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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06296/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso relativi all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la natura minacciosa delle frasi dell'imputato, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore AbIl Pcr. e sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso relativi all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 c.p. sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la natura minacciosa delle frasi dell'imputato, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 Il Consigliere estensore AbIl Pcr. e sidente