motivazione sul punto dell'applicazione della recidiva che non era legittimamente contestata poiché il precedente valorizzato era stato dichiarato estinto per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale; Motivo 2: violazione di legge per la conseguente applicazione con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, le operazioni di intercettazione ambientali e telefoniche; i servizi di osservazione e le dichiarazioni, parzialmente confessorie, rese da buona parte degli imputati avevano consentito di individuare, oltre ai reati-fine, la esistenza di un gruppo associato dedito all'acquisto e smercio di sostanze stupefacenti di varia natura in Acerno e comuni limitrofi della provincia di Salerno.

Le specifiche modalità dei reati- scopo; il traffico, non ristretto in modalità locali; la pluralità di canali di acquisto e smercio; la durata dei contatti intercettati avevano consentito di individuare l'esistenza di una struttura organizzata di uomini e mezzi, con ripartizione dei ruoli e, quindi, un vincolo sussumibile nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990.

Tale struttura associativa faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e, fra gli odierni ricorrenti, vi prendevano parte attiva, occupandosi sia delle consegne della droga agli acquirenti che del prelievo presso i fornitori, [OSCURATO:PERSONA], la compagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso un garage del quale veniva occultata la droga oggetto di commercio; nonché, con funzione di addetti alle vendite e cessione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Stabili canali di rifornimento erano quelli costituiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma la struttura si avvaleva, altresì, dell'autoproduzione di manjuana coltivata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene il Collegio, per ragioni di chiarezza espositiva, di esaminare dapprima il ricorso della Nicastro, a seguire quello dei ricorrenti che hanno posto questioni in punto di responsabilità - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, infine, la posizione dei ricorrenti che, avendo già rinunciato in appello ai motivi di ricorso in punto di responsabilità, hanno impugnato la determinazione della pena inflitta - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rotti . 2.[OSCURATO:PERSONA] fondati i motivi di ricorso relativi alla condanna della ricorrente per la partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Come noto, partecipe del reato associativo è colui che sia stabilmente e organicamente inserito nella organizzazione del gruppo: non è necessaria una investitura formale o la commissione di reati-fine della associazione (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122), ma basta lo svolgimento di un ruolo attivo e funzionale al perseguimento dei suoi fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), da valutarsi tramite una lettura non atomistica, ma unitaria, dei dati indiziari (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207).

Né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, perché il reato può consumarsi anche con una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471).

Tuttavia, come è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte relativamente alla partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416- bis cod. pen., la partecipazione potrà dirsi provata quando la «messa a disposizione assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura».

In altri termini, il comportamento rivelatore del fatto punibile deve essere «apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo» (Sez.

U. n. 369 del 27/05/2021, non mass.).

Allo stesso modo, la partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiede la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

Si è ritenuto che la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692).

E', dunque, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021).

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento a figure ricorrenti nell'ambito delle indagini in materia di associazione a delinquere volta alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ha individuato elementi indicativi del contributo associativo quali il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico; la gestione di una piazza di spaccio anche se solo per una fase temporalmente limitata; il sistematico, incondizionato e consapevole mettere a disposizione propri locali ai componenti della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166).

Si rivela maggiormente problematica, invece, la individuazione del contributo associativo desunta dal coinvolgimento nei reati fine, coinvolgimento che, per assumere rilevanza quale contributo partecipativo, deve presentare connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, che ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).

A fortiori, si ritiene, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell'associazione, può fondare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, tale prova non può consistere in rapporti di limitata durata (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505).

Nel caso in esame, risulta fondamentale, ai fini della ricostruzione della partecipazione associativa della ricorrente, la verifica del ruolo da questa svolto nell'ambito del consesso criminale, ruolo che ne definisca la adesione al patto associativo, e che, facendo corretta applicazione del richiamato orientamento di legittimità, non può essere sostanziata e ridursi in generici rapporti o occasioni di collaborazione con il compagno, [OSCURATO:PERSONA], o nel mero coinvolgimento in reati fine che non esprimano sintomaticamente il contributo associativo.

Non presenta, infatti, valenza univoca, la partecipazione della ricorrente ai reati fine in occasione di consegne significative, piuttosto che nella attività di spaccio al minuto del Portofranco - aspetto, questo, valorizzato dalla sentenza impugnata per ritenere provato il contributo associativo dell'imputata - risolvendosi la condotta della Nicastro in una immediata funzione di "copertura" del Portofranco, in caso di controlli di polizia.

Né la rilevanza del contributo partecipativo è rappresentata dalla mera presenza dell'imputata, alle operazioni di conteggio in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le conversazioni intercettate, nella sintesi riportata nella sentenza impugnata e nella valutazione sviluppata dal Collegio, denotano l'affidamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza della donna, in occasione di consegne consistenti di droga, ma, in assenza di rapporti diretti tra la Nicastro e gli altri sodali, non denotano il contributo della ricorrente al rafforzamento e mantenimento in vita dell'associazione o agevolazione all'opera di altri concorrenti, oltre al compagno [OSCURATO:PERSONA] né rileva la mera presenza dell'imputata, del tutto neutra, alle operazioni di conteggio dare-avere in corso tra Sabato di Lascio e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta delle coordinate giurisprudenziali innanzi descritte, il giudice del rinvio dovrà verificare, sviluppando adeguata motivazione, le concrete connotazioni della condotta dell'imputata che deve essersi consapevolmente servita dell'organizzazione per commettere i reati fine addebitatile e che ne rivelino la partecipazione al reato associativo sulla scorta di rapporti di non limitata durata e non solo immediatamente funzionali ad attività di supporto e fiancheggiamento del compagno, [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: il primo e secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, relativi alla denuncia del vizio di motivazione e erronea applicazione della legge sostanziale, ai fini della sussistenza del contributo all'associazione di cui al capo A) e in punto di responsabilità del reato sub capo L) sono generici, perché volti all'apprezzamento in fatto e alternativo delle risultanze di prova oltre che manifestamente infondati.

Come anticipato (v. punto 2 del Considerato in diritto trattando la posizione della Nicastro) è chiara nella giurisprudenza di legittimità la differenza tra il contributo al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, che, al pari della condivisione ideale o di intenti, non è idonea ad integrare un contributo causalmente rilevante alla commissione del reato associativo essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

La Corte di appello, ha fatto corretta applicazione della descritta regula iuris valorizzando a carico di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla riduttiva versione riportata nei motivi di ricorso, la stabilità dei contatti che il ricorrente coltivava con [OSCURATO:PERSONA] per "piazzare" la marijuana prodotta ai vari fornitori /acquirenti del gruppo criminale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stabilità che rileva a prescindere dall'esito positivo o meno delle singole operazioni.

Ha evidenziato la Corte di appello che, ai fini della compenetrazione del singolo nel sodalizio criminoso, non rileva la effettiva conclusione dei singoli affari illeciti ma che il Cuozzo contribuisse, attraverso la coltivazione e l'offerta in vendita della marijuana, al perseguimento dei fini dell'associazione.

Ed è in tale logica di condivisione del programma associativo e del contributo al suo rafforzamento che vanno inquadrate anche le ulteriori attività del ricorrente, all'indomani dell'arresto della coppia Portofranco/Nicastro, consistite sia nell'accompagnare [OSCURATO:PERSONA] a casa della persona che alla coppia aveva fornito l'autovettura per indottrinarla sulla versione da fornire agli inquirenti, quando lo avessero interrogato sulle ragioni per cui aveva consegnato la propria autovettura al Portofranco, sia la visita al difensore del Portofranco per avere notizia sul merito dell'arresto, notizie che non erano volte solo a comprendere gli sviluppi cautelari - come sarebbe stato logico se fosse stato investito, in tal senso, dalla madre dell'arrestato - ma a ricostruire la portata dell'indagine ed il collegamento tra l'arresto del Portofranco, le attività di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del fornitore della partita di droga, [OSCURATO:PERSONA].

Posto tale quadro ricostruttivo, possono ritenersi logiche e coerenti le ulteriori argomentazioni della Corte di appello che ha ritenuto sintomatico del collegamento del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] sia la conoscenza nel dettaglio dei movimenti del [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'incontro di questi con [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 116 della sentenza impugnata) sia la prova dell'ingerimento dell'imputato nelle operazioni economiche del sodalizio, come dimostrato dalla circostanza che, in occasione del tentativo di vendita dell'amnesia al Parotti, proprio il ricorrente avesse fissato il prezzo di vendita.

Generico, perché inidoneo a depotenziare la valenza degli elementi fin qui descritti, il rilievo del ricorrente sulla assoluzione già in primo grado dal reato di cui al capo R) (avente ad oggetto i reati di sostituzione di persona e ricettazione di schede telefoniche procurate da [OSCURATO:PERSONA]) posto che la sentenza aveva escluso la natura "illecita" dell'operazione non il contributo del ricorrente nel procurare le schede telefoniche stesse.

3.1. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza delle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo L), senza adeguato confronto con le argomentazioni difensive e l'illogicità delle argomentazioni con le quali la conversazione intercettata, quella del 27 novembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta inadeguata a supporto della condanna dell'imputato per il capo V) è stata, è stata poi recuperata per affermarne la colpevolezza in relazione all'acquisto di una partita di marijuana dell'importo di 200.000 euro da un fornitore non identificato.

Anche in relazione a tale reato la Corte di meno ha esaminato le censure (oggi riproposte) e ha spiegato le ragioni per le quali era univoco e attendibile il riferimento all'acquisto comune di una partita di 200 chilogrammi di martjuana effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dai momento che in esordio della conversazione con il figlio del ricorrente (Johan) i due avevano discusso della strategia di effettuare l'acquisto di partite di droga da un chilo e smerciare poi a porzioni superiori a cento grammi, proposta che aveva registrato, per come riferito da [OSCURATO:PERSONA], l'opposizione del padre ([OSCURATO:PERSONA]) data la irrisorietà dei guadagni, e, di seguito si registra, in contrappunto, il commento di [OSCURATO:PERSONA] sui guadagni conseguiti in passato proprio con l'acquisto dei duecento chilogrammi di marijuana.

Si tratta di una conversazione nella quale non vi è ragione di dubitare, discutendosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprio delle strategie per l'acquisto e lo smercio di droga, dell'attendibilità del riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al coinvolgimento nell'operazione dell'acquisto di una consistente partita di marijuana di [OSCURATO:PERSONA] a nulla rilevando che la conversazione intercettata si è rivelata inidonea a comprovare il coinvolgimento del Cuozzo in altro reato (cioè il capo V) che aveva ad oggetto altra vicenda processuale.

3.2. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla illegittimità della contestazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la recidiva contestata, in assenza di aumento di pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, è tamquam non esset (cfr. Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319).

Va, solo per completezza, rilevato che la risalente condanna di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel presente procedimento anche per il reato di cui all'art.

B) per porto di una pistola, per reati in materia di armi, oggetto della condanna della Corte di appello di Salerno del 1 luglio 1982 (irrevocabile il 10 marzo 1983), costituiva il legittimo presupposto per la contestazione della specificità della recidiva e che, ai fini della contestazione della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229).

3.3. Manifestamente infondato il motivo sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, calibrato sulla gravità del fatto e sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato in ragione dei precedenti, sia pure risalenti e della sua sottoposizione a misura di prevenzione, che non è valsa a contrastarne le spinte criminali.

Si tratta di motivazione adeguata che ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regolano l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice in materia.

La motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra le tante, Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).4. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi generici, perché meramente reiterativi di censure esaminate, con applicazione di corretti criteri giuridici, dalla Corte di appello e volti a proporre in sede di legittimità inammissibili questioni in fatto.

E' erronea la prospettiva dalla quale muove il ricorso proposto dal Cuozzo nella parte in cui si sostiene che la regola di giudizio, ai fini della valutazione di attendibilità del contenuto delle intercettazioni svolte in ambientale poste a base del giudizio di responsabilità, richiede elementi di riscontro esterni e che le conversazioni intercettate nel caso in esame (quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella di questi con una sua amica) non sono tra loro autonome dal momento che il soggetto di riferimento è, in entrambe, il Pizzolante.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714).

La difesa, inoltre, contesta la valenza degli elementi che dal contenuto delle conversazioni sono stati tratti sulla scorta delle condotte e dei comportamenti, autonomisti, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di spaccio che gli sono contestate, che si riducono a due (e che non oggetto di impugnazione in questa sede).

Correttamente, invece, la Corte di merito (pag. 108 della sentenza impugnata) ha ritenuto pienamente comprovato l'inserimento del ricorrente nell'organigramma associativo sulla scorta della ricostruzione che ne fa [OSCURATO:PERSONA] che, parlando con [OSCURATO:PERSONA], descrive il gruppo malavitoso che ha fondato e che annovera, tra i primi collaboratori, proprio [OSCURATO:PERSONA] precisando che questi spacciava cocaina e riceveva un compenso fisso (700/800 euro per cento grammi di sostanza venduta) e che aveva acquisito un grado di intraneità all'organizzazione dell'attività di spaccio tanto da poter continuare l'attività nel caso di arresto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, conversando con un'amica, le spiegava la differenza tra la sua collaborazione (saltuaria, quando si trovava coinvolto o necessitato dai suoi rapporti di frequentazione con gli altri imputati sicché non poteva rifiutare consegne o altri servizi) a differenza della collaborazione del ricorrente (il pusher di Acerno) che, come altri, "hanno un sistema in mano", sistema di cui Pizzolante (che non è stato condannato per reato associativo ma per mero coinvolgimento in attività di spaccio) è ben a conoscenza potendo individuare anche il ruolo di ciascuno che descrive alla sua amica.

Può, dunque, ritenersi certo — secondo la corretta ricostruzione della sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] descrive alla sua interlocutrice il sistema di spaccio in Acerno, non solo sulla scorta delle informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] ma di sue esperienze e contatti diretti con il circuito di spaccio, nel quale egli stesso si trova ad operare.

La solidità degli argomenti che possono trarsi dalla ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è inficiata, secondo le ragionevoli argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] parla dell'imputato riferendone la collaborazione all'inizio della sua attività, smentita, invece, dai riferimenti "all'attualità" nel resoconto fatto da [OSCURATO:PERSONA] né l'apparente autonomia di cassa tra le attività svolte direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e quella dei pusher tenuto conto del sistema di pagamento dei pusher stessi (pagati tot per ogni cento grammi ceduta) o dalla circostanza che, nell'occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato personalmente contattato da un'acquirente, lo avesse indirizzato ai pusher chiedendogli quale prezzo gli praticassero, domanda — osserva la sentenza impugnata- affatto incompatibile con il rapporto che [OSCURATO:PERSONA] aveva con i pusher e che non ne escludeva l'autonomia operativa.

Né contraddicono le descritte modalità "a sistema", le lamentele del Cuozzo per il mancato pagamento da parte di tale Luigione dal momento che non era escluso che Di lascio riconoscesse ai pusher anche una percentuale sulle vendite di droga, diversa dalla cocaina.

Infine, ed è questo un dato ampiamente valorizzato dalla Corte di appello per inferirne la compenetrazione del ricorrente nella struttura associativa e la piena consapevolezza della rilevanza e funzionalità del suo contributo, le intercettazioni hanno ricostruito il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto di [OSCURATO:PERSONA] di prendere in affitto una villa, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per svolgere le attività più delicate, anche mediante la predisposizione di vedette (pagate) per scongiurare i controlli di Polizia.

Il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di ricerca di una base logistica comune è stato, infine, correttamente apprezzato anche come elemento dal quale inferire il dolo del delitto di associazione a delinquere, dolo che è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (cfr. Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351), senza che il margine di autonomia riconosciuto ai pusher nelle attività di spaccio ai fini delle modalità di gestione dei loro traffici, infici l'affectio societatís e fa comunanza degli interessi perseguiti.

Si tratta, come anticipato, di affermazioni dei giudici del merito del tutto logiche e congruenti che connotano in termini di manifesta infondatezza il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, anche nella parte afferente alla inconsapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione che coinvolgeva più di dieci persone, come da contestazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 d.P.R. 309/1990.

A questo riguardo la sentenza impugnata ha fatto generico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado che ha valorizzato la reciproca conoscenza, fra i componenti, non solo della persona del [OSCURATO:PERSONA] ma dei suoi collaboratori e della pletora di pusher che lo coadiuvavano.

4.1. Anche il motivo relativo al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La Corte di merito non ha omesso di valutare la condizione di incensuratezza dell'imputato né ha incriminato, se non come elemento indicativo di mancata critica valutazione del proprio comportamento, il comportamento processuale tenuto, ma ha ritenuto che tali elementi fossero recessivi ai fini del complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato quale espressa dai fatti e modalità della condotta, tanto più negativamente apprezzabile a suo carico tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un'azienda agricola i cui guadagni gli avrebbero consentito di vivere più che dignitosamente, senza necessità di dedicarsi ad attività illecite.

Si tratta di valutazioni che, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice, risultano adeguate a rappresentare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato che deve costituire oggetto di valutazione in una alla gravità del fatto ma che non deve investire ogni aspetto.

4.2. Del tutto generico il motivo che contesta la legittimità della pena accessoria (sospensione della patente di guida).

Questa Corte ha affermato che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444).

Il potere discrezionale del giudice, nel caso in esame, è stato, peraltro, ampiamente giustificato poiché, a conferma della misura, la sentenza impugnata ha rilevato che, in particolare attraverso le dichiarazioni del Pizzolante, era risultato che l'imputato aveva condotto l'attività di spaccio anche utilizzando a utovettu re. 5.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I motivi di ricorso presentano un comune tratto di inammissibilità essendo versati in fatto e strutturati sulla proposta di una lettura alternativa del risultato di prova tratto dalle conversazioni intercettate, in particolare per i reati fine ascritti all'imputato ai capi C7), E) e I1).

Le conversazioni intercettate e il loro antecedente immediato, sul piano della ricostruzione in fatto, sono stati sottoposti dai giudici di merito ad una rigorosa analisi che non rivela cadute logiche o valutazioni approssimative e formale delle conclusioni che ne sono state tratte e che sono state, infine, valorizzate anche alla stregua della partecipazione del ricorrente al reato associativo.

La condanna per il reato di cui al capo A), a propria volta, non costituisce una "sommatoria" delle condanne per i reati fine ma è stata oggetto di ricostruzione sulla base dei comprovati rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], ritenuti, del tutto logicamente, espressione non di un mero rapporto amicale con [OSCURATO:PERSONA] ma espressive della volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: si è già richiamata (punto 2 del Considerato in diritto trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) la giurisprudenza che ritiene configurabile la condotta di partecipazione nel comportamento di chi metta a disposizione propri locali ai componenti della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166), principio applicabile a chi con modalità sistematica, incondizionata e consapevole metta a disposizione un proprio locale per la custodia della droga.

Non è dato dubitare della consapevolezza del ricorrente sulla natura della merce custodita dal momento che veniva incaricato (e lo attesta il contenuto delle conversazioni intercettate) del prelievo della droga per la successiva consegna.

Erronea, pertanto, perché atomistica, è la prospettazione difensiva che espunge dalla valutazione delle conversazioni intercettate il loro "retroterra", costituito dalla condivisione da parte del Salvatore del programma dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione alla quale vanno esaminate le singole condotte illecite, che la presuppongono.

Sulla scorta della precisa ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate e del loro contesto non rivela cadute logiche la conclusione dei giudici di merito sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di cessione ascrittagli al capo C7), per la consegna, curata da [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di una dose di cocaina: la casualità dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente a far ritenere [OSCURATO:PERSONA] (che lo accompagna dal Picariello e assiste alla consegna di droga) uno spettatore involontario il cui ruolo dovrebbe essere inquadrato, dal punto di vista giuridico, nella connivenza non punibile.

La sentenza impugnata, invece, ha individuato nell'accompagnamento del Portofranco al luogo di consegna un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

Corretta, infine, la ricostruzione dell'elemento piscologico del reato individuato nel dolo eventuale tenuto conto del rapporto associativo che collegava il ricorrente al Portofranco e conclamato, al momento di scendere dall'auto dopo la consegna, attraverso la raccomandazione del Salvatore al sodale di stare attento e di aprire gli occhi.

Ancor più versato nella ricostruzione alternativa del merito è il motivo di ricorso relativo al reato sub capo E) a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha ricostruito il coinvolgimento del ricorrente non nel reato — riduttivamente ammesso - di cessione di due panetti di hashish ma nella cessione di cento grammi di cocaina.

I giudici di appello hanno escluso che il riferimento (oggetto di intercettazione durante la quale l'imputato, in risposta a [OSCURATO:PERSONA] che gli dice di prendere due cosi risponde "due 50?") fosse relativo all'hashish poiché il giorno precedente (19 dicembre 2017) parlando con 3ohan Cuozzo incaricato di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per verificare quale droga gli dovesse essere fornita (cocaina, erba o hashish), [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che fumo non ne avevano e, anzi, che Cuozzo avrebbe dovuto chiedere un campione di tale sostanza al Senatore, operazione poi effettivamente concordata (con consegna del campione di hashish dall'incaricato del Senatore e consegna di cento grammi di cocaina che lo stesso Senatore avrebbe poi provveduto a "cuocere").

Del tutto ragionevolmente, da tale antefatto e dalle successive modalità e contenuto dell'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con l'emissario del Senatore, la Corte di merito ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non potesse custodire hashish ma cocaina che si era recato a prelevare in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] per la consegna (come convenuto) all'incaricato del Senatore, tanto più che le conversazioni intercettate (pag. 94 sentenza di primo grado) riproducono le discussioni sulla qualità dell'hashish ricevuto dall'emissario del Senatore.

La Corte di appello ha completato la ricostruzione in fatto evidenziando che in un successivo dialogo (del 20 dicembre 2017) intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dal Senatore), [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito che in quel momento non avevano fumo e che aveva incaricato di acquistarne un chilo dal Senatore, anche se di qualità scadente.

La contestualità della consegna di cento grammi di cocaina (praticamente riprodotta nella conversazione intercettata) e le modalità di conservazione descritte dal [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente ([OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di una pietra che Senatore avrebbe trattato, sono state, infine, valorizzate per inferirne la consegna proprio di tale tipologia di sostanza al Cuozzo in relazione al reato ascritto al ricorrente al capo I1).Risulta conclamato, sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate, che non solo [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio ma che custodiva, per conto del [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione, la droga presso il garage della propria abitazione ove si recava a prelevarla, secondo le direttive del [OSCURATO:PERSONA] al quale la consegnava.

Una condotta che integra il contributo partecipativo essendo accertata, sia pure per un breve periodo, la sua disponibilità a custodire la droga, per conto del [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse dell'associazione.

La stabilità, che costituisce un requisito indefettibile dell'organizzazione non va, infatti, confusa con un minimo requisito di continuità del contributo del singolo e che può ravvisarsi anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698), purché non si tratti di un contributo meramente episodico, episodicità alla quale non sono riconducibili le attività dispiegate dal ricorrente.

Né rileva che al ricorrente venisse corrisposta una somma - a titolo di pagamento del suo servizio - poiché nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, quindi l'atteggiarsi del guadagno, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite.

5. Possono essere esaminati sulla scorta di una comune premessa i motivi di ricorso proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano rinunciato in appello ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità insistendo, invece, nella trattazione dei motivi concernenti il trattamento punitivo.

Come noto, la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono motivi con argomentazioni sovrapponibili in relazione all'aumento di pena per la continuazione.

I ricorrenti denunciano, infatti, vizio di violazione di legge processuale e sostanziale in relazione all'omessa e carente motivazione sulla misura di determinazione della pena per la continuazione tra reati.

In particolare, richiamata la sentenza di questa Corte di materia, contestano la misura della diminuzione della pena praticata in appello su quella di primo grado (un mese, per tutti i reati), in conseguenza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto che si è in presenza di reati di gravità diversa per la tipologia di stupefacenti trattati (droghe pesanti e droghe leggere) e di quantitativi diversi.

