CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12494/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione staccata di Livorno n. 2018/10/15, depositata il 13 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12494/2016 Numero sezionale 1802/2022 Numero di raccolta generale 18285/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 2018/10/15 del 13/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione staccata di Livorno (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 586/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a. nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2008. 2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.a. resisteva con controricorso. 4. Con memoria depositata il 28/12/2020 la società contribuente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rilevato che, con nota del 16/04/2022, la difesa erariale ha aderito alla richiesta della società contribuente, essendo stata definita la controversia ai sensi del citato art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. 2. Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2