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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RI il 24/10/1953avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronuncia del 19 ottobre 2022 del Tribunale della medesima cittàcon la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena digiustizia, nelle qualità il primo di legale rappresentante dal 26 luglio al 3 ottobre2012 e dal 12 agosto 2013 al fallimento e nel periodo intermedio qualeamministratore di fatto e il secondo quale amministratore dal 3 ottobre 2012 al 12ottobre 2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2014 per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale.2.

Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorsocongiuntamente gli imputati attraverso il difensore di fiducia, articolando i motividi censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo comune è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolentadocumentale e alla mancata derubricazione nella ipotesi di bancarottadocumentale semplice.La Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per labancarotta fraudolenta laddove la tenuta della contabilità confusa avrebbecomportato la sussistenza di una bancarotta semplice documentale, escludendosila sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.2.2.

Con il secondo e il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla mancata valutazione delle dichiarazioni di TommasinoMario e del commercialista [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di persone il cui contributo è emerso nel corso della istruttoriadibattimentale.Tommasino è un dipendente che, come risulta dalle sommarie informazionitestimoniali acquisite per sopravvenuta irreperibilità, avrebbe dovuto spostare unapresunta documentazione contabile insieme al [OSCURATO:PERSONA] per trasportarla nella nuovasede di Orentano, documentazione che si è rivelata unicamente corrispondenza.I libri erano nella disponibilità dell’ex commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si èlimitato ad inviare una comunicazione alla curatrice con la quale spiegava di esserenella disponibilità della documentazione contabile, ma di non poterla spedire perevitare rischi di smarrimento.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha poi riferito alla curatrice nel corso di una conversazionetelefonica di non avere nulla presso di sé.La documentazione non è mai stata trasferita dal [OSCURATO:PERSONA] neanche al nuovocommercialista della società Parigi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato esaminato nel corso della istruttoriadibattimentale.2.3.

Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla concessione exofficio dei benefici di legge.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi risultano nel complesso infondati.1.Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato.1.1.

Contrariamente a quanto lamentato in ricorso, il giudice di merito haadeguatamente argomentato nel suo legittimo esercizio di potere discrezionale dimerito, quindi insindacabile nella presente sede, evidenziando che:- la curatrice fallimentare non ha ricevuto alcuna documentazione contabileutile alla ricostruzione della situazione patrimoniale della società;- la mancanza documentale era totale poiché non state reperite scritturecontabili obbligatorie, né documentazione amministrativa, nonostante vi fosseevidenza della loro istituzione sin dal luglio 2013;- entrambi gli imputati hanno avuto la materiale disponibilità delladocumentazione come emerge dalla testimonianza della dipendente Fabozzi cheha consegnato ai due imputati la documentazione che sarebbe stata poi trasferitaaltrove;- la documentazione non è più riapparsa.1.2.

Sussiste il dolo specifico della fattispecie contestata sulla base di plurimielementi e specifici indici rivelatori quali:- il comportamento elusivo e reticente di entrambi gli imputati;- la consapevole dispersione della documentazione tra soggetti terzi,documentazione inscatolata e trasportata in diverse sedi, lasciata a soggetti terzi,non recuperata;- il danno evidente ai creditori soprattutto ai dipendenti.1.3.

Con una motivazione in fatto immune da vizi, dunque, la Corte territorialeha operato buon governo del principio affermato da questa Corte secondo cui intema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, DiPietra, Rv. 284304)2.

Il secondo e il terzo motivo comune di ricorso sono infondati, nonconfrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata, reiterando motivi dicensura contenuti nell’atto di appello e adeguatamente confutati.Non solo la Corte territoriale risponde alle specifiche censure, ma analizza leposizioni e il ruolo del commercialista [OSCURATO:PERSONA] e del dipendente Tommasino(p.6/7) rilevando che le dichiarazioni di Tommasino trovano conferma in altrielementi testimoniali quali in primo luogo la deposizione della dipendente Elenadipendente considerandola “[..] una mera congettura priva di effettivo rilievoprobatorio nella dinamica processuale di interesse [..].”Quanto alla posizione del commercialista [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale hacon adeguata motivazione condiviso la scelta del giudice di primo grado di nondisporre un supplemento istruttorio ai sensi dell’art.507 cod. proc. pen.ricostruendo il complessivo compendio istruttorio e richiamando in particolare leconvergenti dichiarazioni di Fabozzi e Tommasino dalle quali risultava che nelperiodo di interesse gli imputati si erano occupati di trasportare la documentazionesu autovetture agli stessi in uso per luoghi imprecisati.3.

Il quarto motivo è manifestamente infondato nonché generico.Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudiceprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena diillegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamatoevidenziando che la sola assenza di precedenti penali non consente per legge laconcessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segnopositivo non segnalati dalla difesa.La pena in concreto inflitta non consente di valutare la concessione di ulterioribenefici, mai espressamente richiesti.4.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RI il 24/10/1953avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 13 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronuncia del 19 ottobre 2022 del Tribunale della medesima cittàcon la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena digiustizia, nelle qualità il primo di legale rappresentante dal 26 luglio al 3 ottobre2012 e dal 12 agosto 2013 al fallimento e nel periodo intermedio qualeamministratore di fatto e il secondo quale amministratore dal 3 ottobre 2012 al 12ottobre 2013 della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2014 per il reato di bancarotta fraudolentadocumentale.2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorsocongiuntamente gli imputati attraverso il difensore di fiducia, articolando i motividi censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo comune è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolentadocumentale e alla mancata derubricazione nella ipotesi di bancarottadocumentale semplice.La Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per labancarotta fraudolenta laddove la tenuta della contabilità confusa avrebbecomportato la sussistenza di una bancarotta semplice documentale, escludendosila sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.2.2. Con il secondo e il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla mancata valutazione delle dichiarazioni di TommasinoMario e del commercialista [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di persone il cui contributo è emerso nel corso della istruttoriadibattimentale.Tommasino è un dipendente che, come risulta dalle sommarie informazionitestimoniali acquisite per sopravvenuta irreperibilità, avrebbe dovuto spostare unapresunta documentazione contabile insieme al [OSCURATO:PERSONA] per trasportarla nella nuovasede di Orentano, documentazione che si è rivelata unicamente corrispondenza.I libri erano nella disponibilità dell’ex commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si èlimitato ad inviare una comunicazione alla curatrice con la quale spiegava di esserenella disponibilità della documentazione contabile, ma di non poterla spedire perevitare rischi di smarrimento.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha poi riferito alla curatrice nel corso di una conversazionetelefonica di non avere nulla presso di sé.La documentazione non è mai stata trasferita dal [OSCURATO:PERSONA] neanche al nuovocommercialista della società Parigi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato esaminato nel corso della istruttoriadibattimentale.2.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla concessione exofficio dei benefici di legge.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi risultano nel complesso infondati.1.Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato.1.1. Contrariamente a quanto lamentato in ricorso, il giudice di merito haadeguatamente argomentato nel suo legittimo esercizio di potere discrezionale dimerito, quindi insindacabile nella presente sede, evidenziando che:- la curatrice fallimentare non ha ricevuto alcuna documentazione contabileutile alla ricostruzione della situazione patrimoniale della società;- la mancanza documentale era totale poiché non state reperite scritturecontabili obbligatorie, né documentazione amministrativa, nonostante vi fosseevidenza della loro istituzione sin dal luglio 2013;- entrambi gli imputati hanno avuto la materiale disponibilità delladocumentazione come emerge dalla testimonianza della dipendente Fabozzi cheha consegnato ai due imputati la documentazione che sarebbe stata poi trasferitaaltrove;- la documentazione non è più riapparsa.1.2. Sussiste il dolo specifico della fattispecie contestata sulla base di plurimielementi e specifici indici rivelatori quali:- il comportamento elusivo e reticente di entrambi gli imputati;- la consapevole dispersione della documentazione tra soggetti terzi,documentazione inscatolata e trasportata in diverse sedi, lasciata a soggetti terzi,non recuperata;- il danno evidente ai creditori soprattutto ai dipendenti.1.3. Con una motivazione in fatto immune da vizi, dunque, la Corte territorialeha operato buon governo del principio affermato da questa Corte secondo cui intema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, DiPietra, Rv. 284304)2. Il secondo e il terzo motivo comune di ricorso sono infondati, nonconfrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata, reiterando motivi dicensura contenuti nell’atto di appello e adeguatamente confutati.Non solo la Corte territoriale risponde alle specifiche censure, ma analizza leposizioni e il ruolo del commercialista [OSCURATO:PERSONA] e del dipendente Tommasino(p.6/7) rilevando che le dichiarazioni di Tommasino trovano conferma in altrielementi testimoniali quali in primo luogo la deposizione della dipendente Elenadipendente considerandola “[..] una mera congettura priva di effettivo rilievoprobatorio nella dinamica processuale di interesse [..].”Quanto alla posizione del commercialista [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale hacon adeguata motivazione condiviso la scelta del giudice di primo grado di nondisporre un supplemento istruttorio ai sensi dell’art.507 cod. proc. pen.ricostruendo il complessivo compendio istruttorio e richiamando in particolare leconvergenti dichiarazioni di Fabozzi e Tommasino dalle quali risultava che nelperiodo di interesse gli imputati si erano occupati di trasportare la documentazionesu autovetture agli stessi in uso per luoghi imprecisati.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato nonché generico.Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudiceprenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena diillegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamatoevidenziando che la sola assenza di precedenti penali non consente per legge laconcessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segnopositivo non segnalati dalla difesa.La pena in concreto inflitta non consente di valutare la concessione di ulterioribenefici, mai espressamente richiesti.4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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