Secondo i ricorrenti il modus procedendi seguito dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado, determina l'illegalità della pena oltre a risolversi in un vizio di motivazione perché carente in relazione alle ragioni che hanno determinato la scelta del trattamento punitivo sia nella determinazione della pena da applicare in aumento per ciascun reato sia nella misura della diminuzione riconosciuta dalla Corte di appello per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Deve rilevarsi, in fatto, che in primo grado il giudice dell'udienza preliminare aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche agli odierni ricorrenti e che, determinata la pena per il più grave reato associativo in misura pressocché coincidente con il minimo edittale, aveva aumentato la pena nella misura di mesi sei di reclusione per ciascuno dei reati in relazione ai quali era contestata la detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti di tipo pesante; di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati relativi alla detenzione e cessione di stupefacenti . leggeri e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], per gli ulteriori reati ascritti al ricorrente ai capi O), R).

Per questi, l'aumento di pena per la continuazione ascendeva ad anni dieci e mesi due di reclusione.

Anche per [OSCURATO:PERSONA], pur partendo da diversa pena edittale, l'aumento per la continuazione era stato determinato in misura corrispondete a quello del [OSCURATO:PERSONA], per i reati rispettivamente ascritti e, quindi, in misura di anni tre e mesi sei di reclusione.

Stessa misura di aumento era stata individuata (per complessivi mesi nove di reclusione), in relazione ai reati fine ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

Effettivamente il giudice di primo grado non aveva argomentato la scelta della misura della pena in aumento, pur avendo sviluppato una diffusa motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio inflitto, in misura pressocché prossima al minimo edittale e, viceversa, argomentando sulle ragioni del lieve scostamento.

In appello, per ciascun ricorrente, la pena per il reato sub capo A) è stata determinata nel minimo edittale ed è stata poi ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, per quanto di interesse in questa sede, ridotta nella misura di un mese per ciascun reato unificato in continuazione (quindi portata a mesi cinque di reclusione, in relazione ai reati di detenzione e cessione di droghe pesanti e mesi due di reclusione per i reati di cessione di sostanze stupefacenti di tipo leggero e per i reati sub capi O) e R) ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) richiamata dalla difesa, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La funzione rieducativa della pena e il principio di proporzionalità costituiscono, ad avviso del Collegio, i criteri fondanti della sentenza delle Sezioni Unite che hanno condiviso l'orientamento che richiede la necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali.

Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile, osservano le Sezioni Unite.

E', invece, possibile, ponendosi nel solco di un realistico giudizio sviluppato in alcune decisioni della Corte di legittimità, affermare che, come nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale così, nel caso del reato continuato, non risulta possibile individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati.

"Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena", è la conclusione della Corte di legittimità.

Nel caso in esame, l'aumento di pena individuato fin dal primo grado consisteva in un misura unica (rispettivamente mesi sei e mesi tre di reclusione) con riferimento alla tipologia di reato fine contestato, se relativo a reato in materia di droga pesante o di droga leggera.

Rileva il Collegio che si tratta, in entrambi i casi, di una misura di aumento evidentemente minima se riguardata sia con riferimento alla pena base per il più grave reato associativo che alla pena prevista per le rispettive fattispecie incriminatrici che, per i reati in materia di droghe pesanti, parte da anni sei di reclusione e per quelli relativi a droghe leggere da anni due.

Ritiene il Collegio che tale scelta punitiva esclude, in radice, il rischio di applicazione di una pena finale che scada nel cumulo materiale e realizza, con carattere di evidenza, anche il rispetto del principio di proporzione tra reati diversi (nel caso i diversi illeciti in materia di droga pesante e di droga leggera), senza che sia violato il criterio di proporzione fra reati omogenei dal momento che non è frequente la commisurazione della pena collegata al peso dello stupefacente trattato - secondo il criterio individuato nei ricorsi - ma quello della determinazione della pena in funzione della condotta ed alle sue concrete modalità esecutive e che, nel caso in esame, sono state, per ciascun ricorrente, calibrate sul ruolo avuto nel contesto associativo e in relazione alle attività svolte per l'esecuzione dei reati fine.

In linea con le valutazioni della sentenza di primo grado, e in assenza di specifici motivi di impugnazione che investissero la misura dell'aumento di pena praticato per la continuazione, la Corte di appello ha ridotto, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche la pena applicata per la continuazione.

A questo riguardo va infatti evidenziato che con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27 e ss. dei motivi di appello), a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25 dei motivi di appello) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12 dei motivi di appello) i motivi di appello erano generici perché si limitavano a chiedere di contenere nel minimo l'aumento per la continuazione, senza aggiungere ulteriori argomenti.

Deve, pertanto, escludersi che si versi in fattispecie di carenza di motivazione della sentenza impugnata o di altro vizio logico in conseguenza del quale possa configurarsi il dedotto vizio di violazione di legge alla stregua dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Sono generici e manifestamente infondati gli ulteriori motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

6.2.1. E' manifestamente infondato il rilievo di illegalità della pena applicata [OSCURATO:PERSONA] per errore matematico di calcolo tenuto conto dei reati per i quali è effettivamente intervenuta condanna del [OSCURATO:PERSONA].

Va precisato (cfr. pag. 211 della sentenza di primo grado) che in primo grado l'aumento di pena per la continuazione fra reati era stato complessivamente determinato in anni 10 e mesi due di reclusione (in aggiunta alla pena di anni ventuno di reclusione inflitta per il reato sub A).

La pena complessiva era stata poi ridotta ad anni venti di reclusione per il rito e complessivamente determinata, tenuto conto della pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui al capo B) (oggetto di autonomo computo), in quella di anni venti, mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa.

In appello la pena complessiva, per effetto della continuazione fra reati, è stata determinata in anni sette e mesi nove di reclusione - pena inferiore a quella determinata in primo grado.

Tale risultato della Corte di appello non dà luogo all'applicazione di una pena illegale posto che, come anticipato, la misura matematica non costituisce un criterio ex se determinante ai fini della determinazione della pena che sia compresa, come nel caso in esame, in quella complessivamente irrogata in primo grado, diminuita per effetto delle generiche e che non viola il criterio di determinazione fissato dall'art. 81 cod. pen..

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta, in relazione ad un aspetto ampiamente discrezionale del giudice di merito quale è quello relativo all'ampiezza della misura delle circostanze attenuanti generiche, una scelta correttamente argomentata, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur valorizzando il comportamento processuale post delictum, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ne ha bilanciato la portata - applicandole pertanto, in misura non esattamente corrispondente alla diminuzione di un terzo - con riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, gravato di precedente penale specifico e sottolineando che l'imputato aveva commesso i gravi reati mentre versava in stato di restrizione della libertà personale.

Il motivo di ricorso appare volto a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione quale quella che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche applicate al ricorrente.

6.2.2. Richiamate le considerazioni svolte al punto 6 del Considerato in diritto, ritiene il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato perché funzionale a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico a fronte della sufficiente motivazione che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato, a giustificazione della misura, non nella massima estensione, la tardività dell'ammissione di colpevolezza.

6.2.3. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato alla stregua delle risultanze del verbale del 3 dicembre 2021 (al quale la Corte di legittimità ha accesso tenuto conto della natura processuale del vizio dedotto).

In tale verbale si legge testualmente che "per il [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente al suo assistito, rinuncia a tutti i motivi di merito ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio e attenuanti".

Si tratta di una espressione sufficientemente ampia attraverso la quale i motivi di impugnazione devoluti alla Corte di appello si riducono al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti, aspetti sui quali si è, difatti, concentrata l'attenzione della Corte di appello sicchè nessun errore è ravvisabile nella scelta della Corte di appello di non trattare, perché rinunciati, i motivi di ricorso in punto di responsabilità.

Oltre a quanto sviluppato al punto

6. del Considerato in diritto, in relazione alla determinazione e misura della pena per la continuazione fra reati, rileva il Collegio che il motivo di ricorso sulla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché volto a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si tratti di valutazione sorretta da sufficiente motivazione quale quella che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta punitiva valorizzando, pur a fronte dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il carattere tardivo della confessione resa. 6.2.4 Oltre a quanto sviluppato al punto

6. del Considerato in diritto, in relazione alla determinazione e misura della pena per la continuazione fra reati, anche il motivo di ricorso sulla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

Anche con riferimento a tale ricorrente la Corte di appello ha offerto logica argomentazione della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, pur a fronte dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il carattere tardivo della confessione resa. 7.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

La Corte di appello, ha sinteticamente ma efficacemente esaminato tutti i motivi di impugnazione per i quali non era intervenuta rinuncia non solo applicando all'imputato le circostanze attenuanti generiche ma confermando l'entità della pena base inflitta in primo grado (anni dieci e mesi dieci di reclusione, in relazione al reato associativo) dopo averne sottolineato la proporzione rispetto all'entità del contributo offerto dall'imputato al sodalizio.

Non è pertanto ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata alcuna omissione o omesso esame dei motivi di appello.

Quanto alla misura di aumento per la continuazione si deve rilevare che l'imputato si era limitato a sollecitare un minimo aumento per la continuazione (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).

Vanno, a tal riguardo, richiamate, le osservazioni svolte al punto

6. [OSCURATO:PERSONA] in diritto per l'adeguatezza del ragionamento della Corte di appello in relazione alla pena applicata in aumento. 8.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

A pag. 92 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato atto, trattando la posizione del ricorrente, della rinuncia proposta dall'imputato, attraverso il difensore, nominato procuratore speciale, ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (dal verbale del 19 novembre 2021 si rileva che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] "si è riportato ai motivi di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio").

Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che le fosse devoluta (in esito alla rinuncia) l'applicazione della pena e non anche all'applicazione della recidiva, facendo applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315).

Con maggiore precisione, in materia prossima a quella in esame e tenuto conto della descritta portata della rinuncia che, nel caso esaminato, non investiva il trattamento sanzionatorio, si è affermato che in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673). 9.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

La Corte di appello, pur riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha esaminato la richiesta difensiva di contenimento della pena base nel minimo edittale (confermando, invece quella di anni dodici e mesi dieci di reclusione inflittagli in primo grado) in relazione al reato associativo.

La Corte di appello (v. sentenza impugnata a pag. 93) ha innanzitutto sgomberato il campo dalla valenza del precedente (risalente e per condanna a pena pecuniaria) ed ha concentrato la motivazione, ai fini della valutazione della capacità a delinquere dell'imputato, sulla circostanza che l'imputato "sia uno spacciatore di cocaina di livello elevato e in grado di gestire, dalla Toscana dove risiede, quantitativi importanti di cocaina".

Non solo, ma ha evidenziato che durante le indagini un suo emissario era stato arrestato perché trovato in possesso di sette chilogrammi di cocaina e che, ciò non di meno, l'imputato aveva continuato a gestire i medesi traffici, senza risentire della gravosa perdita economica e senza curarsi dei rischi connessi all'intervento di polizia.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ai fini della valutazione non solo della gravità del fatto ma anche del giudizio sulla personalità e sulla capacità a delinquere, come avvenuto nella specie.

Non è, infatti, irragionevole, pur valorizzando il comportamento susseguente al reato e la significatività dell'ammissione dell'addebito (che è valsa al ricorrente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche), valutare ai fini della misura in concreto della pena, anche il comportamento dell'imputato coevo alla commissione del fatto che continua a costituire uno degli elementi che entra in gioco ai fini del trattamento punitivo e del complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini della capacità a delinquere. 10.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non deducibile.

Il ricorrente denuncia, infatti, il vizio di omessa motivazione sul punto della mancata esclusione della recidiva che, tuttavia, non aveva costituito oggetto dei motivi di appello con il quali l'imputato - oltre a questioni respinte in sede di gravame ma non impugnate con il ricorso - si era limitato a sollecitare l'applicazione, con criterio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.

In primo grado, infatti, il giudice, esclusa con riguardo al reato sub capo S) la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 309/1990, e ritenuta, ma non applicata, la contestata recidiva (generica), lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, pena che è stata confermata dai giudici di appello che hanno motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Bolognese, Rv. 255577).

Non è, a tal riguardo, prospettabile il vizio di omessa pronuncia che, in applicazione del principio devolutivo, radica l'obbligo di pronuncia del giudice di appello solo in presenza di impugnazione della parte.

Né la richiesta di applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti involge la devoluzione, al giudice dell'impugnazione, della sussistenza della recidiva che costituisce, rispetto al giudizio di bilanciamento in sede di applicazione del trattamento sanzionatorio, un autonomo punto della decisione.

