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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40665/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura ; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti alla riqualificazione del fatto come danneggiamento e al giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 sul primo punto e pagg. 3 e 4 sull'art. 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di un'autovettura ; Ritenuto che i due motivi di ricorso, attinenti alla riqualificazione del fatto come danneggiamento e al giudizio di bilanciamento, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 1-3 sul primo punto e pagg. 3 e 4 sull'art. 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/
Sentenza Cassazione n. 40665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris