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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 11566/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22651/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].

S .

P .

A . (già S .

A .

T .

I . - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pt. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 299/2017,R.G.N. 265/2016, depositata il 13/02/2018 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 299 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con la quale - in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] scarl (SATI) con mansioni di autista che, lamentando di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante relativamente al periodo 1.1.2001 – 30.9.2007 - erano state rigettate le pretese per intervenuta prescrizione.

2. A fondament o della decisione, per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che, con riferimento al petitumspecificamente addotto, non era contestato che si verteva in una ipotesi di minor riposo concesso al lavoratore e non di mancato riposo e che il credito, come azionato, aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente prescrizione ex art. 2948 cc delle pretese; hanno, poi, dato atto che la pretesa, qualificata solo in appello, in termini di diritto al risarcimento del danno costituiva una modifica della causa petendi , inammissibile per violazione dell’art. 437 co. 2 cpc; quanto, poi, alla possibile sussistenza di atti interruttivi, hanno precisato che le argomentazioni del primo giudice, con riferimento alla tardività e alla inidoneità degli stessi, non erano state oggetto di cesure specifiche con l’atto di appello.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’ATM -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (l. n. 138/58; l. n. 303/75; Reg.

CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg.

CEE n. 561/06) in combinato con l’art. 36 Cost. e art. 2109 cc.

Deduce che, nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito che avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la vicenda di cui è causa aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria che trovava il proprio fondamento nell’attività prestata dal lavoratore che, in quanto svolta in modo continuativo, andava qualificata come “usurante”, esponendo il datore di lavoro al diretto risarcimento del danno in virtù della sola copertura costituzionale operata dall’art. 36 Cost.

Precisa che l’intero giudizio si fondava su eccezioni ed argomentazioni sollevate da ambo le parti che delineavano quale thema decidendumquello della sottoposizione o meno della fattispecie dedotta in giudizio al Regolamento CEE 3820/85 e successive modifiche apportate con Regolamento CEE 561/06 e che la lesione dell’interesse azionato esponeva direttamente il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale che era l’oggetto della domanda e non la richiesta di differenze retributive, come invece ritenuto.

3. Con il secondo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc del divieto di novain appello sancito dall’art. 437 co. 2 cpc, per avere erroneamente ritenuto che la qualificazione avvenuta in secondo grado, in ordine alla natura risarcitoria della pretesa azionata, costituisse una domanda nuova per modifica della causa petendi, quando, invece, si trattava di semplice emendatio essendo la vicenda sostanziale uguale o almeno connessa a quella iniziale.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda (o la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato) da quella in cui si censuri, unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione a norme di diritto sostanziale, l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017).

6. Nella fattispecie in esame, dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlato petitum ) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell’art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze.

7. Ne consegue che la impugnata pronuncia non è incorsa nel vizio e nelle violazioni di legge denunciate.

8. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile perché, come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la modifica della domanda di natura retributiva in una di natura risarcitoria costituisce mutamento della causa petendi(Cass. n. 24366 del 2010; Cass. n. 15101 del 2012) e, in quanto tale, è inammissibile in appello per il divieto di cui all’art. 437 cpc in quanto pone in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale si è svolto il contraddittorio.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna d el ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con attribuzione; nulla va disposto, invece, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei [OSCURATO:SOCIETA] dichiaratisi antistatari; nulla per [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22651/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. S . P . A . (già S . A . T . I . - SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pt. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 299/2017,R.G.N. 265/2016, depositata il 13/02/2018 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 299 del 2017 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con la quale - in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] dipendente della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA] scarl (SATI) con mansioni di autista che, lamentando di avere svolto la sua attività per corse superiori a 50 Km e di non avere usufruito dei dovuti riposi in base ai turni previsti nei diversi anni, aveva chiesto le rispettive indennità e il maggior TFR maturato in suo favore per effetto della maggiore retribuzione spettante relativamente al periodo 1.1.2001 – 30.9.2007 - erano state rigettate le pretese per intervenuta prescrizione. 2. A fondament o della decisione, per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che, con riferimento al petitumspecificamente addotto, non era contestato che si verteva in una ipotesi di minor riposo concesso al lavoratore e non di mancato riposo e che il credito, come azionato, aveva natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente prescrizione ex art. 2948 cc delle pretese; hanno, poi, dato atto che la pretesa, qualificata solo in appello, in termini di diritto al risarcimento del danno costituiva una modifica della causa petendi , inammissibile per violazione dell’art. 437 co. 2 cpc; quanto, poi, alla possibile sussistenza di atti interruttivi, hanno precisato che le argomentazioni del primo giudice, con riferimento alla tardività e alla inidoneità degli stessi, non erano state oggetto di cesure specifiche con l’atto di appello. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; l’ATM -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc della normativa nazionale e comunitaria in tema di riposi richiamata in primo e secondo grado (l. n. 138/58; l. n. 303/75; Reg. CEE 3820 e succ. mod. di cui al Reg. CEE n. 561/06) in combinato con l’art. 36 Cost. e art. 2109 cc. Deduce che, nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito che avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la vicenda di cui è causa aveva ad oggetto una richiesta risarcitoria che trovava il proprio fondamento nell’attività prestata dal lavoratore che, in quanto svolta in modo continuativo, andava qualificata come “usurante”, esponendo il datore di lavoro al diretto risarcimento del danno in virtù della sola copertura costituzionale operata dall’art. 36 Cost. Precisa che l’intero giudizio si fondava su eccezioni ed argomentazioni sollevate da ambo le parti che delineavano quale thema decidendumquello della sottoposizione o meno della fattispecie dedotta in giudizio al Regolamento CEE 3820/85 e successive modifiche apportate con Regolamento CEE 561/06 e che la lesione dell’interesse azionato esponeva direttamente il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale che era l’oggetto della domanda e non la richiesta di differenze retributive, come invece ritenuto. 3. Con il secondo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc del divieto di novain appello sancito dall’art. 437 co. 2 cpc, per avere erroneamente ritenuto che la qualificazione avvenuta in secondo grado, in ordine alla natura risarcitoria della pretesa azionata, costituisse una domanda nuova per modifica della causa petendi, quando, invece, si trattava di semplice emendatio essendo la vicenda sostanziale uguale o almeno connessa a quella iniziale. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda (o la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato) da quella in cui si censuri, unicamente ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc in relazione a norme di diritto sostanziale, l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari a fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 30684 del 2017). 6. Nella fattispecie in esame, dalla stessa formulazione del motivo si evince chiaramente che non si tratta di omessa pronuncia, bensì di erronea interpretazione della causa petendi (e del correlato petitum ) posta a fondamento della pretesa che la Corte di merito, con motivazione adeguata, logica e rapportata alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto essere di natura retributiva e non risarcitoria, così escludendo anche la invocabilità dell’art. 14 del CCNL 1976 che disciplina la differente ipotesi del mancato godimento nell’anno solare di un numero di riposi inferiori ai 52 previsti e non a quella dedotta del minor riposo settimanale goduto con richiesta di quantificazione delle relative differenze. 7. Ne consegue che la impugnata pronuncia non è incorsa nel vizio e nelle violazioni di legge denunciate. 8. Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile perché, come correttamente precisato dalla Corte territoriale, la modifica della domanda di natura retributiva in una di natura risarcitoria costituisce mutamento della causa petendi(Cass. n. 24366 del 2010; Cass. n. 15101 del 2012) e, in quanto tale, è inammissibile in appello per il divieto di cui all’art. 437 cpc in quanto pone in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale si è svolto il contraddittorio. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna d el ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con attribuzione; nulla va disposto, invece, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore dei [OSCURATO:SOCIETA] dichiaratisi antistatari; nulla per [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per