Va, per mera completezza, rilevato che, nel caso in esame la sussistenza della recidiva non veniva contestata, con riferimento ai suoi presupposti costitutivi, limitandosi l'appellante a chiedere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che, già esclusa in primo grado l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 non potevano che essere bilanciate con la recidiva di cui si sollecitava, a ben vedere, l'applicazione.

11. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile.

Rileva il Collegio che dal verbale del 19 novembre 2021 si rileva che il difensore del Parotti si era riportato alla richiesta di pena concordata in atti - effettivamente depositata presso la Corte di appello il 5 novembre 2021 a seguito di consenso prestato dal Procuratore generale - e che nel dispositivo della sentenza impugnata si dà, parimenti, atto del concordato intervenuto tra le parti.

Al di là del riferimento (a pag. 84 della sentenza impugnata) alla rinuncia ai motivi di ricorso inerenti alle aggravanti e alla recidiva, deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione con applicazione di pena concordata, come da dispositivo, definizione rispetto alla quale non rilevano, stante la corrispondenza della pena applicata proprio a quella che ha formato oggetto della sua richiesta, né vizi di motivazione, in merito all'applicazione della recidiva, né, quale violazione di legge, il giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Va infine, rilevato che la pena applicata non è illegale per effetto dell'applicazione della recidiva per difetto dei suoi elementi costitutivi.

E' infatti, manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui erroneamente è stata applicata la recidiva.

Risulta, infatti, che fin dal primo grado (cfr. pag. 215 in motivazione e il dispositivo a pag. 236) è stata ritenuta sussistente a carico dell'imputato la sola recidiva specifica (in luogo della recidiva reiterata e specifica contestata) dando atto che l'imputato era gravato di un solo precedente costituito da sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Salerno il 28 aprile 2010 (divenuta irrevocabile il 10 luglio 2010) per reati in materia di stupefacenti con condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, sentenza rispetto alla quale non opera l'effetto estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen. tenuto conto dell'entità della pena inflitta perché superiore a due anni di relcusione.

E' stata, invece, ritenuta irrilevante, ai fini della descritta qualificazione della recidiva, la successiva condanna del 31 marzo 2011 irrevocabile il 27 aprile 2012, in materia di armi, in quanto estinta per effetto del positivo esito dell'affidamento in prova; da qui la esclusione della recidiva in forma reiterata).

Deve ritenersi che, al di là del generico riferimento alla recidiva contestata, la recidiva ritenuta dal giudice di appello fosse la recidiva specifica, tanto più che le generiche deduzioni difensive sviluppate con il ricorso non smentiscono la ricostruzione del giudice di primo grado. 12.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

La Corte di appello ha, sinteticamente ma efficacemente, esaminato i motivi di impugnazione del Portofranco, limitati al trattamento sanzionatorio, ed ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche ma confermando l'entità della pena base inflitta in primo grado (anni tredici e mesi dieci di reclusione in relazione al reato associativo) richiamandone la proporzione rispetto all'entità del contributo offerto dall'imputato al sodalizio e alla rilevanza degli episodi di detenzione e spaccio ai quali l'imputato aveva preso parte e alla quantità e qualità della sostanza trattata.

La Corte di appello ha assolto all'obbligo di motivazione attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi senza che il ragionamento sviluppato denunci omissioni o carenze.

Va ricordato che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi; uditi per i ricorrenti i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in rubrica e con la diminuente del rito abbreviato: ha rideterminato la pena, applicate le circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento fra circostanze, inflitta a: [OSCURATO:PERSONA], in anni quindici e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa; [OSCURATO:PERSONA], in anni undici di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque, mesi sette e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei e mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni nove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi quattro di reclusione; ha rideterminato la pena inflitta in primo grado, a seguito di assoluzione per il reato sub capo O) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni otto mesi quattro di reclusione e euro 1.400,00 di multa; ha confermato la pena inflitta a: [OSCURATO:PERSONA], in anni sette e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], in anni cinque di reclusione e euro 24.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], in anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro 44.00,00 di multa Ai ricorrenti, a meno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rispondono solo dei reati di cessione di sostanze stupefacenti, rispettivamente contestati ai capi S) e C10) e Q), sono contestati il reato di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990, con l'aggravante del numero di persone, superiore a dieci, ascritto al capo A) e numerosi reati fine aventi ad oggetto la cessione di sostanze stupefacenti di varia natura, art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 73, comma 4 d.P.R. 309 cit. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati ulteriori reati ai capi B), O), R). 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento delle statuizioni di condanna e, comunque, del trattamento sanzionatorio rispettivamente inflitto. In particolare: 2.1. [OSCURATO:PERSONA]: Motivo 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulativi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.), vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione. Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese per ciascuno dei reati fine, già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R 309/1990, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituisce oggetto di specifica motivazione e che la diminuzione di un mese appare incongrua dal momento che è stata applicata, in automatico, per tutti i reati sia per quello contestato al capo H), in cui viene contestata la cessione di due campioni di droga, che al capo V), in cui è contestato l'acquisto di venti chilogrammi di marijuana. Medesima incongruenza caratterizza la misura della diminuzione in relazione alle contestazioni (sub capi C5) e C6), aventi ad oggetto modestissimi quantitativi di droga (si parla, infatti di pallini) e ben più consistenti forniture (oltre cento grammi di cocaina e l'acquisto di un chilogrammo della medesima sostanza, in relazione ai reati sub capi I) e II) e al capo P). In conclusione, nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata per ciascun reato in continuazione in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati né i criteri seguiti per l'aumento della pena né per la praticata diminuzione e nella stessa entità per reati non omogenei, sulla scorta della natura bifasica del calcolo che il giudice deve seguire. Deduce, infine, l'illegalità della pena nella determinazione del computo finale poiché la riduzione della pena avrebbe dovuto comportare un aumento in misura di anni sette e mesi sette di reclusione e non anni sette e mesi nove di reclusione, risultato matematico che non è in linea con il criterio di calcolo; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta. La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum; 2.2 [OSCURATO:PERSONA] unico motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale e conseguente carenza di motivazione sul punto della concreta determinazione della pena. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] 1: erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussunzione dei fatti nella fattispecie associativa, piuttosto che nella fattispecie concorsuale dei reati-fine. I giudici del merito hanno erroneamente valorizzato la collaborazione della ricorrente, in relazione a cinque episodi di spaccio - rispetto ai venti ascritti al compagno, [OSCURATO:PERSONA] - nella fattispecie associativa e ricostruito su tali condotte il contributo associativo. La ricorrente esamina, in particolare, gli argomenti delle sentenze di merito tesi a dimostrare il contributo partecipativo in quanto rivelavano la conoscenza delle dinamiche del gruppo (quali il suggerimento al compagno a cambiare il numero di telefono dopo il controllo subito da un acquirente; la sua presenza ai conteggi di denaro e alle cessioni di cui ai capi U2) e S) e ai colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e Portofranco, per conseguire un nuovo canale di acquisto) ma si tratta di aspetti che denotano la consapevolezza e la volontà di concorrere alle cessioni ma non anche il fattivo contributo alle dinamiche dell'associazione, che richiede la prova di un di uno stabile accordo diretto alla commissione di una serie indeterminata di reati e che non può essere ricalcato dalla mera presenza fisica, sia pure in funzione di copertura del compagno, in occasione delle cessioni. Le condotte valorizzate non rivelano il requisito costitutivo del reato associativo che è quello di offrire un contributo al rafforzamento e mantenimento in vita dell'associazione o all'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, anche tenuto conto che non emergono rapporti della Nicastro con altri componenti del gruppo; motivo 2: apparenza e manifesta illogicità, della motivazione nella parte in cui la sentenza valorizza i contatti della ricorrente con alcuni dei sodali, quali il [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, infatti, o della mera presenza della Nicastro ai conteggi di denaro o della individuazione delle modalità esecutive delle consegne e che la Corte di merito, inopinatamente, valorizza quale contributo associativo. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del reato associativo in capo al ricorrente valorizzandone il ruolo di produttore della marijuana, immessa sul mercato attraverso la intermediazione dei [OSCURATO:PERSONA]; il suo intervento, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2018, per accompagnare [OSCURATO:PERSONA] a casa della persona che aveva ceduto in uso l'auto ai due arrestati, per indottrinarlo su quanto dichiarare; la sua visita al difensore del Portofranco per verificare se l'arresto fosse riconducibile alle indagini intraprese nei confronti dell'acquirente o del fornitore Parotti. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata indebitamente allarga il concetto di messa a disposizione e amplifica, collegandola alla sola fattispecie associativa, ogni attività di collaborazione, viceversa collaterale anche ai reati-fine di cessione. La Corte di appello ha, inoltre, valorizzato a carico del Cuozzo la circostanza che questi avesse fissato il prezzo di vendita della droga, in relazione al capo L2) e il coinvolgimento nel procurare le schede telefoniche una conclusione contraddittoria tenuto conto non solo che il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione ma che le concrete modalità del fatto erano riconducibili, piuttosto che ad un contributo alle dinamiche dell'associazione, ad un favore ai correi; motivo 2: apparenza e manifesta illogicità, della motivazione nella parte in cui la sentenza valorizza l'intervento del Cuozzo per chiarire le ragioni dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], intrapreso su sollecitazione della madre del Portofranco preoccupata per le condizioni di salute del figlio. Affermazioni autoreferenziali della Corte sorreggono la conclusione che non erano spiegate le ragioni umanitarie dell'intervento e, soprattutto, la adeguatezza di tale intervento a dimostrare il contributo associativo; motivo 3: carenza di motivazione, con riguardo agli argomenti difensivi svolti con i motivi di appello, in relazione alla conferma della condanna per il reato sub capo L), valorizzando un plurale (abbiamo) utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intrattenuta il 27 novembre 2017 con il figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento all'imputato è arbitrario e la Corte ha valorizzato un dato ambiguo - tratto dalla intercettazione del 27 novembre 2017 - tanto più che il ricorrente, e il figlio, sono stati assolti dal reato loro contestato al capo V) avente ad oggetto una fornitura di 200 chilogrammi di marijuana (ritenuta non dimostrata) ma "recuperando" il tenore della stessa conversazione per la condanna in relazione al reato sub capo L). Si tratta di operazione non consentita tenuto conto che l'assoluzione e la condanna muovono dal medesimo spunto investigativo rappresentato dalla indicata conversazione; motivo n. 4: erronea applicazione della legge penale nella parte relativa alla conferma della ritenuta (e non applicata) recidiva poiché la recidiva era erroneamente contestata tenuto conto che gli effetti della condanna per il reato di cui all'art. 4 comma 3, I. 110 del 1975 erano cessati in conseguenza del buon esito dell'affidamento in prova; che gli effetti della condanna con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. erano parimenti estinti per decorrenza del termine di cinque anni, in assenza di commissione di ulteriori reati e il reato di omesso versamento di ritenute contributive è relativo a fatto non più previsto come reato: la recidiva, pertanto, andava esclusa; motivo 5: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione delle circostanze generiche. Con l'appello erano stati valorizzati, ai fini dell'applicazione, l'epoca risalente dei precedenti; il comportamento processuale corretto (con ammissione di alcuni dei fatti), lo svolgimento di attività lavorativa elementi pretermessi dalla valutazione della Corte che ha ricalcato gli argomenti del giudice di primo grado. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulativi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.) vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione. Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese per ciascuno dei reati . fine, già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R 309/1990, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituisce oggetto di specifica motivazione e che la diminuzione di un mese appare incongrua dal momento che è stata applicata, in automatico, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati fine- caratterizza le contestazioni (sub capi E) ed T), aventi ad oggetto uno la cessione di cento grammi di cocaina e l'altro l'acquisto di un chilogrammo di cocaina. Forfettario, infine, è l'aumento di pena per i delitti sub capi C10), e 2), L1), L2), L3), L4), M) e Q). In conclusione, nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei, a fronte della necessità di un calcolo e correlativa motivazione bifasica; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta. La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] 1: vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo fondata sul contenuto della "confessione stragiudiziale" operata da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione (ambientale 703) in cui conversando con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] descrive il rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e quello della conversazione del Pizzolante con una sua amica (ambientale n. 803) trascurando che la fonte delle informazioni riferite dal Pizzolante fosse sempre il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte non ha compiuto una verifica della attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed ha trascurato, aspetto che inficia di illogicità e contraddizione l'apparato argomentativo, elementi significativi al fine di escludere la condotta di partecipazione quale l'autonomia di cassa del Cuozzo; la mancanza di prova sulle attività di cessione svolte dal Cuozzo; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse il prezzo di vendita del fumo praticato dalle persone che si occupavano dello smercio e non condividesse le critiche espresse dal Portofranco circa le modalità di conservazione della droga (sono cose vostre). La prova a carico si esaurisce nel descritto contenuto della conversazione intercettata in carenza di altri elementi; motivo 2: violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 74, comma 3 d.P.R. 309/1990) sulla consapevolezza del ricorrente di aderire ad un'associazione alla quale partecipavano più di dieci persone; motivo 3: erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha trascurato che si è in presenza di delinquente primario; che il comportamento processuale tenuto (di totale chiusura) costituisce esercizio delle facoltà processuali e, dunque, facendo malgoverno dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.;motivo 4: violazione di legge (art. 85, d.P.R. 309/1990) e vizio di carenza di motivazione caratterizzano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente e la sua durata. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sul punto della responsabilità del ricorrente in relazione al reato associativo. La Corte è incorsa in errore nel ritenere rinunciato il motivo di appello; motivo 2: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulatavi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.), vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione. Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati . fine- caratterizza le contestazioni segnatamente quelle relative ai reati sub capi C8), C)) F) e F1), qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono tra loro assimilabili avendo ad oggetto condotte distinte, il capo F) la mera detenzione e non la cessione e quello sub Fl) una condotta di cessione di stupefacente non meglio indicato. In conclusione nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei e con motivazione bifasica; motivo 3: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta. La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la "tardività" ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] 1: con tre motivi integrantisi reciprocamente, denuncia cumulatavi vizi di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 533, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen.) , vizio che si risolve nella violazione del principio di legalità della pena, in relazione alla misura dell'aumento di pena praticato per i reati posti in continuazione fra reati. Sottolinea, dopo avere richiamato i principi in materia e da ultimo la decisione a Sezioni Unite 47127 del 2021, che la riduzione di un mese ciascuno per i reati . fine di cui ai capi i) e il) nonostante il diverso quantitativo di stupefacente differenti modalità della condotta. In conclusione nella sentenza impugnata è stata ridotta la pena applicata in misura di un mese ma non sono stati, in positivo, esplicitati i criteri seguiti per l'aumento della pena nella stessa entità per reati non omogenei e dovendo la motivazione del giudice a riguardo essere scandita in termini bifasici; motivo 2: erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla misura della diminuzione di pena, non nella misura di un terzo, ma in misura ridotta. La Corte, pur avendo apprezzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze e della loro prevalenza, la confessione dell'imputato ne ha sottolineato la tardività stringatezza e laconicità ma, così, valutando contraddittoriamente la confessione resa e, dunque, il comportamento post delictum. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] unico: vizio di motivazione per omessa motivazione sulla richiesta, contenuta nell'atto di appello, di riduzione della pena comminata per il reato fine e quelli posti in continuazione. La Corte di merito, ha dato atto della rinuncia ai motivi in punto di responsabilità e ha applicato le circostanze attenuanti generiche, non ha, tuttavia, esaminato la richiesta di riduzione della pena base e della misura della continuazione, autonome rispetto al punto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 2.10. [OSCURATO:PERSONA] unico: vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva che la Corte di appello non ha esaminato. 2.11. