CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
residente inCampagna (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 67, C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con studio in Centola (SA), ViaRosario, snc (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; tel./[OSCURATO:TELEFONO]),elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 42 presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]; tel. e [OSCURATO:TELEFONO] –063211754)-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-e controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania-Sez.dist. diSalerno n. 3256/2021 depositata il 16/04/2021Numero registro generale 28424/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 10778/2026Data pubblicazione 23/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte delleAgenzie. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 21/04/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]