Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41912/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; it'1l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 01:3 ha concluso chiedendo p, wiú_0/3;?,4;2(7 pv.A-pti-o« n itc I (cF:?-5-c (ASUILt.i iJ i .."‘Cl A, () icw, 25 tu_ 431) b25,_ 4,„ce, ticoo.) Ait-e-ii-diferrsere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del G.d.P. di Udine del 25 luglio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 18 settembre 2020 si era trattenuto, senza giustificato motivo,, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del Questore di Udine ciell'8 giugno 2020 (notificatogli in pari data) di abbandonare il territorio nazionale nel termine di sette giorni.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., perché il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare che l'imputato si trovava sul territorio dello Stato, perché era pendente un procedimento giudiziario relativo all'impugnazione che la madre dello stesso imputato aveva presentato dinanzi al Tribunale di Trieste il provvedimento con il quale la Questura di Udine aveva respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dal cui esito poteva discendere la possibilità per l'imputato di ottenere il rilascio di analogo permesso.

3. Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha riqualificato l'atto di appello proposto dall'imputato come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità„ i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).

L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, il documento dal quale emergerebbe la prova certa del giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5- ter, T.U. imm. si risolve in un limite all'ammissibilità della doglianza, che risulta conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, in senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente valutate nella fase di merito.Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento, considerato che la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter T.U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679).

Nel caso di specie, non risulta che l'imputato abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata la difesa a evidenziare, in maniera generica, che l'imputato il 18 marzo 2022 aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; it'1l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 01:3 ha concluso chiedendo p, wiú_0/3;?,4;2(7 pv.A-pti-o« n itc I (cF:?-5-c (ASUILt.i iJ i .."‘Cl A, () icw, 25 tu_ 431) b25,_ 4,„ce, ticoo.) Ait-e-ii-diferrsere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del G.d.P. di Udine del 25 luglio 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 18 settembre 2020 si era trattenuto, senza giustificato motivo,, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del Questore di Udine ciell'8 giugno 2020 (notificatogli in pari data) di abbandonare il territorio nazionale nel termine di sette giorni. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., perché il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare che l'imputato si trovava sul territorio dello Stato, perché era pendente un procedimento giudiziario relativo all'impugnazione che la madre dello stesso imputato aveva presentato dinanzi al Tribunale di Trieste il provvedimento con il quale la Questura di Udine aveva respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dal cui esito poteva discendere la possibilità per l'imputato di ottenere il rilascio di analogo permesso. 3. Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha riqualificato l'atto di appello proposto dall'imputato come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità„ i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, il documento dal quale emergerebbe la prova certa del giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5- ter, T.U. imm. si risolve in un limite all'ammissibilità della doglianza, che risulta conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, in senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente valutate nella fase di merito.Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento, considerato che la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter T.U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679). Nel caso di specie, non risulta che l'imputato abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata la difesa a evidenziare, in maniera generica, che l'imputato il 18 marzo 2022 aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della