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena perché la Corte di merito, pur avendo applicato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato, in conseguenza, la misura della pena, non ha espressamente esaminato la deduzione difensiva concernente la eccessività della pena base, di cui chiedeva la riduzione, omettendo di esaminare il comportamento processuale dell'imputato, che aveva dato segni di resipiscenza. Secondo il ricorrente, l'ulteriore ammissione di addebito, con la confessione anche del ruolo avuto nel contesto associativo, fa ritenere superate le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, erroneamente richiamate dalla Corte di appello. L'imputato ha precedenti lievi e la misura della pena base, quanto più il giudice intenda discostarsi dalla pena minima, deve formare oggetto di adeguata motivazione, vestita con riferimento alle evenienze processuali ed al comportamento post delictum, nel caso estremamente significativo.2.12. [OSCURATO:PERSONA] 1: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato nel reato di cui al capo C):i giudici di merito non hanno correttamente valutato le evidenze di prova (il contenuto della a conversazione ambientale n. 1516 del 20 gennaio 2018) valorizzando la presenza dell'imputato nell'auto con Portofranco al momento della consegna dello stupefacente al Picariello ma trascurando la natura casuale dell'incontro dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA]. La condotta dell'imputato integra, al più, una connivenza non punibile che non acquista maggiore spessore, quale contributo concorsuale, alla stregua dell'invito al Portofranco a stare attento e aprire gli occhi, una volta uscito dall'auto e, quindi, dopo la cessione; motivo 2: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo E) relativo alla cessione di 100 grammi di cocaina ad [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda è erroneamente ricostruita nella sentenza impugnata che trascura le precisazioni offerte dal ricorrente (che ha ammesso di avere accettato di custodire hashish per conto del [OSCURATO:PERSONA]) sovrapponendo il contenuto della conversazione del l'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA] a Cuozzo, per recarsi da Senatore per consegnargli la cocaina, con il contenuto della conversazione, intercettata il 20 dicembre 2017 ore 12:48 durante la quale il ricorrente si reca, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] a prelevare cento grammi di hashish mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva già con se cento grammi di cocaina che, quindi, non c'era necessità che Salvatore la prelevasse; motivo 3: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo Il) avente ad oggetto la cessione di 100 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha esaminato il contenuto delle conversazioni del 19 gennaio 2018 ore 18:55 - che si svolge sull'autovettura croma e in cui [OSCURATO:PERSONA] si trova in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma sono solamente i due a parlare di vendita e acquisto di stupefacenti. Erroneamente viene ricondotta al concorso dell'imputato, la consegna dei cento grammi di cocaina al rientro del [OSCURATO:PERSONA] alla stregua del contenuto della successiva conversazione (ore 20:57 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] chiede a salvatore se ha preso uno da cinquanta (che non corrisponde dunque ai cento consegnati) anche per le caratteristiche dello stupefacente prelevato (che viene descritto come "pietra"); motivo 4: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta responsabilità del ricorrente in relazione al reato associativo. La sentenza impugnata ha valorizzato evidenze non concludenti con la necessità di provare lo stabile contributo dell'imputato al gruppo associativo e ha valorizzato riferimenti all'imputato e la disponibilità del suo garage come base operativa del gruppo, evenienze che collidono con altre emergenze probatorie: l'imputato è (peraltro erroneamente) coinvolto in una sola cessione; nelle conversazioni si fa riferimento alla "retribuzione" accordatagli per l'uso del garage; le precisazioni rese secondo cui egli aveva accettato, solo per un breve periodo, di prestarsi alla custodia dell'hashish, per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso riferimento del [OSCURATO:PERSONA] all'imputato è in realtà frutto di un travisamento (perché [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad un mero rapporto di amicizia) ed alla minima incidenza, rispetto al periodo oggetto di ricostruzione con le intercettazioni, al contributo dell'imputato. Non vi è prova, comunque, della consapevolezza dell'imputato di offrire un contributo partecipativo all'organizzazione; motivo n. 5: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione delle generiche, tenuto conto del breve periodo in cui si è accertata la condotta dell'imputato; trascurando il contributo dell'imputato alle indagini ancorchè poi non trasfuso nella rinuncia ai motivi di appello; valorizzandone i precedenti in contrasto con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; alla misura dell'aumento per la continuazione e di conferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida, misura, nel caso non collegata alla materialità dei fatti ascrittigli. 2.13. [OSCURATO:PERSONA] unico: carenza di motivazione in punto di recidiva in relazione al presupposto costitutivo della maggiore pericolosità sociale. 2.14. [OSCURATO:PERSONA] 1: omessa motivazione sul punto dell'applicazione della recidiva che non era legittimamente contestata poiché il precedente valorizzato era stato dichiarato estinto per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale; Motivo 2: violazione di legge per la conseguente applicazione con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, le operazioni di intercettazione ambientali e telefoniche; i servizi di osservazione e le dichiarazioni, parzialmente confessorie, rese da buona parte degli imputati avevano consentito di individuare, oltre ai reati-fine, la esistenza di un gruppo associato dedito all'acquisto e smercio di sostanze stupefacenti di varia natura in Acerno e comuni limitrofi della provincia di Salerno. Le specifiche modalità dei reati- scopo; il traffico, non ristretto in modalità locali; la pluralità di canali di acquisto e smercio; la durata dei contatti intercettati avevano consentito di individuare l'esistenza di una struttura organizzata di uomini e mezzi, con ripartizione dei ruoli e, quindi, un vincolo sussumibile nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Tale struttura associativa faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e, fra gli odierni ricorrenti, vi prendevano parte attiva, occupandosi sia delle consegne della droga agli acquirenti che del prelievo presso i fornitori, [OSCURATO:PERSONA], la compagna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso un garage del quale veniva occultata la droga oggetto di commercio; nonché, con funzione di addetti alle vendite e cessione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Stabili canali di rifornimento erano quelli costituiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma la struttura si avvaleva, altresì, dell'autoproduzione di manjuana coltivata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio, per ragioni di chiarezza espositiva, di esaminare dapprima il ricorso della Nicastro, a seguire quello dei ricorrenti che hanno posto questioni in punto di responsabilità - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e, infine, la posizione dei ricorrenti che, avendo già rinunciato in appello ai motivi di ricorso in punto di responsabilità, hanno impugnato la determinazione della pena inflitta - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rotti . 2.[OSCURATO:PERSONA] fondati i motivi di ricorso relativi alla condanna della ricorrente per la partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Come noto, partecipe del reato associativo è colui che sia stabilmente e organicamente inserito nella organizzazione del gruppo: non è necessaria una investitura formale o la commissione di reati-fine della associazione (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122), ma basta lo svolgimento di un ruolo attivo e funzionale al perseguimento dei suoi fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418), da valutarsi tramite una lettura non atomistica, ma unitaria, dei dati indiziari (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207). Né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, perché il reato può consumarsi anche con una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471). Tuttavia, come è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte relativamente alla partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 416- bis cod. pen., la partecipazione potrà dirsi provata quando la «messa a disposizione assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura». In altri termini, il comportamento rivelatore del fatto punibile deve essere «apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo» (Sez. U. n. 369 del 27/05/2021, non mass.). Allo stesso modo, la partecipazione a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiede la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. Si è ritenuto che la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692). E', dunque, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021). La giurisprudenza di legittimità, con riferimento a figure ricorrenti nell'ambito delle indagini in materia di associazione a delinquere volta alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ha individuato elementi indicativi del contributo associativo quali il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico; la gestione di una piazza di spaccio anche se solo per una fase temporalmente limitata; il sistematico, incondizionato e consapevole mettere a disposizione propri locali ai componenti della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166). Si rivela maggiormente problematica, invece, la individuazione del contributo associativo desunta dal coinvolgimento nei reati fine, coinvolgimento che, per assumere rilevanza quale contributo partecipativo, deve presentare connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, che ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). A fortiori, si ritiene, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati fine dell'associazione, può fondare indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, tale prova non può consistere in rapporti di limitata durata (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). Nel caso in esame, risulta fondamentale, ai fini della ricostruzione della partecipazione associativa della ricorrente, la verifica del ruolo da questa svolto nell'ambito del consesso criminale, ruolo che ne definisca la adesione al patto associativo, e che, facendo corretta applicazione del richiamato orientamento di legittimità, non può essere sostanziata e ridursi in generici rapporti o occasioni di collaborazione con il compagno, [OSCURATO:PERSONA], o nel mero coinvolgimento in reati fine che non esprimano sintomaticamente il contributo associativo. Non presenta, infatti, valenza univoca, la partecipazione della ricorrente ai reati fine in occasione di consegne significative, piuttosto che nella attività di spaccio al minuto del Portofranco - aspetto, questo, valorizzato dalla sentenza impugnata per ritenere provato il contributo associativo dell'imputata - risolvendosi la condotta della Nicastro in una immediata funzione di "copertura" del Portofranco, in caso di controlli di polizia. Né la rilevanza del contributo partecipativo è rappresentata dalla mera presenza dell'imputata, alle operazioni di conteggio in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni intercettate, nella sintesi riportata nella sentenza impugnata e nella valutazione sviluppata dal Collegio, denotano l'affidamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza della donna, in occasione di consegne consistenti di droga, ma, in assenza di rapporti diretti tra la Nicastro e gli altri sodali, non denotano il contributo della ricorrente al rafforzamento e mantenimento in vita dell'associazione o agevolazione all'opera di altri concorrenti, oltre al compagno [OSCURATO:PERSONA] né rileva la mera presenza dell'imputata, del tutto neutra, alle operazioni di conteggio dare-avere in corso tra Sabato di Lascio e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta delle coordinate giurisprudenziali innanzi descritte, il giudice del rinvio dovrà verificare, sviluppando adeguata motivazione, le concrete connotazioni della condotta dell'imputata che deve essersi consapevolmente servita dell'organizzazione per commettere i reati fine addebitatile e che ne rivelino la partecipazione al reato associativo sulla scorta di rapporti di non limitata durata e non solo immediatamente funzionali ad attività di supporto e fiancheggiamento del compagno, [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: il primo e secondo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, relativi alla denuncia del vizio di motivazione e erronea applicazione della legge sostanziale, ai fini della sussistenza del contributo all'associazione di cui al capo A) e in punto di responsabilità del reato sub capo L) sono generici, perché volti all'apprezzamento in fatto e alternativo delle risultanze di prova oltre che manifestamente infondati. Come anticipato (v. punto 2 del Considerato in diritto trattando la posizione della Nicastro) è chiara nella giurisprudenza di legittimità la differenza tra il contributo al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, che, al pari della condivisione ideale o di intenti, non è idonea ad integrare un contributo causalmente rilevante alla commissione del reato associativo essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. La Corte di appello, ha fatto corretta applicazione della descritta regula iuris valorizzando a carico di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla riduttiva versione riportata nei motivi di ricorso, la stabilità dei contatti che il ricorrente coltivava con [OSCURATO:PERSONA] per "piazzare" la marijuana prodotta ai vari fornitori /acquirenti del gruppo criminale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stabilità che rileva a prescindere dall'esito positivo o meno delle singole operazioni. Ha evidenziato la Corte di appello che, ai fini della compenetrazione del singolo nel sodalizio criminoso, non rileva la effettiva conclusione dei singoli affari illeciti ma che il Cuozzo contribuisse, attraverso la coltivazione e l'offerta in vendita della marijuana, al perseguimento dei fini dell'associazione. Ed è in tale logica di condivisione del programma associativo e del contributo al suo rafforzamento che vanno inquadrate anche le ulteriori attività del ricorrente, all'indomani dell'arresto della coppia Portofranco/Nicastro, consistite sia nell'accompagnare [OSCURATO:PERSONA] a casa della persona che alla coppia aveva fornito l'autovettura per indottrinarla sulla versione da fornire agli inquirenti, quando lo avessero interrogato sulle ragioni per cui aveva consegnato la propria autovettura al Portofranco, sia la visita al difensore del Portofranco per avere notizia sul merito dell'arresto, notizie che non erano volte solo a comprendere gli sviluppi cautelari - come sarebbe stato logico se fosse stato investito, in tal senso, dalla madre dell'arrestato - ma a ricostruire la portata dell'indagine ed il collegamento tra l'arresto del Portofranco, le attività di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del fornitore della partita di droga, [OSCURATO:PERSONA]. Posto tale quadro ricostruttivo, possono ritenersi logiche e coerenti le ulteriori argomentazioni della Corte di appello che ha ritenuto sintomatico del collegamento del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] sia la conoscenza nel dettaglio dei movimenti del [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'incontro di questi con [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 116 della sentenza impugnata) sia la prova dell'ingerimento dell'imputato nelle operazioni economiche del sodalizio, come dimostrato dalla circostanza che, in occasione del tentativo di vendita dell'amnesia al Parotti, proprio il ricorrente avesse fissato il prezzo di vendita. Generico, perché inidoneo a depotenziare la valenza degli elementi fin qui descritti, il rilievo del ricorrente sulla assoluzione già in primo grado dal reato di cui al capo R) (avente ad oggetto i reati di sostituzione di persona e ricettazione di schede telefoniche procurate da [OSCURATO:PERSONA]) posto che la sentenza aveva escluso la natura "illecita" dell'operazione non il contributo del ricorrente nel procurare le schede telefoniche stesse. 3.1. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la carenza delle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo L), senza adeguato confronto con le argomentazioni difensive e l'illogicità delle argomentazioni con le quali la conversazione intercettata, quella del 27 novembre 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta inadeguata a supporto della condanna dell'imputato per il capo V) è stata, è stata poi recuperata per affermarne la colpevolezza in relazione all'acquisto di una partita di marijuana dell'importo di 200.000 euro da un fornitore non identificato. Anche in relazione a tale reato la Corte di meno ha esaminato le censure (oggi riproposte) e ha spiegato le ragioni per le quali era univoco e attendibile il riferimento all'acquisto comune di una partita di 200 chilogrammi di martjuana effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dai momento che in esordio della conversazione con il figlio del ricorrente (Johan) i due avevano discusso della strategia di effettuare l'acquisto di partite di droga da un chilo e smerciare poi a porzioni superiori a cento grammi, proposta che aveva registrato, per come riferito da [OSCURATO:PERSONA], l'opposizione del padre ([OSCURATO:PERSONA]) data la irrisorietà dei guadagni, e, di seguito si registra, in contrappunto, il commento di [OSCURATO:PERSONA] sui guadagni conseguiti in passato proprio con l'acquisto dei duecento chilogrammi di marijuana. Si tratta di una conversazione nella quale non vi è ragione di dubitare, discutendosi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprio delle strategie per l'acquisto e lo smercio di droga, dell'attendibilità del riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al coinvolgimento nell'operazione dell'acquisto di una consistente partita di marijuana di [OSCURATO:PERSONA] a nulla rilevando che la conversazione intercettata si è rivelata inidonea a comprovare il coinvolgimento del Cuozzo in altro reato (cioè il capo V) che aveva ad oggetto altra vicenda processuale. 3.2. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla illegittimità della contestazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la recidiva contestata, in assenza di aumento di pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, è tamquam non esset (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319). Va, solo per completezza, rilevato che la risalente condanna di [OSCURATO:PERSONA], condannato nel presente procedimento anche per il reato di cui all'art. B) per porto di una pistola, per reati in materia di armi, oggetto della condanna della Corte di appello di Salerno del 1 luglio 1982 (irrevocabile il 10 marzo 1983), costituiva il legittimo presupposto per la contestazione della specificità della recidiva e che, ai fini della contestazione della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229). 3.3. Manifestamente infondato il motivo sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, calibrato sulla gravità del fatto e sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato in ragione dei precedenti, sia pure risalenti e della sua sottoposizione a misura di prevenzione, che non è valsa a contrastarne le spinte criminali. Si tratta di motivazione adeguata che ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regolano l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice in materia. La motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra le tante, Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).4. [OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto per motivi generici, perché meramente reiterativi di censure esaminate, con applicazione di corretti criteri giuridici, dalla Corte di appello e volti a proporre in sede di legittimità inammissibili questioni in fatto. E' erronea la prospettiva dalla quale muove il ricorso proposto dal Cuozzo nella parte in cui si sostiene che la regola di giudizio, ai fini della valutazione di attendibilità del contenuto delle intercettazioni svolte in ambientale poste a base del giudizio di responsabilità, richiede elementi di riscontro esterni e che le conversazioni intercettate nel caso in esame (quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella di questi con una sua amica) non sono tra loro autonome dal momento che il soggetto di riferimento è, in entrambe, il Pizzolante. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). La difesa, inoltre, contesta la valenza degli elementi che dal contenuto delle conversazioni sono stati tratti sulla scorta delle condotte e dei comportamenti, autonomisti, di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di spaccio che gli sono contestate, che si riducono a due (e che non oggetto di impugnazione in questa sede). Correttamente, invece, la Corte di merito (pag. 108 della sentenza impugnata) ha ritenuto pienamente comprovato l'inserimento del ricorrente nell'organigramma associativo sulla scorta della ricostruzione che ne fa [OSCURATO:PERSONA] che, parlando con [OSCURATO:PERSONA], descrive il gruppo malavitoso che ha fondato e che annovera, tra i primi collaboratori, proprio [OSCURATO:PERSONA] precisando che questi spacciava cocaina e riceveva un compenso fisso (700/800 euro per cento grammi di sostanza venduta) e che aveva acquisito un grado di intraneità all'organizzazione dell'attività di spaccio tanto da poter continuare l'attività nel caso di arresto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], poi, conversando con un'amica, le spiegava la differenza tra la sua collaborazione (saltuaria, quando si trovava coinvolto o necessitato dai suoi rapporti di frequentazione con gli altri imputati sicché non poteva rifiutare consegne o altri servizi) a differenza della collaborazione del ricorrente (il pusher di Acerno) che, come altri, "hanno un sistema in mano", sistema di cui Pizzolante (che non è stato condannato per reato associativo ma per mero coinvolgimento in attività di spaccio) è ben a conoscenza potendo individuare anche il ruolo di ciascuno che descrive alla sua amica. Può, dunque, ritenersi certo — secondo la corretta ricostruzione della sentenza impugnata - che [OSCURATO:PERSONA] descrive alla sua interlocutrice il sistema di spaccio in Acerno, non solo sulla scorta delle informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] ma di sue esperienze e contatti diretti con il circuito di spaccio, nel quale egli stesso si trova ad operare. La solidità degli argomenti che possono trarsi dalla ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è inficiata, secondo le ragionevoli argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] parla dell'imputato riferendone la collaborazione all'inizio della sua attività, smentita, invece, dai riferimenti "all'attualità" nel resoconto fatto da [OSCURATO:PERSONA] né l'apparente autonomia di cassa tra le attività svolte direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e quella dei pusher tenuto conto del sistema di pagamento dei pusher stessi (pagati tot per ogni cento grammi ceduta) o dalla circostanza che, nell'occasione in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato personalmente contattato da un'acquirente, lo avesse indirizzato ai pusher chiedendogli quale prezzo gli praticassero, domanda — osserva la sentenza impugnata- affatto incompatibile con il rapporto che [OSCURATO:PERSONA] aveva con i pusher e che non ne escludeva l'autonomia operativa. Né contraddicono le descritte modalità "a sistema", le lamentele del Cuozzo per il mancato pagamento da parte di tale Luigione dal momento che non era escluso che Di lascio riconoscesse ai pusher anche una percentuale sulle vendite di droga, diversa dalla cocaina. Infine, ed è questo un dato ampiamente valorizzato dalla Corte di appello per inferirne la compenetrazione del ricorrente nella struttura associativa e la piena consapevolezza della rilevanza e funzionalità del suo contributo, le intercettazioni hanno ricostruito il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel progetto di [OSCURATO:PERSONA] di prendere in affitto una villa, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per svolgere le attività più delicate, anche mediante la predisposizione di vedette (pagate) per scongiurare i controlli di Polizia. Il coinvolgimento del ricorrente nel progetto di ricerca di una base logistica comune è stato, infine, correttamente apprezzato anche come elemento dal quale inferire il dolo del delitto di associazione a delinquere, dolo che è costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (cfr. Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351), senza che il margine di autonomia riconosciuto ai pusher nelle attività di spaccio ai fini delle modalità di gestione dei loro traffici, infici l'affectio societatís e fa comunanza degli interessi perseguiti. Si tratta, come anticipato, di affermazioni dei giudici del merito del tutto logiche e congruenti che connotano in termini di manifesta infondatezza il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, anche nella parte afferente alla inconsapevolezza del ricorrente di partecipare a un'associazione che coinvolgeva più di dieci persone, come da contestazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 d.P.R. 309/1990. A questo riguardo la sentenza impugnata ha fatto generico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado che ha valorizzato la reciproca conoscenza, fra i componenti, non solo della persona del [OSCURATO:PERSONA] ma dei suoi collaboratori e della pletora di pusher che lo coadiuvavano. 4.1. Anche il motivo relativo al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di merito non ha omesso di valutare la condizione di incensuratezza dell'imputato né ha incriminato, se non come elemento indicativo di mancata critica valutazione del proprio comportamento, il comportamento processuale tenuto, ma ha ritenuto che tali elementi fossero recessivi ai fini del complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato quale espressa dai fatti e modalità della condotta, tanto più negativamente apprezzabile a suo carico tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un'azienda agricola i cui guadagni gli avrebbero consentito di vivere più che dignitosamente, senza necessità di dedicarsi ad attività illecite. Si tratta di valutazioni che, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice, risultano adeguate a rappresentare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato che deve costituire oggetto di valutazione in una alla gravità del fatto ma che non deve investire ogni aspetto. 4.2. Del tutto generico il motivo che contesta la legittimità della pena accessoria (sospensione della patente di guida). Questa Corte ha affermato che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura del ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444). Il potere discrezionale del giudice, nel caso in esame, è stato, peraltro, ampiamente giustificato poiché, a conferma della misura, la sentenza impugnata ha rilevato che, in particolare attraverso le dichiarazioni del Pizzolante, era risultato che l'imputato aveva condotto l'attività di spaccio anche utilizzando a utovettu re. 5.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I motivi di ricorso presentano un comune tratto di inammissibilità essendo versati in fatto e strutturati sulla proposta di una lettura alternativa del risultato di prova tratto dalle conversazioni intercettate, in particolare per i reati fine ascritti all'imputato ai capi C7), E) e I1). Le conversazioni intercettate e il loro antecedente immediato, sul piano della ricostruzione in fatto, sono stati sottoposti dai giudici di merito ad una rigorosa analisi che non rivela cadute logiche o valutazioni approssimative e formale delle conclusioni che ne sono state tratte e che sono state, infine, valorizzate anche alla stregua della partecipazione del ricorrente al reato associativo. La condanna per il reato di cui al capo A), a propria volta, non costituisce una "sommatoria" delle condanne per i reati fine ma è stata oggetto di ricostruzione sulla base dei comprovati rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA], ritenuti, del tutto logicamente, espressione non di un mero rapporto amicale con [OSCURATO:PERSONA] ma espressive della volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: si è già richiamata (punto 2 del Considerato in diritto trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) la giurisprudenza che ritiene configurabile la condotta di partecipazione nel comportamento di chi metta a disposizione propri locali ai componenti della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166), principio applicabile a chi con modalità sistematica, incondizionata e consapevole metta a disposizione un proprio locale per la custodia della droga. Non è dato dubitare della consapevolezza del ricorrente sulla natura della merce custodita dal momento che veniva incaricato (e lo attesta il contenuto delle conversazioni intercettate) del prelievo della droga per la successiva consegna. Erronea, pertanto, perché atomistica, è la prospettazione difensiva che espunge dalla valutazione delle conversazioni intercettate il loro "retroterra", costituito dalla condivisione da parte del Salvatore del programma dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione alla quale vanno esaminate le singole condotte illecite, che la presuppongono. Sulla scorta della precisa ricostruzione del contenuto delle conversazioni intercettate e del loro contesto non rivela cadute logiche la conclusione dei giudici di merito sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di cessione ascrittagli al capo C7), per la consegna, curata da [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di una dose di cocaina: la casualità dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] non è sufficiente a far ritenere [OSCURATO:PERSONA] (che lo accompagna dal Picariello e assiste alla consegna di droga) uno spettatore involontario il cui ruolo dovrebbe essere inquadrato, dal punto di vista giuridico, nella connivenza non punibile. La sentenza impugnata, invece, ha individuato nell'accompagnamento del Portofranco al luogo di consegna un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Corretta, infine, la ricostruzione dell'elemento piscologico del reato individuato nel dolo eventuale tenuto conto del rapporto associativo che collegava il ricorrente al Portofranco e conclamato, al momento di scendere dall'auto dopo la consegna, attraverso la raccomandazione del Salvatore al sodale di stare attento e di aprire gli occhi. Ancor più versato nella ricostruzione alternativa del merito è il motivo di ricorso relativo al reato sub capo E) a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha ricostruito il coinvolgimento del ricorrente non nel reato — riduttivamente ammesso - di cessione di due panetti di hashish ma nella cessione di cento grammi di cocaina. I giudici di appello hanno escluso che il riferimento (oggetto di intercettazione durante la quale l'imputato, in risposta a [OSCURATO:PERSONA] che gli dice di prendere due cosi risponde "due 50?") fosse relativo all'hashish poiché il giorno precedente (19 dicembre 2017) parlando con 3ohan Cuozzo incaricato di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per verificare quale droga gli dovesse essere fornita (cocaina, erba o hashish), [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che fumo non ne avevano e, anzi, che Cuozzo avrebbe dovuto chiedere un campione di tale sostanza al Senatore, operazione poi effettivamente concordata (con consegna del campione di hashish dall'incaricato del Senatore e consegna di cento grammi di cocaina che lo stesso Senatore avrebbe poi provveduto a "cuocere"). Del tutto ragionevolmente, da tale antefatto e dalle successive modalità e contenuto dell'incontro del [OSCURATO:PERSONA] con l'emissario del Senatore, la Corte di merito ha tratto la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non potesse custodire hashish ma cocaina che si era recato a prelevare in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] per la consegna (come convenuto) all'incaricato del Senatore, tanto più che le conversazioni intercettate (pag. 94 sentenza di primo grado) riproducono le discussioni sulla qualità dell'hashish ricevuto dall'emissario del Senatore. La Corte di appello ha completato la ricostruzione in fatto evidenziando che in un successivo dialogo (del 20 dicembre 2017) intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] dal Senatore), [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito che in quel momento non avevano fumo e che aveva incaricato di acquistarne un chilo dal Senatore, anche se di qualità scadente. La contestualità della consegna di cento grammi di cocaina (praticamente riprodotta nella conversazione intercettata) e le modalità di conservazione descritte dal [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente ([OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di una pietra che Senatore avrebbe trattato, sono state, infine, valorizzate per inferirne la consegna proprio di tale tipologia di sostanza al Cuozzo in relazione al reato ascritto al ricorrente al capo I1).Risulta conclamato, sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate, che non solo [OSCURATO:PERSONA] coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] nello spaccio ma che custodiva, per conto del [OSCURATO:PERSONA] e dell'associazione, la droga presso il garage della propria abitazione ove si recava a prelevarla, secondo le direttive del [OSCURATO:PERSONA] al quale la consegnava. Una condotta che integra il contributo partecipativo essendo accertata, sia pure per un breve periodo, la sua disponibilità a custodire la droga, per conto del [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse dell'associazione. La stabilità, che costituisce un requisito indefettibile dell'organizzazione non va, infatti, confusa con un minimo requisito di continuità del contributo del singolo e che può ravvisarsi anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698), purché non si tratti di un contributo meramente episodico, episodicità alla quale non sono riconducibili le attività dispiegate dal ricorrente. Né rileva che al ricorrente venisse corrisposta una somma - a titolo di pagamento del suo servizio - poiché nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, quindi l'atteggiarsi del guadagno, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. 5. Possono essere esaminati sulla scorta di una comune premessa i motivi di ricorso proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano rinunciato in appello ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità insistendo, invece, nella trattazione dei motivi concernenti il trattamento punitivo. Come noto, la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono motivi con argomentazioni sovrapponibili in relazione all'aumento di pena per la continuazione. I ricorrenti denunciano, infatti, vizio di violazione di legge processuale e sostanziale in relazione all'omessa e carente motivazione sulla misura di determinazione della pena per la continuazione tra reati. In particolare, richiamata la sentenza di questa Corte di materia, contestano la misura della diminuzione della pena praticata in appello su quella di primo grado (un mese, per tutti i reati), in conseguenza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto che si è in presenza di reati di gravità diversa per la tipologia di stupefacenti trattati (droghe pesanti e droghe leggere) e di quantitativi diversi. Secondo i ricorrenti il modus procedendi seguito dalla Corte di appello e dal giudice di primo grado, determina l'illegalità della pena oltre a risolversi in un vizio di motivazione perché carente in relazione alle ragioni che hanno determinato la scelta del trattamento punitivo sia nella determinazione della pena da applicare in aumento per ciascun reato sia nella misura della diminuzione riconosciuta dalla Corte di appello per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Deve rilevarsi, in fatto, che in primo grado il giudice dell'udienza preliminare aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche agli odierni ricorrenti e che, determinata la pena per il più grave reato associativo in misura pressocché coincidente con il minimo edittale, aveva aumentato la pena nella misura di mesi sei di reclusione per ciascuno dei reati in relazione ai quali era contestata la detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti di tipo pesante; di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati relativi alla detenzione e cessione di stupefacenti . leggeri e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], per gli ulteriori reati ascritti al ricorrente ai capi O), R). Per questi, l'aumento di pena per la continuazione ascendeva ad anni dieci e mesi due di reclusione. Anche per [OSCURATO:PERSONA], pur partendo da diversa pena edittale, l'aumento per la continuazione era stato determinato in misura corrispondete a quello del [OSCURATO:PERSONA], per i reati rispettivamente ascritti e, quindi, in misura di anni tre e mesi sei di reclusione. Stessa misura di aumento era stata individuata (per complessivi mesi nove di reclusione), in relazione ai reati fine ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. Effettivamente il giudice di primo grado non aveva argomentato la scelta della misura della pena in aumento, pur avendo sviluppato una diffusa motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio inflitto, in misura pressocché prossima al minimo edittale e, viceversa, argomentando sulle ragioni del lieve scostamento. In appello, per ciascun ricorrente, la pena per il reato sub capo A) è stata determinata nel minimo edittale ed è stata poi ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, per quanto di interesse in questa sede, ridotta nella misura di un mese per ciascun reato unificato in continuazione (quindi portata a mesi cinque di reclusione, in relazione ai reati di detenzione e cessione di droghe pesanti e mesi due di reclusione per i reati di cessione di sostanze stupefacenti di tipo leggero e per i reati sub capi O) e R) ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) richiamata dalla difesa, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La funzione rieducativa della pena e il principio di proporzionalità costituiscono, ad avviso del Collegio, i criteri fondanti della sentenza delle Sezioni Unite che hanno condiviso l'orientamento che richiede la necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali. Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile, osservano le Sezioni Unite. E', invece, possibile, ponendosi nel solco di un realistico giudizio sviluppato in alcune decisioni della Corte di legittimità, affermare che, come nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale così, nel caso del reato continuato, non risulta possibile individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. "Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena", è la conclusione della Corte di legittimità. Nel caso in esame, l'aumento di pena individuato fin dal primo grado consisteva in un misura unica (rispettivamente mesi sei e mesi tre di reclusione) con riferimento alla tipologia di reato fine contestato, se relativo a reato in materia di droga pesante o di droga leggera. Rileva il Collegio che si tratta, in entrambi i casi, di una misura di aumento evidentemente minima se riguardata sia con riferimento alla pena base per il più grave reato associativo che alla pena prevista per le rispettive fattispecie incriminatrici che, per i reati in materia di droghe pesanti, parte da anni sei di reclusione e per quelli relativi a droghe leggere da anni due. Ritiene il Collegio che tale scelta punitiva esclude, in radice, il rischio di applicazione di una pena finale che scada nel cumulo materiale e realizza, con carattere di evidenza, anche il rispetto del principio di proporzione tra reati diversi (nel caso i diversi illeciti in materia di droga pesante e di droga leggera), senza che sia violato il criterio di proporzione fra reati omogenei dal momento che non è frequente la commisurazione della pena collegata al peso dello stupefacente trattato - secondo il criterio individuato nei ricorsi - ma quello della determinazione della pena in funzione della condotta ed alle sue concrete modalità esecutive e che, nel caso in esame, sono state, per ciascun ricorrente, calibrate sul ruolo avuto nel contesto associativo e in relazione alle attività svolte per l'esecuzione dei reati fine. In linea con le valutazioni della sentenza di primo grado, e in assenza di specifici motivi di impugnazione che investissero la misura dell'aumento di pena praticato per la continuazione, la Corte di appello ha ridotto, in forza dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche la pena applicata per la continuazione. A questo riguardo va infatti evidenziato che con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 27 e ss. dei motivi di appello), a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25 dei motivi di appello) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12 dei motivi di appello) i motivi di appello erano generici perché si limitavano a chiedere di contenere nel minimo l'aumento per la continuazione, senza aggiungere ulteriori argomenti. Deve, pertanto, escludersi che si versi in fattispecie di carenza di motivazione della sentenza impugnata o di altro vizio logico in conseguenza del quale possa configurarsi il dedotto vizio di violazione di legge alla stregua dei motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Sono generici e manifestamente infondati gli ulteriori motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.1. E' manifestamente infondato il rilievo di illegalità della pena applicata [OSCURATO:PERSONA] per errore matematico di calcolo tenuto conto dei reati per i quali è effettivamente intervenuta condanna del [OSCURATO:PERSONA]. Va precisato (cfr. pag. 211 della sentenza di primo grado) che in primo grado l'aumento di pena per la continuazione fra reati era stato complessivamente determinato in anni 10 e mesi due di reclusione (in aggiunta alla pena di anni ventuno di reclusione inflitta per il reato sub A). La pena complessiva era stata poi ridotta ad anni venti di reclusione per il rito e complessivamente determinata, tenuto conto della pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui al capo B) (oggetto di autonomo computo), in quella di anni venti, mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa. In appello la pena complessiva, per effetto della continuazione fra reati, è stata determinata in anni sette e mesi nove di reclusione - pena inferiore a quella determinata in primo grado. Tale risultato della Corte di appello non dà luogo all'applicazione di una pena illegale posto che, come anticipato, la misura matematica non costituisce un criterio ex se determinante ai fini della determinazione della pena che sia compresa, come nel caso in esame, in quella complessivamente irrogata in primo grado, diminuita per effetto delle generiche e che non viola il criterio di determinazione fissato dall'art. 81 cod. pen.. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente contesta, in relazione ad un aspetto ampiamente discrezionale del giudice di merito quale è quello relativo all'ampiezza della misura delle circostanze attenuanti generiche, una scelta correttamente argomentata, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. poiché la Corte di appello, pur valorizzando il comportamento processuale post delictum, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ne ha bilanciato la portata - applicandole pertanto, in misura non esattamente corrispondente alla diminuzione di un terzo - con riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, gravato di precedente penale specifico e sottolineando che l'imputato aveva commesso i gravi reati mentre versava in stato di restrizione della libertà personale. Il motivo di ricorso appare volto a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione quale quella che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche applicate al ricorrente. 6.2.2. Richiamate le considerazioni svolte al punto 6 del Considerato in diritto, ritiene il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato perché funzionale a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico a fronte della sufficiente motivazione che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche, avendo valorizzato, a giustificazione della misura, non nella massima estensione, la tardività dell'ammissione di colpevolezza. 6.2.3. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato alla stregua delle risultanze del verbale del 3 dicembre 2021 (al quale la Corte di legittimità ha accesso tenuto conto della natura processuale del vizio dedotto). In tale verbale si legge testualmente che "per il [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente al suo assistito, rinuncia a tutti i motivi di merito ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio e attenuanti". Si tratta di una espressione sufficientemente ampia attraverso la quale i motivi di impugnazione devoluti alla Corte di appello si riducono al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti, aspetti sui quali si è, difatti, concentrata l'attenzione della Corte di appello sicchè nessun errore è ravvisabile nella scelta della Corte di appello di non trattare, perché rinunciati, i motivi di ricorso in punto di responsabilità. Oltre a quanto sviluppato al punto 6. del Considerato in diritto, in relazione alla determinazione e misura della pena per la continuazione fra reati, rileva il Collegio che il motivo di ricorso sulla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché volto a sindacare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si tratti di valutazione sorretta da sufficiente motivazione quale quella che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua scelta punitiva valorizzando, pur a fronte dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il carattere tardivo della confessione resa. 6.2.4 Oltre a quanto sviluppato al punto 6. del Considerato in diritto, in relazione alla determinazione e misura della pena per la continuazione fra reati, anche il motivo di ricorso sulla misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Anche con riferimento a tale ricorrente la Corte di appello ha offerto logica argomentazione della sua scelta in merito al trattamento punitivo ed alla concreta misura di diminuzione della pena, per effetto delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, pur a fronte dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il carattere tardivo della confessione resa. 7.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La Corte di appello, ha sinteticamente ma efficacemente esaminato tutti i motivi di impugnazione per i quali non era intervenuta rinuncia non solo applicando all'imputato le circostanze attenuanti generiche ma confermando l'entità della pena base inflitta in primo grado (anni dieci e mesi dieci di reclusione, in relazione al reato associativo) dopo averne sottolineato la proporzione rispetto all'entità del contributo offerto dall'imputato al sodalizio. Non è pertanto ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata alcuna omissione o omesso esame dei motivi di appello. Quanto alla misura di aumento per la continuazione si deve rilevare che l'imputato si era limitato a sollecitare un minimo aumento per la continuazione (cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Vanno, a tal riguardo, richiamate, le osservazioni svolte al punto 6. [OSCURATO:PERSONA] in diritto per l'adeguatezza del ragionamento della Corte di appello in relazione alla pena applicata in aumento. 8.[OSCURATO:PERSONA] ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. A pag. 92 della sentenza impugnata la Corte di appello ha dato atto, trattando la posizione del ricorrente, della rinuncia proposta dall'imputato, attraverso il difensore, nominato procuratore speciale, ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (dal verbale del 19 novembre 2021 si rileva che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] "si è riportato ai motivi di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio"). Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che le fosse devoluta (in esito alla rinuncia) l'applicazione della pena e non anche all'applicazione della recidiva, facendo applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315). Con maggiore precisione, in materia prossima a quella in esame e tenuto conto della descritta portata della rinuncia che, nel caso esaminato, non investiva il trattamento sanzionatorio, si è affermato che in tema di cognizione del giudice di appello, non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673). 9.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte di appello, pur riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha esaminato la richiesta difensiva di contenimento della pena base nel minimo edittale (confermando, invece quella di anni dodici e mesi dieci di reclusione inflittagli in primo grado) in relazione al reato associativo. La Corte di appello (v. sentenza impugnata a pag. 93) ha innanzitutto sgomberato il campo dalla valenza del precedente (risalente e per condanna a pena pecuniaria) ed ha concentrato la motivazione, ai fini della valutazione della capacità a delinquere dell'imputato, sulla circostanza che l'imputato "sia uno spacciatore di cocaina di livello elevato e in grado di gestire, dalla Toscana dove risiede, quantitativi importanti di cocaina". Non solo, ma ha evidenziato che durante le indagini un suo emissario era stato arrestato perché trovato in possesso di sette chilogrammi di cocaina e che, ciò non di meno, l'imputato aveva continuato a gestire i medesi traffici, senza risentire della gravosa perdita economica e senza curarsi dei rischi connessi all'intervento di polizia. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ai fini della valutazione non solo della gravità del fatto ma anche del giudizio sulla personalità e sulla capacità a delinquere, come avvenuto nella specie. Non è, infatti, irragionevole, pur valorizzando il comportamento susseguente al reato e la significatività dell'ammissione dell'addebito (che è valsa al ricorrente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche), valutare ai fini della misura in concreto della pena, anche il comportamento dell'imputato coevo alla commissione del fatto che continua a costituire uno degli elementi che entra in gioco ai fini del trattamento punitivo e del complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini della capacità a delinquere. 10.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non deducibile. Il ricorrente denuncia, infatti, il vizio di omessa motivazione sul punto della mancata esclusione della recidiva che, tuttavia, non aveva costituito oggetto dei motivi di appello con il quali l'imputato - oltre a questioni respinte in sede di gravame ma non impugnate con il ricorso - si era limitato a sollecitare l'applicazione, con criterio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. In primo grado, infatti, il giudice, esclusa con riguardo al reato sub capo S) la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 309/1990, e ritenuta, ma non applicata, la contestata recidiva (generica), lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, pena che è stata confermata dai giudici di appello che hanno motivato adeguatamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Bolognese, Rv. 255577). Non è, a tal riguardo, prospettabile il vizio di omessa pronuncia che, in applicazione del principio devolutivo, radica l'obbligo di pronuncia del giudice di appello solo in presenza di impugnazione della parte. Né la richiesta di applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti involge la devoluzione, al giudice dell'impugnazione, della sussistenza della recidiva che costituisce, rispetto al giudizio di bilanciamento in sede di applicazione del trattamento sanzionatorio, un autonomo punto della decisione. Va, per mera completezza, rilevato che, nel caso in esame la sussistenza della recidiva non veniva contestata, con riferimento ai suoi presupposti costitutivi, limitandosi l'appellante a chiedere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che, già esclusa in primo grado l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 non potevano che essere bilanciate con la recidiva di cui si sollecitava, a ben vedere, l'applicazione. 11. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. Rileva il Collegio che dal verbale del 19 novembre 2021 si rileva che il difensore del Parotti si era riportato alla richiesta di pena concordata in atti - effettivamente depositata presso la Corte di appello il 5 novembre 2021 a seguito di consenso prestato dal Procuratore generale - e che nel dispositivo della sentenza impugnata si dà, parimenti, atto del concordato intervenuto tra le parti. Al di là del riferimento (a pag. 84 della sentenza impugnata) alla rinuncia ai motivi di ricorso inerenti alle aggravanti e alla recidiva, deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione con applicazione di pena concordata, come da dispositivo, definizione rispetto alla quale non rilevano, stante la corrispondenza della pena applicata proprio a quella che ha formato oggetto della sua richiesta, né vizi di motivazione, in merito all'applicazione della recidiva, né, quale violazione di legge, il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Va infine, rilevato che la pena applicata non è illegale per effetto dell'applicazione della recidiva per difetto dei suoi elementi costitutivi. E' infatti, manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui erroneamente è stata applicata la recidiva. Risulta, infatti, che fin dal primo grado (cfr. pag. 215 in motivazione e il dispositivo a pag. 236) è stata ritenuta sussistente a carico dell'imputato la sola recidiva specifica (in luogo della recidiva reiterata e specifica contestata) dando atto che l'imputato era gravato di un solo precedente costituito da sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Salerno il 28 aprile 2010 (divenuta irrevocabile il 10 luglio 2010) per reati in materia di stupefacenti con condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, sentenza rispetto alla quale non opera l'effetto estintivo di cui all'art. 445 cod. proc. pen. tenuto conto dell'entità della pena inflitta perché superiore a due anni di relcusione. E' stata, invece, ritenuta irrilevante, ai fini della descritta qualificazione della recidiva, la successiva condanna del 31 marzo 2011 irrevocabile il 27 aprile 2012, in materia di armi, in quanto estinta per effetto del positivo esito dell'affidamento in prova; da qui la esclusione della recidiva in forma reiterata). Deve ritenersi che, al di là del generico riferimento alla recidiva contestata, la recidiva ritenuta dal giudice di appello fosse la recidiva specifica, tanto più che le generiche deduzioni difensive sviluppate con il ricorso non smentiscono la ricostruzione del giudice di primo grado. 12.[OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La Corte di appello ha, sinteticamente ma efficacemente, esaminato i motivi di impugnazione del Portofranco, limitati al trattamento sanzionatorio, ed ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche ma confermando l'entità della pena base inflitta in primo grado (anni tredici e mesi dieci di reclusione in relazione al reato associativo) richiamandone la proporzione rispetto all'entità del contributo offerto dall'imputato al sodalizio e alla rilevanza degli episodi di detenzione e spaccio ai quali l'imputato aveva preso parte e alla quantità e qualità della sostanza trattata. La Corte di appello ha assolto all'obbligo di motivazione attraverso il congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi senza che il ragionamento sviluppato denunci omissioni o carenze. Va ricordato che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motiv
Sentenza Cassazione n. 00169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris