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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24857/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui si deduce violazione degli artt. 81 e 15 cod. pen. laddove la Corte di appello di Bologna ha ritenuto che tra il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. 159/11 e quello di cui all'art. 76, comma 3, stesso decreto, sussista un'ipotesi di concorso formale e non un concorso apparente di norme, nonché vizio di motivazione, non è "manifestamente infondato".

Considerato che il secondo motivo di impugnazione, in cui viene lamentata violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d.

Igs. 159/2011 e 21-septies

I. n. 241 del 1990, per essere il provvedimento di foglio di via obbligatorio illegittimo in carenza della prescrizione all'imputato di fare rientro nel luogo di residenza, riguarda un profilo non dedotto nel merito.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il fatto di non avere inflitto la Corte territoriale una pena inferiore, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto e comunque l'individuazione della pena base, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza di secondo grado e pag. 3 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia l'assoluta intemperanza a qualsiasi disposizione impartita dall'autorità pubblica).

Ritenuto, pertanto, che la non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione (risultando il reato commesso il 18 giugno 2021 e non intervenute cause di sospensione), e rideterminare la pena nella misura di un anno di reclusione (un anno e sei mesi meno l'aumento di pena per la contravvenzione pari a mesi sei), dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, perché il reato è estinto per prescrizione.

Ridetermina la pena inflitta al ricorrente in anni uno di reclusione.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso in Roma, il 12 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui si deduce violazione degli artt. 81 e 15 cod. pen. laddove la Corte di appello di Bologna ha ritenuto che tra il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/11 e quello di cui all'art. 76, comma 3, stesso decreto, sussista un'ipotesi di concorso formale e non un concorso apparente di norme, nonché vizio di motivazione, non è "manifestamente infondato". Considerato che il secondo motivo di impugnazione, in cui viene lamentata violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. 159/2011 e 21-septies I. n. 241 del 1990, per essere il provvedimento di foglio di via obbligatorio illegittimo in carenza della prescrizione all'imputato di fare rientro nel luogo di residenza, riguarda un profilo non dedotto nel merito. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il fatto di non avere inflitto la Corte territoriale una pena inferiore, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto e comunque l'individuazione della pena base, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza di secondo grado e pag. 3 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia l'assoluta intemperanza a qualsiasi disposizione impartita dall'autorità pubblica). Ritenuto, pertanto, che la non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione (risultando il reato commesso il 18 giugno 2021 e non intervenute cause di sospensione), e rideterminare la pena nella misura di un anno di reclusione (un anno e sei mesi meno l'aumento di pena per la contravvenzione pari a mesi sei), dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, perché il reato è estinto per prescrizione. Ridetermina la pena inflitta al ricorrente in anni uno di reclusione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso in Roma, il 12 m
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