Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]347/03
Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)
contro
Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio)
«Relazioni esterne — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Tutela nella [OSCURATO:PERSONA] di una denominazione di vini provenienti dall’Ungheria — Indicazione geografica “Tokaj” — Scambio di lettere — Possibilità di utilizzare il termine “[OSCURATO:PERSONA]” nella menzione “[OSCURATO:PERSONA] friulano” o “[OSCURATO:PERSONA] italico” per la designazione e la presentazione
di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (“v.q.p.r.d.”), durante un
periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 — Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio — Validità — Fondamento giuridico — Art. 133 CE — Principi di diritto internazionale relativi ai trattati — Artt. 22-24 dell’accordo ADPIC (TRIPs) — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 16 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2005
Massime della sentenza
1.
Accordi internazionali — Accordi della [OSCURATO:PERSONA] — Conclusione — Accordo CE‑Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci
delle denominazioni dei vini — Fondamento normativo — Articolo 133 CE
(Art. 133 CE; accordo di associazione CE-Ungheria; accordo CE-Ungheria sui vini)
2.
Accordi internazionali — Accordi della [OSCURATO:PERSONA] — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini — Regime delle denominazioni omonime — Condizioni di applicazione — Denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» dei vini italiani e «Tokaj»
dei vini ungheresi — Denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» che non costituisce una indicazione geografica protetta — Scambio di lettere che
vieta l’uso della detta denominazione — Violazione del detto regime — Assenza
(Accordo CE-Ungheria sui vini, art. 4, n. 5)
3.
Accordi internazionali — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) — Omonimia
tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione
e la presentazione di determinati vini comunitari — Diritto, riconosciuto dall’accordo, di continuare l’utilizzo della detta
denominazione da parte dei produttori che l’hanno utilizzata tradizionalmente e in buona fede — Assenza
(Accordo TRIPs, artt. 22-24)
4.
Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Diritto di proprietà — Restrizioni — Divieto di utilizzare la denominazione
«[OSCURATO:PERSONA]» per i vini italiani — Assenza — Divieto che persegue un fine di interesse generale
(Protocollo aggiuntivo n. 1 alla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo, art. 1, primo comma; accordo CE-Ungheria sul vino)
1. L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Repubblica
d’Ungheria, dall’altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione 93/724, concernente la conclusione di un accordo
tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
Il fondamento normativo appropriato per la conclusione, da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], di quest’ultimo accordo, è l’art. 133 CE,
di cui al preambolo della decisione 93/724, articolo che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] competenza in materia di politica commerciale
comune. Infatti, tale accordo rientra tra quelli previsti all’art. 63 del regolamento n. 822/87, relativo all’organizzazione
comune nel mercato vitivinicolo, e ha come scopo principale quello di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti
favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari dell’Ungheria, in quanto viene
assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i vini di qualità prodotti in una regione determinata di
origine comunitaria, e, dall’altro, la commercializzazione in questo paese di vini originari della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 70, 79-80, 83, dispositivo 1-2)
2. Il regime delle denominazioni omonime di cui all’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Ungheria
sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (accordo CE-Ungheria sui vini) riguarda le indicazioni
geografiche protette in forza dello stesso accordo.
Orbene, poiché le menzioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico», a differenza delle denominazioni «Tokaj» e «Tokaji» di vini
ungheresi, non figurano nella parte A dell’allegato dell’accordo CE-Ungheria sui vini e costituiscono il nome di un vitigno
o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di qualità prodotti in una regione
determinata, esse non possono essere qualificate come indicazioni geografiche ai sensi del detto accordo.
Ne deriva che il divieto di utilizzare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» in Italia dopo la scadenza del periodo transitorio previsto
dall’accordo CE-Ungheria sui vini, quale risulta dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 del detto accordo, non è in
contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dello stesso accordo.
Ne deriva anche che la dichiarazione comune, concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria sui vini, in quanto enuncia,
nel primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dello stesso accordo, le parti contraenti hanno rilevato
che, al momento dei negoziati, esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero
essere applicabili, non costituisce una rappresentazione sicuramente errata della realtà.
(v. punti 87-88, 90, 92, 98, 102, dispositivo 3-4)
3. Gli artt. 22-24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura
all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio, devono essere interpretati nel senso
che, per quanto concerne un caso relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione
che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne
derivano, tali disposizioni, anche se non vietano l’uso continuo e similare di una tale denominazione, non esigono nemmeno
che tale denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata
utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi
chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.
(v. punti 110, 115, dispositivo 5)
4. Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati di una regione autonoma italiana di utilizzare
il termine «[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini
italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio di tredici anni quale risulta
dallo scambio di lettere concernente l’utilizzo del termine «[OSCURATO:PERSONA]», che è allegato all’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e
la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, ma non figura nell’accordo stesso.
Infatti, tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzare i vini italiani interessati,
non costituisce una privazione della proprietà ai sensi dell’art. 1, primo comma, del protocollo addizionale n. 1 alla [OSCURATO:PERSONA]
europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, anche supponendo che la detta restrizione costituisca una limitazione del diritto
fondamentale di proprietà, questa può essere giustificata in quanto, vietando l’utilizzo di questa denominazione che è omonima
dell’indicazione geografica «Tokaj» dei vini ungheresi, persegue un fine di interesse generale consistente nella promozione
degli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità la commercializzazione di vini designati
o presentati grazie a un’indicazione geografica.
(v. punti 122, 127, 134, dispositivo 6)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 maggio 2005 (
*
)
«Relazioni esterne – Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini – Tutela nella [OSCURATO:PERSONA] di una denominazione di vini provenienti dall’Ungheria – Indicazione geografica “Tokaj” – Scambio di lettere – Possibilità di utilizzare il termine “[OSCURATO:PERSONA]” nella menzione “[OSCURATO:PERSONA] friulano” o “[OSCURATO:PERSONA] italico” per la designazione e la presentazione
di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (“v.q.p.r.d.”), durante un
periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 – Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio – Validità – Fondamento giuridico – Art. 133 CE – Principi di diritto internazionale relativi ai trattati – Artt. 22-24 dell’accordo ADPIC (TRIPs) – Tutela dei diritti fondamentali – Diritto di proprietà»
Nel procedimento C-347/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con ordinanza 9 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso
pendente tra
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)
e
Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
,
in presenza di:
Regione [OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen,
G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 ottobre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), dagli avv.ti E. Bevilacqua
e F. Capelli;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
– per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas e dal sig. M. Ficsor, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, dalla sig.ra E. Righini e dal sig. F. Dintilhac, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità e sull’interpretazione della decisione del Consiglio 23 novembre
1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela
e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 93; in prosieguo: l’«accordo CE-Ungheria sui vini»),
e del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di
taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra, da un lato, la Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) (in prosieguo, congiuntamente: «la Regione e l’ERSA») e, dall’altro, il
Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
3 La controversia ha ad oggetto una domanda di annullamento del decreto ministeriale 26 settembre 2002, concernente condizioni
nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di
varietà di vite e dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento,
che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD [vini di qualità prodotti in una regione determinata] e vini IGT [indicazioni
geografiche tipiche] italiani (GURI 21 ottobre 2002, n. 247, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 26 settembre 2002»), nella
parte in cui esclude l’utilizzo del termine «[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o nel suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA] italico» per
la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata
(in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»), alla fine di un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007.
Contesto normativo
Diritto internazionale
La convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati
4 L’art. 48, n. 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 maggio 1969 dispone quanto segue:
«Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l’errore riguarda
un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva
una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato».
5 Ai sensi dell’art. 59 della stessa convenzione:
«1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato
sullo stesso argomento e:
a) se risulta dal trattato successivo o è in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione
con tale trattato; o
b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia
possibile applicare due trattati contemporaneamente.
(…)».
[OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
6 L’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così recita:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non
per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie
per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende».
Il diritto derivato dall’accordo che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio
7 L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC», in
lingua inglese «TRIPs»), che figura all’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio (in
prosieguo: l’«accordo OMC»), è stato approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie di sua competenza, con decisione
del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).
8 L’art. 1, n. 2, dell’accordo ADPIC, intitolato «Natura e ambito degli obblighi», dispone quanto segue:
«Ai fini del presente accordo, l’espressione “proprietà intellettuale” comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale
di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7».
9 Gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC figurano nella parte II dello stesso accordo, dedicata alle «Norme relative all’esistenza,
all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale», nella sezione 3 di tale titolo, relativa alle «Indicazioni
geografiche».
10 Ai sensi dell’art. 22 di tale accordo, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche»:
«1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario
del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà
o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
(…)».
11 L’art. 23 dell’accordo ADPIC, intitolato «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici»,
così recita:
«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica
che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione
geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione
(…).
(…)
3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione (…). Ciascun
membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra,
tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori
non siano tratti in inganno.
(…)».
12 L’art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:
«1. I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo
23. (…)
(…)
3. Nell’attuare la presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo
ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’accordo OMC.
4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione
geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini
o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti
o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile
1994 o (b) in buona fede prima di tale data.
(…)
6. (…) La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica
di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà
d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.
(…)».
L’accordo di associazione CE-Ungheria
13 L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Repubblica
d’Ungheria, dall’altra, concluso ed approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre
1993, 93/742/Euratom, CECA, CE (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di associazione CE-Ungheria»), è stato firmato
il 16 dicembre 1991 a Bruxelles e, conformemente al suo art. 123, secondo comma, è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.
14 In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di associazione CE‑Ungheria, l’accordo interinale tra la [OSCURATO:PERSONA] economica
europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea del carbone e dell’acciaio, da un lato, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altro, sul commercio
e sulle questioni connesse, è stato concluso ed approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] con decisione del Consiglio 25 febbraio 1992,
92/230/CEE (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo interinale CE‑Ungheria»). Tale accordo è stato sottoscritto il 16 dicembre
1991 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 25 febbraio 1992.
L’accordo CE-Ungheria sui vini
15 L’accordo CE-Ungheria sui vini, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1993, è stato concluso ed approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA]
con decisione 93/724 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1994.
16 Il primo «visto» della decisione 93/724 così recita:
«visto il trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea, in particolare l’articolo [133]».
17 Il primo e il terzo ‘considerando’ della detta decisione sono del seguente tenore:
«considerando che la conclusione dell’accordo negoziato tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e
il controllo reciproci delle denominazioni dei vini consentirà di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio
del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti; che è pertanto
opportuno approvare l’accordo suddetto;
(…)
considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla
politica commerciale [e] agricola comune, [in particolare dalla normativa comunitaria del settore vitivinicolo,] è necessario
attuare tale accordo sul piano comunitario».
18 Ai sensi dell’art. 1 della stessa decisione:
«Sono approvati a nome della [OSCURATO:PERSONA] l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini e il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati.
Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione».
19 Il primo «visto» dell’accordo CE-Ungheria sui vini enuncia quanto segue:
«visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la
Repubblica d’Ungheria, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991».
20 L’art. 1 dell’accordo CE-Ungheria sui vini così recita:
«Le parti contraenti convengono, sulla base della reciprocità, di tutelare e di controllare le denominazioni di vini originari
della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ungheria alle condizioni stabilite nel presente accordo».
21 L’art. 2, n. 2, dello stesso accordo stabilisce quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie si intende per:
(…)
– “indicazione geografica”, un’indicazione, inclusa la “denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative
e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della
parte contraente di cui trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza
o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
(...)».
22 Ai sensi dell’art. 4 del detto accordo:
«1. Sono protetti i seguenti nomi:
a) per quanto concerne i vini originari della [OSCURATO:PERSONA]:
(…)
– le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato (...).
b) per quanto concerne i vini originari dell’Ungheria:
(…)
– le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato, quali figurano nella legislazione ungherese
sul vino (…).
(…).
3. [OSCURATO:PERSONA], le denominazioni ungheresi protette:
– sono riservate esclusivamente ai vini originari dell’Ungheria a cui si applicano, e
– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in Ungheria.
(…)
5. In caso di indicazioni geografiche omonime o identiche:
a) se due indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime o identiche, la tutela sarà accordata a entrambe le
indicazioni a condizione che:
– la denominazione geografica in questione sia stata utilizzata tradizionalmente e costantemente per descrivere e presentare
un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento;
– il vino non sia presentato ai consumatori in modo ingannevole come se fosse originario del territorio dell’altra parte contraente;
(…)
In tali casi, le parti contraenti stabiliscono le modalità per differenziare le indicazioni omonime di cui trattasi tenendo
conto della necessità di garantire un equo trattamento ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori».
23 [OSCURATO:PERSONA] parte B («Vini originari della Repubblica d’Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»), punto 3.4 («Regione di produzione
determinata Tokaj‑Hegyalija»), dell’allegato dell’accordo CE-Ungheria sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i
vini menzionati all’articolo 4», figura, in particolare, la denominazione «Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]
europea») dell’allegato non comprende le menzioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico».
24 Lo scambio di lettere concernente l’articolo 4 dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela
e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA]»),
che costituisce uno degli atti di cui all’art. 1, primo comma, della decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il
1° aprile 1994.
25 Dopo aver fatto riferimento all’art. 4, n. 3, dell’accordo CE-Ungheria sui vini, i firmatari delle dette lettere confermano
che:
«1) Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto accordo, l’applicazione del medesimo
non osta alla lecita utilizzazione del termine “[OSCURATO:PERSONA]” per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani
alle condizioni che seguono.
Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere
– ottenuto dalla varietà di vite “[OSCURATO:PERSONA] friulano”;
– prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA];
– designato e presentato unicamente con il nome della varietà “[OSCURATO:PERSONA] friulano” o con il suo sinonimo “[OSCURATO:PERSONA] italico”; tali termini
devono figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su
una sola riga nonché separatamente dal nome dell’unità geografica da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri
utilizzati per tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della suddetta unità geografica;
– commercializzato al di fuori del territorio dell’Ungheria.
(…)
4) Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, la possibilità di utilizzare la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, conformemente alle condizioni
di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.
(…)».
26 Secondo la Dichiarazione congiunta concernente l’articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo [CE-Ungheria sui vini] (GU 1993, L
337, pag. 171; in prosieguo: la «Dichiarazione congiunta sull’omonimia»), che costituisce a sua volta uno degli atti di cui
all’art. 1, primo comma, della decisione 93/724:
«Per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), le parti contraenti rilevano che al momento dei negoziati esse
non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni di detto articolo potessero essere applicabili.
(…)».
La normativa comunitaria relativa all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (in prosieguo: l’«OCM vitivinicola»)
L’OCM vitivinicola in vigore al momento della conclusione dell’accordo CE‑Ungheria sui vini
27 Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo (GU L 84, pag. 1):
«1. I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un’indicazione geografica possono beneficiare, ai fini
della commercializzazione nella [OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito di una reciprocità d’impegni, del controllo e della protezione previsti
per i v.q.p.r.d. dall’articolo [15 del regolamento n. 823/87].
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati
secondo la procedura prevista dall’articolo [133 CE].
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all’articolo 83».
28 Ai sensi dell’art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari
per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio
19 giugno 1989, n. 2043 (GU L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 823/87»):
«[OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, indicando per ciascuno di questi
v.q.p.r.d. il riferimento alle disposizioni nazionali che disciplinano la loro produzione ed elaborazione.
[OSCURATO:PERSONA] provvede alla pubblicazione di detto elenco nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, serie C».
29 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 823/87 dispone quanto segue:
«Ogni Stato membro compila un elenco delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti sul suo
territorio, varietà (…) che devono appartenere alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all’articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 822/87».
30 Secondo l’art. 15, n. 4, del regolamento n. 823/87:
«(…)
Fatte salve le disposizioni comunitarie relative in particolare a certi tipi di v.q.p.r.d., gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ammettere
(…) che il nome di una regione determinata sia completato da una precisazione concernente il metodo di elaborazione o il tipo
di prodotto, o dal nome di una varietà di vite o da un suo sinonimo.
(…)».
31 La denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» figura al titolo I dell’allegato del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1981,
n. 3800, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (GU L 381, pag. 1), in particolare nella parte V del primo
sottotitolo, in quanto varietà di vite raccomandata o autorizzata in alcune province italiane.
32 L’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione
e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), così dispone:
«L’indicazione sull’etichettatura del nome di una varietà di vite di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera n) per designare
un v.q.p.r.d. può essere fatta unicamente se:
a) tale varietà figura nell’elenco stabilito dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87
per designare i vitigni atti alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio;
b) la varietà è indicata con il nome che figura:
– nella classe delle varietà raccomandate o autorizzate della classificazione delle varietà di vite per l’unità amministrativa
interessata,
– se del caso, in un elenco di sinonimi, da adottare; detto elenco può prevedere che un determinato sinonimo possa essere impiegato
soltanto per designare un v.q.p.r.d. prodotto nelle zone di produzione in cui l’impiego del sinonimo stesso è tradizionale
ed in uso;
(...).
e) il nome di tale varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un’unità geografica utilizzato
per la designazione di un altro v.q.p.r.d. o di un vino importato».
33 L’art. 26, n. 1, dello stesso regolamento prevede quanto segue:
«Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati da un’indicazione geografica ed inclusi in un elenco da
adottare, la designazione sull’etichettatura contiene l’indicazione:
a) del nome di un’unità geografica situata nel paese terzo interessato, secondo le condizioni di cui all’articolo 29;
(...)
Possono essere inclusi in questo elenco soltanto i vini importati per i quali è riconosciuta l’equivalenza delle condizioni
di produzione di ciascun vino a quelle di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola con indicazione geografica».
34 L’art. 11 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione
e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1), così dispone:
«L’elenco delle indicazioni geografiche dei vini importati menzionato all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE)
n. 2392/89 figura nell’allegato II.
I nomi iscritti in tale elenco sono indicati in modo da distinguerli chiaramente da altre indicazioni figuranti sull’etichetta
del vino importato in causa, in particolare rispetto alle indicazioni geografiche di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera
b), del regolamento (CEE) n. 2392/89».
35 I vini ungheresi denominati «Tokaj» o «Tokaji» compaiono al titolo 11, punto 5, dell’allegato II del regolamento n. 3201/90,
intitolato «Elenco (...) dei vini importati designati con un’indicazione geografica».
36 Ai sensi dell’art. 12, n. 1, di detto regolamento:
«L’elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e
dei v.q.p.r.d. in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell’allegato III».
37 Al punto 5 del detto allegato III, intitolato «Elenco (...) dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati
per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d.», compaiono la varietà «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e il suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA] italico».
L’OCM vitivinicola in vigore all’epoca della controversia nella causa principale
38 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU
L 179, pag. 1), è divenuto applicabile a partire dal 1° agosto 2000.
39 L’art. 19, n. 1, di tale regolamento così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. (…)».
40 Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli e sulla protezione
di talune indicazioni, menzioni e termini si trovano agli artt. 47-53 e negli allegati VII e VIII del detto regolamento.
41 L’art. 50 del regolamento n. 1493/1999 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste
dagli articoli 23 e 24 dell’accordo [ADPIC], l’utilizzazione nella [OSCURATO:PERSONA] di un’indicazione geografica volta ad identificare
i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione
geografica in questione (…).
2. Ai fini del presente articolo, per “indicazione geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto
come originario del territorio di un paese terzo membro dell’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio, oppure di una regione
o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa
essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
(…)».
42 Ai sensi dell’art. 52, n. 1, dello stesso regolamento:
«Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonché, se del caso, ad un vino destinato
ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del
settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle
normative comunitaria e nazionale in vigore.
(…).
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire,
secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione
relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di [vite] od un suo sinonimo.
(…)».
43 Dall’allegato VII, parte A, punti 1 e 2, del regolamento n. 1493/1999 deriva che l’etichettatura dei v.q.p.r.d. e dei vini
originari dei paesi terzi comporta alcune menzioni obbligatorie, tra cui la denominazione di vendita, che per i v.q.p.r.d.
è costituita in particolare dal nome della regione determinata e per i vini importati dalla parola «vino», completata obbligatoriamente
dal nome del paese d’origine e, quando sono designati mediante un’indicazione geografica, dal nome dell’unità geografica in
questione.
44 Lo stesso allegato B, punti 1 e 4, prevede:
«1. L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni
da determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:
(…)
– il nome di una o più varietà di vite,
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l’utilizzazione,
per i vini ottenuti nel loro territorio».
45 L’art. 54, n. 4, del regolamento n. 1493/1999 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni
sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione».
46 Il regolamento n. 1493/1999 è stato attuato dal regolamento n. 753/2002.
47 L’art. 19 del regolamento n. 753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», prevede quanto segue:
«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d.,
o i relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione che:
(…)
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d.
o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la [OSCURATO:PERSONA], e,
se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;
(…)
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di
un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali
e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b).
[OSCURATO:PERSONA] provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure».
48 All’allegato II di tale regolamento, intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione
geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», figura in particolare,
per l’Italia, la menzione «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale menzione: «Il nome
“[OSCURATO:PERSONA] friulano” e il sinonimo “[OSCURATO:PERSONA] italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo
2007».
49 Su questo punto, l’allegato non ha subito modifiche a seguito dell’intervento del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 agosto
2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11).
La normativa italiana
50 L’art. 1, primo comma, del decreto 26 settembre 2002 così dispone:
«Le condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002,
dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare nell’etichettatura
dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l’Italia che figurano nell’allegato
II del citato regolamento (CE) n. 753/2002».
51 Nell’allegato I del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare,
la menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano o [OSCURATO:PERSONA]», alla quale corrisponde, alla rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo
e/o specifici VQPRD e/o IGT)», la seguente frase:
«Per alcuni VQPRD delle regioni [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo
l’accordo tra l’[Unione europea] e la Repubblica d’Ungheria».
Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali
52 Nell’ordinanza di rinvio, il giudice a quo rileva che la Regione e l’ERSA criticano l’ingiustizia insita nel fatto che, sulle
106 denominazioni di vini alle quali si applica la deroga prevista dall’art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 753/2002,
solo quelle previste per il [OSCURATO:PERSONA] friulano o [OSCURATO:PERSONA] italico e per la denominazione francese [OSCURATO:PERSONA] gris sono limitate
nel tempo.
53 Lo stesso giudice fa poi riferimento all’argomentazione della Regione e dell’ERSA diretta a dimostrare l’importanza delle
origini storiche della denominazione [OSCURATO:PERSONA] friulano.
54 Si tratterebbe di un vitigno autoctono della zona del Collio goriziano ([OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]) che vi sarebbe coltivato sin
da tempi remoti. Esso servirebbe per la produzione di un vino bianco secco, inadatto ad essere conservato.
55 Il giudice del rinvio rileva che, alla luce di tali argomentazioni, la Regione e l’ERSA avanzano i seguenti motivi:
– eccesso di potere per motivazione carente e contraddittorietà, dato che le autorità italiane avrebbero richiesto alla [OSCURATO:PERSONA]
una deroga senza limiti temporali, ma avrebbero poi approvato il decreto 26 settembre 2002 col limite temporale da esso previsto;
– eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di pari dignità dei cittadini comunitari, poiché la
discriminazione operata nei confronti dei produttori italiani apparirebbe del tutto ingiustificata;
– illegittimità derivante indirettamente da quella dell’accordo CE-Ungheria sui vini, poiché l’atto che fungerebbe da presupposto
della illegittima limitazione, vale a dire il detto accordo, come approvato con la decisione 93/724, sarebbe anch’esso illegittimo
in quanto:
– i due prodotti omonimi sarebbero completamente diversi, essendo il vino d’Ungheria un vino dolce;
– entrambe le comunità userebbero da tempo immemorabile la stessa denominazione;
– sarebbe legittimo superare l’omonimia con l’aggiunta del nome della regione o del vitigno, e ciò anche in base all’accordo
CE-Ungheria sui vini e a quello di Madrid del 1891;
– considerato che la Repubblica d’Ungheria entrerà a far parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, l’accordo CE-Ungheria sui vini, per mantenere
validità, dovrebbe essere conforme ai principi di cui all’accordo OMC, in particolare agli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC,
che disciplinano le indicazioni geografiche ingannevoli;
– l’accordo CE-Ungheria sui vini sarebbe in contrasto con i principi del diritto internazionale, dato che la limitazione temporale
dell’uso di tale denominazione risulterebbe da uno scambio di lettere (lo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA]) e non dal testo del
detto accordo, violerebbe il principio sulle norme consuetudinarie internazionali e sarebbe fondato su una falsa rappresentazione
della realtà per quanto riguarda l’omonimia in questione;
– violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»),
in quanto da tali disposizioni risulterebbe che la proprietà intellettuale è protetta, che i beni non possono essere espropriati
se non per causa di pubblica utilità, che devono essere rispettati i principi di proporzionalità e di giusto indennizzo e
che la compressione del diritto di proprietà deve essere comunque operata da una norma di legge.
56 Il giudice del rinvio osserva inoltre che con il decreto 26 settembre 2002 le autorità italiane si sono limitate a trasporre
il disposto del regolamento n. 753/2002 e del suo allegato II, che prevedono la limitazione temporale dell’utilizzo della
denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano», e hanno semplicemente precisato che tale limitazione deriva da un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la Repubblica d’Ungheria.
57 Risulta quindi evidente, secondo il detto giudice, che il danno lamentato nel ricorso principale, ovverosia l’impossibilità
di utilizzare la denominazione [OSCURATO:PERSONA] friulano o [OSCURATO:PERSONA] italico dopo il 31 marzo 2007, deriva direttamente da due fonti normative
comunitarie: la decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.
58 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo che la risposta a determinate questioni di diritto comunitario
fosse indispensabile per la risoluzione della controversia nella causa principale, ha pertanto deciso di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’Accordo europeo istituente un’Associazione tra la [OSCURATO:PERSONA] europea, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Repubblica d’Ungheria, stipulato
il 16 dicembre 1991 e pubblicato in [GU] L 347 del 31.12.1993, possa costituire una base giuridica legittima, valida e sufficiente
per conferire alla [OSCURATO:PERSONA] europea il potere di adottare l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini
concluso il 29 novembre 1993 [GU L 337 del 31.12.1993] tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria; e ciò anche con
riferimento a quanto previsto all’art. 65, part. 1, alla dichiarazione comune n. 13 e all’Allegato XIII (punti 3, 4 e 5) dell’Accordo
europeo del 1991 circa l’eventuale riserva di sovranità e competenza dei singoli [OSCURATO:PERSONA] in materia di denominazioni geografiche
nazionali riferite ai propri prodotti agroalimentari, compresi i prodotti vitivinicoli, escludendo qualsiasi trasferimento
di sovranità e competenza in tale materia alla [OSCURATO:PERSONA] europea.
2) Se l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e
la Repubblica d’Ungheria (GU 1993, L 337), disciplinando la tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia
della proprietà industriale e commerciale, anche alla luce di quanto affermato nel Parere […] 1/94 della Corte di giustizia
delle [OSCURATO:PERSONA] europee, in ordine alla competenza esclusiva della CE, debba essere dichiarato invalido ed inefficace per l’ordinamento
comunitario, considerato che non risulta ratificato l’Accordo medesimo da parte dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] europea.
3) Nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile nel suo complesso l’Accordo comunitario del 1993 [GU 1993,
L 337], se il divieto di utilizzare in Italia dopo il 2007 la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, che si ricava dalle lettere scambiate
fra le parti a conclusione dell’Accordo medesimo (e ad esso allegate) debba ritenersi invalido ed inefficace perché in contrasto
con la disciplina delle denominazioni omonime stabilit[a] dallo stesso Accordo del 1993 (cfr. art. 4, par. 5, e Protocollo
allegato all’Accordo).
4) Se la Seconda Dichiarazione Comune allegata all’Accordo del 1993 [GU 1993, L 337], da cui si deduce che le parti contraenti
non erano al corrente, al momento dei negoziati, dell’esistenza di denominazioni omonime relative ai vini europei ed ungheresi,
debba essere considerata una rappresentazione sicuramente errata della realtà (visto che le denominazioni italiane ed ungheresi
riferite ai vini “[OSCURATO:PERSONA]” esistevano e convivevano da secoli, erano state ufficialmente riconosciute nel 1948 in un Accordo
tra l’Italia e l’Ungheria ed erano entrate da ultimo nella normativa comunitaria) così da costituire una causa di nullità
della parte dell’Accordo del 1993 da cui deriva il divieto di utilizzare in Italia la denominazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’art. 48
della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna sul diritto dei Trattati.
5) Se alla luce dell’art. 59 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna sul diritto dei Trattati, l’Accordo TRIP’S sugli aspetti dei diritti
di proprietà intellettuale attinenti al commercio [GU L 336 del 21 novembre 1994], concluso nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] del Commercio (OMC-WTO) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e quindi successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo
comunitario del 1993 [GU 1994, L 337], debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni, riferite alla disciplina
delle denominazioni omonime dei vini, si applicano al posto di quelle dell’Accordo comunitario del 1993 in caso di incompatibilità
tra le medesime considerata l’identità delle parti firmatarie dei due accordi.
6) Se gli artt. 22-24 della Sezione Terza dell’Allegato C del Trattato istitutivo dell’OMC (WTO) contenente l’Accordo TRIP’S
[GU 1994, L 336], entrato in vigore il 1° gennaio 1996, in presenza di due denominazioni omonime riferite ai vini, prodotti
in due diversi Paesi aderenti all’Accordo TRIP’S (tanto se l’omonimia riguarda due denominazioni geografiche usate in entrambi
i Paesi aderenti all’Accordo quanto se riguarda una denominazione geografica di un Paese aderente e l’omonima denominazione
riferita ad un vitigno tradizionalmente coltivato nell’altro Paese aderente), debbano essere interpretati nel senso che entrambe
le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate in futuro purché siano state usate in passato dai rispettivi produttori
o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 [art. 24, n. 4] e ciascuna denominazione indichi chiaramente
il Paese o la regione o la zona da cui proviene il vino tutelato in modo da non ingannare i consumatori.
7) Se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo ([OSCURATO:PERSONA]
di Roma del 1950), e ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7
[dicembre] 2000, concerna anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo
sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti all’applicazione di quanto previsto nello scambio di lettere, allegato
all’Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela ed il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini [GU L 337 del 31.12.1994], ma non ricompreso nello stesso, in base al quale i viticoltori friulani non potranno utilizzare
la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», in considerazione anche della totale assenza di ogni forma di indennizzo a favore dei viticoltori
friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l’espropriazione, del mancato rispetto
del principio di proporzionalità.
8) Nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità delle norme comunitarie dell’Accordo sulla tutela delle denominazioni dei
vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria [GU 1993, L 337] e/o dell’allegato scambio
di lettere nella misura evidenziata nei precedenti quesiti, se le disposizioni del regolamento CE n. 753/2002 in base alle
quali viene eliminato l’utilizzo della denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” dopo la data del 31 marzo 2007 [art. 19, n. 2] debbano
essere considerate invalide e comunque inefficaci».
59 Con domanda 11 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo seguente, la Regione e l’ERSA hanno chiesto
alla Corte di consentire a tutte le parti coinvolte nella presente causa di presentare osservazioni su taluni fatti nuovi
ivi esposti prima che la Corte pronunci la sua sentenza. Tali fatti nuovi riguarderebbero l’imminente conclusione, ad opera
della [OSCURATO:PERSONA], di nuovi accordi con l’Australia e gli [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC, permetterebbero
ai produttori di quei paesi di continuare ad utilizzare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» sui loro mercati nazionali nonché su mercati
terzi.
60 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda
delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari
ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v.,
in particolare, sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 20).
61 La Corte considera che nel caso di specie non occorre disporre la riapertura della fase orale, chiusa il 16 dicembre 2004,
giacché dispone di tutti gli elementi che le sono necessari per rispondere alle questioni proposte nella causa principale.
62 Si deve pertanto respingere la domanda della Regione e dell’ERSA.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
63 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’accordo di associazione CE-Ungheria costituisse un fondamento
giuridico appropriato per l’adozione della decisione 93/724, mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso l’accordo CE-Ungheria
sui vini.
64 Tale questione si fonda sulla premessa secondo cui il fondamento giuridico che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di concludere
l’accordo CE-Ungheria sui vini è costituito dall’accordo di associazione CE‑Ungheria. Tale premessa sembra trarre la sua origine
dal riferimento, contenuto nel primo «visto» dell’accordo CE‑Ungheria sui vini, all’accordo di associazione CE-Ungheria.
65 Orbene, come rilevato giustamente dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], tale premessa non può essere accolta.
66 Infatti, il riferimento all’accordo di associazione CE-Ungheria ha lo scopo di situare l’accordo CE-Ungheria sui vini nel
suo contesto politico e non deve essere inteso come se indicasse le disposizioni di diritto comunitario sul cui fondamento
la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso l’accordo stesso.
67 Il fondamento giuridico che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di concludere l’accordo CE-Ungheria sui vini è invece menzionato
nel primo «visto» della decisione 93/724, mediante la quale quell’accordo è stato concluso e approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA].
68 Risulta infatti chiaramente dal detto «visto» che il fondamento giuridico è costituito dall’art. 133 CE, che attribuisce alla
[OSCURATO:PERSONA] competenza in materia di politica commerciale comune.
69 Il problema di stabilire se il fondamento giuridico prescelto dal Consiglio sia appropriato è al centro della seconda questione
pregiudiziale, cosicché sarà analizzato nell’ambito di questa.
70 Stante quanto sopra, la prima questione deve essere risolta dichiarando che l’accordo di associazione CE-Ungheria non costituisce
il fondamento giuridico della decisione 93/724, mediante la quale è stato concluso l’accordo CE-Ungheria sui vini.
Sulla seconda questione
71 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 133 CE, che conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] una competenza
esclusiva in materia di politica commerciale comune, costituisca un fondamento giuridico appropriato per la conclusione dell’accordo
CE‑Ungheria sui vini da parte della sola [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che tale accordo conterrebbe la disciplina della
tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia della proprietà industriale e commerciale.
72 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su
elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto
dell’atto (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2002, causa C-336/00, Huber, Racc. pag. I-7699, punto 30).
73 Dal primo «visto» della decisione 93/724 risulta che il Consiglio ha prescelto specificatamente l’art. 133 CE come fondamento
giuridico per la conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini.
74 Dal terzo ‘considerando’ di tale decisione risulta inoltre che, poiché le disposizioni dell’accordo erano direttamente connesse
alle misure disciplinate dalla politica commerciale e agricola comune, in particolare dalla normativa comunitaria del settore
vitivinicolo, il Consiglio ha ritenuto necessario attuare tale accordo sul piano comunitario.
75 Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto comunitario rientra nella competenza esclusiva in materia di politica commerciale
comune prevista dall’art. 133 CE solo se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto sia sostanzialmente destinato
a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali ed abbia effetti diretti ed immediati sul commercio o gli scambi
dei prodotti interessati (v. parere 1/94 del 15 novembre 1994, Racc. pag. I-5267, punto 57; parere 2/00 del 6 dicembre 2001,
Racc. pag. I-9713, punto 40, e sentenza 12 dicembre 2002, causa C-281/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. I-12049, punti
40 e 41).
76 Nel caso di specie si pone più specificamente il problema di stabilire se l’accordo CE-Ungheria sui vini rientri nella competenza
esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] in materia di politica commerciale comune ovvero, come sostenuto dalla Regione e dall’ERSA nonché
dal governo italiano, nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, materia in cui la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA]
membri hanno una competenza ripartita.
77 A questo proposito occorre ricordare il contesto regolamentare comunitario pertinente ratione temporis, vale a dire l’OCM
vitivinicola in vigore al momento della conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini.
78 L’art. 63 del regolamento n. 822/87 stabilisce, infatti, che i vini importati destinati al consumo umano diretto e designati
con un’indicazione geografica possano beneficiare, ai fini della commercializzazione nella [OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito di una reciprocità
d’impegni, del controllo e della protezione previsti per i v.q.p.r.d. e che tale disposizione sarà attuata tramite accordi
che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura prevista dall’art. 133 CE.
79 È manifesto che l’accordo CE-Ungheria sui vini costituisce un accordo contemplato dall’art. 63 del regolamento n. 822/87.
80 Simili accordi hanno lo scopo principale di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base
di reciprocità la commercializzazione di vini originari dei paesi terzi interessati, in quanto viene assicurata a tali vini
la stessa protezione di quella prevista per i v.q.p.r.d. di origine comunitaria, e la commercializzazione nei paesi terzi
di vini originari della [OSCURATO:PERSONA].
81 Questi accordi garantiscono in particolare la reciproca tutela di determinate indicazioni geografiche menzionate nell’etichetta
utilizzata per la commercializzazione dei vini in questione sui mercati della [OSCURATO:PERSONA] e del paese terzo interessato. Si tratta
quindi di uno strumento che influisce direttamente sul commercio dei vini (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit., punto 40).
82 Alla luce di questi elementi, si deve concludere che simili accordi rispondono ai criteri che, secondo la giurisprudenza ricordata
al punto 75 della presente sentenza, devono essere soddisfatti perché un atto comunitario possa rientrare nella competenza
esclusiva in materia di politica commerciale comune prevista dall’art. 133 CE.
83 Ne consegue che la seconda questione deve essere risolta dichiarando che l’art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione
93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione dell’accordo CE-Ungheria sui vini ad opera della
sola [OSCURATO:PERSONA].
Sulla terza questione
84 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile
nel suo complesso l’accordo CE-Ungheria sui vini, il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» dopo il 31 marzo
2007, che risulta dallo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], sia nullo e inapplicabile, in quanto in contrasto con la disciplina
delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, di detto accordo.
85 Tale questione deve essere intesa alla luce dell’argomento della Regione e dell’ERSA secondo cui vi sarebbe contraddizione
tra la disciplina delle denominazioni omonime di cui all’art. 4, n. 5, dell’accordo CE‑Ungheria sui vini e il divieto, derivante
dallo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], di utilizzare il termine «[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico» per
la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo
2007.
86 La contraddizione risiederebbe nel fatto che, nello scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata attribuita la priorità alla
denominazione ungherese «Tokaj» a danno dell’omonima denominazione italiana «[OSCURATO:PERSONA]», laddove la disciplina delle denominazioni
omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria, accordo principale al quale un atto allegato, come lo scambio
di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe derogare, sarebbe fondata su una regola che garantisce la coesistenza di tutte le denominazioni
a condizione che non si prestino a confusione.
87 A questo proposito, si deve rilevare che un simile conflitto può insorgere solo qualora le denominazioni considerate omonime
ai sensi dell’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria costituiscano ciascuna un’indicazione geografica protetta in virtù del
detto accordo.
88 Dall’art. 4, n. 1, lett. a), di tale accordo risulta che, per quanto riguarda i vini originari della [OSCURATO:PERSONA], le indicazioni
geografiche protette in virtù dello stesso accordo sono elencate nel suo allegato, nella parte A, intitolata «Per quanto riguarda
la [OSCURATO:PERSONA] europea».
89 Orbene, contrariamente alla denominazione ungherese «Tokaj», che figura nella parte B del detto allegato, in cui sono citate
le indicazioni geografiche relative ai vini originari della Repubblica d’Ungheria protetti in virtù dell’art. 4, n. 1, lett.
b), dell’accordo CE-Ungheria sui vini, le menzioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» non figurano nella parte A dello stesso
allegato dedicata ai vini originari della [OSCURATO:PERSONA].
90 Inoltre, queste ultime denominazioni non possono comunque essere qualificate come indicazioni geografiche nel senso dell’accordo
CE‑Ungheria sui vini.
91 Infatti, a termini dell’art. 2, n. 2, di detto accordo, costituisce una «indicazione geografica» «un’indicazione, inclusa
la “denominazione d’origine”, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti
per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una
regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente
attribuibili alla sua origine geografica».
92 Per quanto riguarda la normativa rilevante in vigore nella [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui è stato concluso l’accordo CE-Ungheria
sui vini, le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» non costituivano un’indicazione geografica, bensì il nome di
un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni v.q.p.r.d. prodotti nel territorio
di questo Stato membro.
93 È infatti pacifico che l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» figurava al titolo I dell’allegato del regolamento n. 3800/81 come varietà
di vite raccomandata, o persino autorizzata, in determinate province italiane, nonché al punto 5 dell’allegato III del regolamento
n. 3201/90 come sinonimo della varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] italico» che poteva essere utilizzato per la designazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani.
94 Al contrario, i vini ungheresi denominati «Tokaj» o «Tokaji» figuravano all’allegato II, titolo 11, punto 5, del regolamento
n. 3201/90, intitolato «Elenco (…) dei vini importati designati con un’indicazione geografica».
95 La Regione, l’ERSA e il governo italiano sostengono che, in conformità della normativa comunitaria, era ed è tuttora stabilito
che, in Italia, per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani, le indicazioni geografiche interessate
quali «Collio goriziano», «Collio», «Isonzo del [OSCURATO:PERSONA]» e «Isonzo» siano combinate, se determinate condizioni specificate
nei disciplinari di produzione sono rispettate, con la menzione della varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o del suo sinonimo
«[OSCURATO:PERSONA] italico» da cui i vini provengono.
96 Tuttavia, non vi è alcun elemento prodotto dinanzi alla Corte da cui risulti che la scelta così operata dal detto Stato membro
di ammettere una simile combinazione abbia avuto la conseguenza che il testo risultante da quella combinazione costituisca
un’indicazione geografica cosicché i termini «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» che ne fanno parte non designerebbero più
una varietà di vite bensì un’indicazione geografica.
97 Al contrario, risulta dalla citazione dei termini «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» nell’allegato II del regolamento n. 753/2002
che, anche nella normativa comunitaria vigente all’epoca della controversia nella causa principale, quelle menzioni corrispondevano
ancora a una varietà di vite che, in virtù dell’art. 19, n. 2, lett. b), e n. 3, dello stesso regolamento, poteva essere utilizzata
nelle etichette dei v.q.p.r.d. italiani interessati. Non si tratta, quindi, di un nome di varietà di vite o di uno dei suoi
sinonimi comprendenti un’indicazione geografica ai sensi dell’art. 19, n. 2, lett. a), di detto regolamento.
98 Stante quanto sopra, la terza questione deve essere risolta dichiarando che il divieto di utilizzare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]»
in Italia dopo il 31 marzo 2007, quale risulta dalla scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], non è in contrasto con la disciplina delle
denominazioni omonime prevista dall’art. 4, n. 5, dell’accordo CE-Ungheria sui vini.
Sulla quarta questione
99 Mediante la quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la dichiarazione congiunta sull’omonimia, nella parte
in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo CE-Ungheria sui vini, le parti
contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni
in questione potessero essere applicabili, costituisca una rappresentazione sicuramente errata della realtà che comporta,
sulla base dell’art. 48 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, la nullità della parte dell’accordo da cui deriva
il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» dopo il 31 marzo 2007.
100 Tale questione deve essere intesa con riferimento all’argomento della Regione e dell’ERSA secondo cui, alla luce di una serie
di elementi, il dubbio in ordine all’erroneità della dichiarazione congiunta sull’omonimia non sembra ammissibile giacché
la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica d’Ungheria non potevano ignorare l’esistenza di un’omonimia tra le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA]» per un
vino secco italiano e «Tokaj» per un vino da dessert ungherese.
101 Ora, come risulta dai punti 88-97 della presente sentenza, la denominazione italiana «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e il suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA]
italico» non costituiscono un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’accordo CE-Ungheria sui vini, cosicché le disposizioni
dell’art. 4, n. 5, lett. a), del citato accordo in materia di omonimia non sono applicabili ai fini della risoluzione del
caso di un’eventuale omonimia o identità tra quella denominazione e la denominazione ungherese «Tokaj», che, come rilevato
al punto 89 della presente sentenza, costituisce un’indicazione geografica protetta in virtù dello stesso accordo.
102 Conseguentemente, la quarta questione deve essere risolta dichiarando che la dichiarazione congiunta sull’omonimia, nella
parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo CE-Ungheria sui vini,
le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni
in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.
Sulla sesta questione
103 Mediante la sesta questione, che deve essere esaminata prima della quinta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli
artt. 22-24 dell’accordo ADPIC debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di omonimia tra denominazioni geografiche
o tra un’indicazione geografica e una denominazione che riprende il nome di un vitigno, ciascuna denominazione possa continuare
ad essere utilizzata in futuro purché sia stata usata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci
anni prima del 15 aprile 1994 e indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino tutelato in modo da
non indurre in errore i consumatori.
104 La Regione, l’ERSA e il governo italiano sostengono che gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC impongono alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto
membro dell’OMC, di tutelare ciascuna delle indicazioni geografiche omonime, anche in caso di omonimia tra un’indicazione
geografica e il nome di un vitigno, e che, di conseguenza, quegli articoli impediscono che si privi di protezione la denominazione
«[OSCURATO:PERSONA] friulano».
105 Tale argomento non può essere accolto, stante il tenore letterale stesso delle disposizioni pertinenti dei detti articoli
dell’accordo ADPIC.
106 In primo luogo, l’art. 23, n. 3, dell’accordo ADPIC stabilisce in particolare che, nel caso di indicazioni geografiche omonime
relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione e che ciascun membro dell’OMC determina le condizioni
pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di
fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.
107 In virtù dell’art. 22, n. 1, dell’accordo ADPIC, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che servono a identificare
un prodotto come originario del territorio di un membro dell’OMC, o di una regione o località di detto territorio, quando
una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine
geografica.
108 Ebbene, come già rilevato ai punti 88-97 della presente sentenza, a differenza della denominazione ungherese «Tokaj», le denominazioni
italiane «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di un vitigno, ma non costituiscono
un’indicazione geografica nel senso dell’accordo CE-Ungheria sui vini. Poiché la nozione di indicazione geografica come definita
in quest’ultimo accordo è sostanzialmente identica a quella adottata dall’art. 22, n. 1, dell’accordo ADPIC, la stessa constatazione
vale nell’ambito dell’accordo ADPIC.
109 Pertanto, l’art. 23, n. 3, dell’accordo ADPIC non è applicabile nella causa principale poiché essa non verte su un’omonimia
tra due indicazioni geografiche.
110 In secondo luogo, l’art. 24, n. 4, dell’accordo ADPIC stabilisce che nessuna disposizione della sezione 3 dello stesso obbliga
un membro dell’OMC ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che
identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio
che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi
ad essi affini nel territorio di detto membro per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o in buona fede prima di tale data.
111 Da questa disposizione discende chiaramente che, benché la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a vietare l’uso continuato e simile di
un’indicazione geografica particolare di un altro membro dell’OMC che identifichi vini o alcolici da parte di un cittadino
di uno Stato membro o di una persona residente nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell’art. 24, n. 4, dell’accordo
ADPIC, tale norma non osta a tale divieto.
112 In altri termini, il citato art. 24, n. 4, dev’essere interpretato nel senso che istituisce, alle condizioni da esso fissate,
la facoltà e non l’obbligo di accordare una protezione ad ogni denominazione omonima.
113 In terzo luogo, l’art. 24, n. 6, dell’accordo ADPIC consente in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare, in quanto membro dell’OMC,
le disposizioni del detto accordo in relazione a un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro dell’OMC per vini per
i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di
uno Stato membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.
114 Anche questa disposizione prevede, quindi, la facoltà e non l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di accordare una protezione a una varietà
d’uva o di vite comunitarie, in particolare se questa è omonima di un’indicazione geografica relativa a un vino originario
di un paese terzo.
115 Conseguentemente, la sesta questione deve essere risolta dichiarando che gli artt. 22-24 dell’accordo ADPIC devono essere
interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica
di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione
di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad
essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori
o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona
di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.
116 Alla luce di questa risposta non è più necessario rispondere alla quinta questione, in quanto quest’ultima è stata proposta
per il caso in cui l’accordo CE-Ungheria sui vini, avendo l’effetto di escludere l’utilizzo del termine «[OSCURATO:PERSONA]» per la designazione
e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultasse
incompatibile con le disposizioni degli artt. 22‑24 dell’accordo ADPIC giacché questi ultimi imporrebbero, in caso di omonimia,
che ciascuna delle denominazioni possa continuare ad essere utilizzata in futuro.
117 Discende infatti dalla risposta fornita alla sesta questione che tale ipotesi non si verifica nella causa principale, la quale
verte su un caso di omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un
vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari.
Sulla settima questione
118 Mediante la settima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del protocollo
addizionale n. 1 della CEDU e ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali concerna anche la proprietà intellettuale
relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti a che
gli operatori interessati della Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] siano privati della possibilità di utilizzare il termine
«[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. alla
fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, come risulta dallo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA] che è allegato
all’accordo CE-Ungheria sui vini ma non figura in tale accordo, in considerazione anche dell’assenza di ogni forma di indennizzo
a favore dei viticoltori friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l’espropriazione
e del mancato rispetto del principio di proporzionalità.
119 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto comunitario. Tale
principio, tuttavia, non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla
sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà,
a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e non costituiscano,
rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti
garantiti (v., in questo senso, in particolare, sentenze 13 dicembre 1994, causa C‑306/93, SMW Winzersekt, Racc. pag. I-5555,
punto 22, e 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata in Raccolta, punto
82 e giurisprudenza ivi citata).
120 Al fine di determinare la portata del diritto fondamentale di proprietà, principio generale del diritto comunitario, occorre
tener conto in particolare dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU, che sancisce tale diritto.
121 Si deve pertanto verificare se il divieto di utilizzare il termine «[OSCURATO:PERSONA]» per la designazione e la presentazione di taluni
v.q.p.r.d. italiani a partire dal 1° aprile 2007, quale risulta dallo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], costituisca un intervento
sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto fondamentale di proprietà degli operatori economici
coinvolti.
122 Tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzazione dei vini italiani interessati,
non costituisce una privazione della proprietà ai sensi del primo comma dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della
CEDU.
123 Pertanto, il mancato indennizzo dei viticoltori friulani espropriati, rilevato dal giudice del rinvio, non costituisce di
per sé una circostanza che attesti l’incompatibilità tra la misura di divieto controversa nella causa principale e il diritto
di proprietà.
124 Inoltre, senza che sia necessario stabilire se la detta misura costituisca, in quanto misura di regolamentazione dell’uso
dei beni, un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni che potrebbe rientrare nell’ambito del secondo comma dell’art. 1 del
protocollo addizionale n. 1 della CEDU e, conseguentemente, comportare una restrizione del fondamentale diritto di proprietà,
occorre necessariamente constatare che una restrizione a tale diritto, ammesso che essa sussista, può essere giustificata.
125 Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che una misura di regolamentazione dell’uso dei beni,
perché sia giustificata, deve rispettare il principio di legalità e perseguire uno scopo legittimo con mezzi ad esso ragionevolmente
proporzionati (v., in particolare, CEDU, sentenza 21 maggio 2002, Jokela c. Finlande,
Recueil des arrêts et décisions
2002-IV, § 48).
126 Per quanto riguarda, in primo luogo, la legittimità della misura di divieto controversa nella causa principale, è pacifico
che lo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], allegato all’accordo CE-Ungheria sui vini, prevede espressamente tale divieto e che,
mediante la decisione 93/724, quell’atto è stato approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta quindi di una misura prevista
da una disposizione normativa adottata, come rilevato ai punti 77-81 della presente sentenza, nell’ambito dell’OCM vitivinicola
in vigore al momento della conclusione del detto accordo.
127 Per quanto riguarda, poi, lo scopo di interesse generale perseguito dalla misura controversa nella causa principale, è già
stato rilevato ai punti 80 e 81 della presente sentenza che l’accordo CE-Ungheria sui vini, di cui quella misura fa parte,
è volto all’attuazione di una politica, nell’ambito dell’OCM vitivinicola, che ha lo scopo principale di promuovere gli scambi
commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari
dei paesi terzi che sono designati o presentati grazie ad un’indicazione geografica, in quanto si garantisce a tali vini la
stessa protezione prevista per i v.q.p.r.d. di origine comunitaria e, dall’altro, la commercializzazione in questi stessi
paesi terzi di vini originari della [OSCURATO:PERSONA].
128 Discende in particolare dal terzo e dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2392/89 che la normativa comunitaria in materia
di designazione e presentazione dei vini ha l’obiettivo di conciliare la necessità di fornire al consumatore finale un’informazione
esatta e precisa sui prodotti interessati con quella di proteggere i produttori sul loro territorio contro le distorsioni
della concorrenza.
129 L’obiettivo che persegue in tale modo la misura controversa nella causa principale costituisce uno scopo legittimo di interesse
generale (v. sentenza SMW Winzersekt, cit., punto 25).
130 Infine, si deve verificare se la detta misura sia proporzionata allo scopo di interesse generale perseguito.
131 In una causa relativa ad una misura comunitaria adottata nell’ambito dell’OCM vitivinicola che vietava, alla scadenza di un
periodo transitorio di cinque anni, l’utilizzo della menzione «méthode champenoise» per i vini che non avevano diritto alla
denominazione di origine controllata «champagne», la Corte ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, in materia
di politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità
politiche che gli artt. 34 CE e 37 CE gli attribuiscono e che solamente il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento
adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità
del provvedimento medesimo (v. sentenza SMW Winzersekt, cit., punto 21).
132 Sotto questo profilo occorre rilevare che, alla fine del periodo transitorio, i v.q.p.r.d. italiani in questione potranno
continuare a essere prodotti a partire dalla varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e a essere commercializzati con le loro rispettive
denominazioni geografiche benché senza l’aggiunta del nome della varietà di vite da cui provengono.
133 Nel caso di specie, il carattere proporzionato della misura controversa nella causa principale non può essere contestato perché,
da un lato, nello scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA] è stato previsto un periodo transitorio di tredici anni e, dall’altro, come
rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, sono disponibili menzioni alternative per sostituire la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
e il suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA] italico», vale a dire, in particolare, «Trebbianello» e «Sauvignonasse».
134 Pertanto, la settima questione dev’essere risolta dichiarando che il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli
operatori interessati della Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di utilizzare il termine «[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA]
friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani alla fine di un periodo transitorio
con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA] che è allegato all’accordo CE-Ungheria sui vini
ma non figura nell’accordo stesso.
Sull’ottava questione
135 Mediante l’ottava questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità, nella misura
evidenziata nelle precedenti questioni, dell’accordo CE-Ungheria sui vini e/o dello scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni
dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, in base alle quali viene eliminato l’utilizzo della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]
friulano» dopo il 31 marzo 2007, siano invalide o comunque inefficaci.
136 Poiché tale questione è proposta solo per l’ipotesi che l’esame delle prime sette questioni pregiudiziali riveli l’illegittimità,
nella misura indicata nelle questioni stesse, dell’accordo CE-Ungheria sui vini e/o dello scambio di lettere sul [OSCURATO:PERSONA] e poiché
dalle risposte fornite a dette questioni nella presente sentenza si deduce che quell’ipotesi non si verifica, non occorre
rispondervi.
137 Si deve ricordare, inoltre, che in linea di principio spetta al solo giudice del rinvio delimitare la portata delle questioni
pregiudiziali che ritiene di dover sottoporre alla Corte.
138 Ne consegue, come rilevato a giusto titolo dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, che alcune questioni, sollevate in particolare in
udienza dalla Regione e dall’ERSA nonché dal governo italiano in relazione all’ottava questione pregiudiziale, vale a dire
se la validità dell’accordo CE‑Ungheria sui vini sia viziata a causa di una presunta violazione del dovere di motivazione,
o addirittura dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento ai sensi dell’art. 34, n. 2, CE, non possono essere
esaminate dalla Corte giacché esse esorbitano chiaramente dalla portata dell’ottava questione come formulata dal giudice del
rinvio.
Sulle spese
139 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Repubblica
d’Ungheria, dall’altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE,
concernente la conclusione di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci
delle denominazioni dei vini.
2)
L’art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione,
ad opera della sola [OSCURATO:PERSONA], dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini.
3)
Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente
l’art. 4 dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, dell’accordo medesimo.
4)
La dichiarazione congiunta concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla
tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto
riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati
esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce
una rappresentazione manifestamente errata della realtà.
5)
Gli artt. 22-24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato
I C dell’accordo che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio, approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie
di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un
caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione
che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne
derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante
la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci
anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo
da non indurre in errore i consumatori.
6)
Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
di utilizzare il termine «[OSCURATO:PERSONA]» nella menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o «[OSCURATO:PERSONA] italico» per la designazione e la presentazione
di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31
marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica
d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura
nell’accordo stesso.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.