CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 27931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Novara ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 368 cod. pen., in quanto, in concorso tra loro, quali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, con denuncia querela sporta davanti ai Carabinieri di Trecate in data 21 Aprile 2009 e con successiva integrazione del 23 agosto 2010, avevano denunciato di essere stati vittime di appropriazione indebita o truffa per l'avvenuta sottrazione di trenta container, in tal modo accusando del reato di ricettazione, sapendoli innocenti, i successivi acquirenti di tali beni, tra i quali la Ceriko UK. Il Tribunale di Novara, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 29 gennaio 2016, ha assolto gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore della Repubblica di Novara e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ltd., ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in relazione all'imputazione di calunnia continuata loro ascritta in concorso perché estinta per intervenuta prescrizione. La Corte di appello, inoltre, accogliendo l'appello de" partk civile ha condannato gli imputati al risarcimento del danno, rimettendo la liquidazione al giudice civile. 2. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e, con unico motivo, ne ha chiesto l'annullamento. Deducono i ricorrenti, con unico motivo, la violazione dell'art. 603, comma 3- bis e dell'art. 6 CEDU, in quanto la Corte di appello di Torino avrebbe "ribaltato" la sentenza assolutoria di primo grado senza previamente rinnovare l'istruzione in grado di appello e senza adottare una motivazione rafforzata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 3.1. Il Procuratore generale, nella requisitoria e conclusioni scritte del 21 marzo 2022, ha rilevato che la Corte di appello ha ritenuto decisiva la dichiarazione dell'imputato in sede di esame, in quanto l'imputato avrebbe fornito delle giustificazioni che la Corte ha utilizzato per trarne la piena consapevolezza della innocenza dei denunciati.Il Procuratore generale ha chiesto, dunque, di annullare la sentenza impugnata agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello. 2. Con memoria depositata in data 8 aprile 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delle Piane, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ltd., ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la sentenza della Corte di Torino fonda e motiva la sussistenza del dolo del reato in capo agli imputati sulla base delle denunce e delle relative integrazioni presentate all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. Con unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 603, comma 3-bis e dell'art. 6 CEDU, in quanto la Corte di appello di Torino avrebbe "ribaltato" la sentenza assolutoria di primo grado senza previamente rinnovare l'istruzione in grado di appello e senza adottare una motivazione rafforzata. 3. Il motivo è fondato. 4. La Corte di appello, alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, nel delibare l'appello presentato dal Pubblico Ministero e della parte civile, ha motivato il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado per carenza di dolo degli imputati ampiamente argomentando in ordine all'irnplausibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi e, dunque, ha rivalutato solo cartolarmente le medesime dichiarazioni in base alle quali il Tribunale aveva ritenuto di assolvere gli imputati (e, dunque, la prova orale decisiva). 5. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., tuttavia, espressamente sancisce che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, recentemente statuito che questa disposizione opera anche nel caso di appello, come nella specie, presentato dalla parte civile. Pertanto, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 2812228-02; Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255-01). 7. Posto che nel caso di specie, la riforma della sentenza assolutoria, sia pure ai soli fini civili, è avvenuta esclusivamente sulla base del diverso apprezzamento delle dichiarazioni degli imputati, in assenza della necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il disposto dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. risulta violato e, dunque, il ricorso degli imputati deve essere accolto. 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 2812228-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazion