Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14295/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza pronunciata in primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 216, 223 e 29 cod. pen.; - che il primo motivo, il quale denuncia il mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di Appello di Milano, esecutiva il 5.11.2021, non si confronta con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della difesa in ordine alla sussistenza di un disegno criminoso unitario, ritenendo correttamente insufficiente la mera analogia dei titoli di reato o delle condotte contestate, atteso, peraltro, che i fatti contestati nelle altre sentenze erano riferiti a condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili in relazione all'impresa individuale; - che il secondo motivo, di denuncia della determinazione dei trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., è del tutto generico, avendo la Corte territoriale motivato, nel rigettare la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., alla luce della gravità dei fatti (come testimoniata dall'entità del passivo) e dell'intensità del dolo.

D'altronde, la pena risulta determinata in misura maggiormente prossima al minimo che non al massimo edittale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza pronunciata in primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 216, 223 e 29 cod. pen.; - che il primo motivo, il quale denuncia il mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di Appello di Milano, esecutiva il 5.11.2021, non si confronta con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della difesa in ordine alla sussistenza di un disegno criminoso unitario, ritenendo correttamente insufficiente la mera analogia dei titoli di reato o delle condotte contestate, atteso, peraltro, che i fatti contestati nelle altre sentenze erano riferiti a condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili in relazione all'impresa individuale; - che il secondo motivo, di denuncia della determinazione dei trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., è del tutto generico, avendo la Corte territoriale motivato, nel rigettare la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., alla luce della gravità dei fatti (come testimoniata dall'entità del passivo) e dell'intensità del dolo. D'altronde, la pena risulta determinata in misura maggiormente prossima al minimo che non al massimo edittale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo
Sentenza Cassazione n. 14295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris