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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 19657/2025

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UTORIA sul ricorso iscritto al n. 8687/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NUORO n. 546/2022, depositata in data 11/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Abbanoa S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 546/2022 del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 11/10/2022, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

La ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché: i) fossero dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di conguagli regolatori, partite pregresse 2005/2011, alla sig.a [OSCURATO:PERSONA] (euro 288,39 di cui alla fattura n. 2016000500133038, euro 13,81 di cui alla fattura n. 2016000500128348 del 28 aprile 2016), al sig. [OSCURATO:PERSONA] (euro 36,17 di cui alla fattura n. 2016000500076043, euro 204,77 di cui alla fattura n. 2016000500229650, euro 62,17 di cui alla fattura n. 2016000500207775), al sig. [OSCURATO:PERSONA] (euro 142, 58 di cui alla fattura n. 2016000500394); ii) le fatture contestate fossero annullate, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014; iii) fossero dichiarare non dovute le somme per tali titoli già corrisposte dagli attori e conseguentemente la società convenuta fosse condannata alla rifusione di tali importi unitamente a tutti gli altri importi che gli attori dovessero pagare pendente il giudizio.

Con sentenza n. 447/2021, il Giudice di Pace di Nuoro, respinta l’eccezione di giurisdizione sollevata da Abbanoa S.p.a., accoglieva le domande attoree.

Il Tribunale di Sassari, investito del gravame da Abbanoa S.p.a., con la sentenza n. 546/2022, ha disatteso l’appello, ritenendo: a) il percorso motivazionale della sentenza del Giudice di Pace di Nuoro benché conciso, pienamente idoneo a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, nonché le ragioni per le quali le eccezioni della convenuta – pur non specificamente indagate – fossero incompatibili con tale convincimento ; b) rigettata dal giudice di primo grado, sia pure implicitamente, la questione della giurisdizione, descrivendo di fatto la controversia come avente ad oggetto corrispettivi contrattuali .

Ha riaffermato in punto di giurisdizione che la domanda degli attori era volta esclusivamente a contestare la successiva determinazione dei corrispettivi contrattuali da parte di Abbanoa S.p.a. sulla base della applicazione retroattiva di quella delibera e non i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite o revisionate le tariffe.

Ha confermato l’illegittimità del meccanismo recuperatorio affidato ai conguagli regolatori per partite pregresse, non potendo il recupero dei deficitdi bilancio pregresso essere posto a carico degli utenti, non essendo in nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, pena la violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod.civ. e di quello di buona fede (Cass. 23/06/2021, n. 17959).

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Abbanoa S.p.a. deduce, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, all’art. 9 dir. 2000/60/CE, all’ art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, all’ art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione nella l. 12 luglio 2011, n. 106, all’ art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012, all’ art. 1339 c.c., alla delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr, alla delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16).

Oggetto di censura è la statuizione con cui il tribunale ha escluso che il potere dell'AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati.

La società Abbanoa ritiene che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo perché il tribunale ha travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia.

A conferma di tale sua conclusione evoca la pronuncia delle Sezioni Unite che - chiamate ad esprimersi sulle questioni: 1) della giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ordinaria ovvero di quella Amministrativa e 2) della violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n°4 c.c., 142, comma 3, e 154 del D.Lgs. n°152/2006, 9 della Direttiva n°2000/60/CE, 21, commi 13 e 19 del D.L. n°201/2011 come convertito, 3 del D.P.C.M. 22.07.2012, della Delibera n°643/2013/R/idr dell’AEEGSI, della Delibera 26.06.2014, n°18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna nonché del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] – con l’ordinanza n°29593/2022, emessa in data 13.09.2022 e depositata in cancelleria l’11.10.2022, nel ripercorrere tale normativa di settore, hanno riconosciuto la fondatezza del secondo motivo, precisando che «…in questo contesto, la nozione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato”, traendone la conseguenza che “prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art.2935 c.c.». 2) Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dall’unico motivo dell’odierno ricorso. 3) L’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica. 4) Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della pronunziadelle Sezioni Unite in argomento.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della pronunzia delle Sezioni Unite.

Così deciso nella Camera di Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UTORIA sul ricorso iscritto al n. 8687/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’Amministratore unico nonché legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale ex lege; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NUORO n. 546/2022, depositata in data 11/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Abbanoa S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 546/2022 del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 11/10/2022, formulando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. La ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché: i) fossero dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di conguagli regolatori, partite pregresse 2005/2011, alla sig.a [OSCURATO:PERSONA] (euro 288,39 di cui alla fattura n. 2016000500133038, euro 13,81 di cui alla fattura n. 2016000500128348 del 28 aprile 2016), al sig. [OSCURATO:PERSONA] (euro 36,17 di cui alla fattura n. 2016000500076043, euro 204,77 di cui alla fattura n. 2016000500229650, euro 62,17 di cui alla fattura n. 2016000500207775), al sig. [OSCURATO:PERSONA] (euro 142, 58 di cui alla fattura n. 2016000500394); ii) le fatture contestate fossero annullate, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014; iii) fossero dichiarare non dovute le somme per tali titoli già corrisposte dagli attori e conseguentemente la società convenuta fosse condannata alla rifusione di tali importi unitamente a tutti gli altri importi che gli attori dovessero pagare pendente il giudizio. Con sentenza n. 447/2021, il Giudice di Pace di Nuoro, respinta l’eccezione di giurisdizione sollevata da Abbanoa S.p.a., accoglieva le domande attoree. Il Tribunale di Sassari, investito del gravame da Abbanoa S.p.a., con la sentenza n. 546/2022, ha disatteso l’appello, ritenendo: a) il percorso motivazionale della sentenza del Giudice di Pace di Nuoro benché conciso, pienamente idoneo a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, nonché le ragioni per le quali le eccezioni della convenuta – pur non specificamente indagate – fossero incompatibili con tale convincimento ; b) rigettata dal giudice di primo grado, sia pure implicitamente, la questione della giurisdizione, descrivendo di fatto la controversia come avente ad oggetto corrispettivi contrattuali . Ha riaffermato in punto di giurisdizione che la domanda degli attori era volta esclusivamente a contestare la successiva determinazione dei corrispettivi contrattuali da parte di Abbanoa S.p.a. sulla base della applicazione retroattiva di quella delibera e non i provvedimenti amministrativi con cui vengono stabilite o revisionate le tariffe. Ha confermato l’illegittimità del meccanismo recuperatorio affidato ai conguagli regolatori per partite pregresse, non potendo il recupero dei deficitdi bilancio pregresso essere posto a carico degli utenti, non essendo in nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, pena la violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod.civ. e di quello di buona fede (Cass. 23/06/2021, n. 17959). La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Abbanoa S.p.a. deduce, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, all’art. 9 dir. 2000/60/CE, all’ art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, all’ art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione nella l. 12 luglio 2011, n. 106, all’ art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012, all’ art. 1339 c.c., alla delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr, alla delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16). Oggetto di censura è la statuizione con cui il tribunale ha escluso che il potere dell'AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati. La società Abbanoa ritiene che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo perché il tribunale ha travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia. A conferma di tale sua conclusione evoca la pronuncia delle Sezioni Unite che - chiamate ad esprimersi sulle questioni: 1) della giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ordinaria ovvero di quella Amministrativa e 2) della violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n°4 c.c., 142, comma 3, e 154 del D.Lgs. n°152/2006, 9 della Direttiva n°2000/60/CE, 21, commi 13 e 19 del D.L. n°201/2011 come convertito, 3 del D.P.C.M. 22.07.2012, della Delibera n°643/2013/R/idr dell’AEEGSI, della Delibera 26.06.2014, n°18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna nonché del Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] – con l’ordinanza n°29593/2022, emessa in data 13.09.2022 e depositata in cancelleria l’11.10.2022, nel ripercorrere tale normativa di settore, hanno riconosciuto la fondatezza del secondo motivo, precisando che «…in questo contesto, la nozione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l’applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato”, traendone la conseguenza che “prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell’art.2935 c.c.». 2) Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dall’unico motivo dell’odierno ricorso. 3) L’udienza pubblica delle Sezioni Unite si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica. 4) Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della pronunziadelle Sezioni Unite in argomento. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della pronunzia delle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di Con
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