CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 02770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ARCE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso sino al 6.9.2018, condannandolotalla pena di g 500 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo sollecita il collegio ad una nuova, e non consentita, valutazione del merito, e che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza ha indicato plurime circostanze, attinenti alla ripetizione della condotta, significative di una negativa prognosi circa la futura condotta dell'imputata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente 'al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 2022