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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20524/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39778/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rimodulato in tnitius la pena inflitta al predetto per i reati di lesioni aggravate e minaccia grave, uniti dal vincolo della continuazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alle denegate richieste di applicazione della legittima difesa, della scriminante nella forma putativa e, in subordine, dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa, nonché in ordine alla denegata rinnovazione parziale del dibattimento con l'audizione della figlia dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 4 della sentenza impugnata); inoltre, risulta volto a prefiqurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato, in particolare, quanto alla legittima difesa putativa, che la Corte di appello, benché non vi abbia dedicato una specifica osservazione, ha svolto riflessioni, sulla ricostruzione del fatto e sull'esclusione della proporzionalità e dell'inevitabilità del pericolo (perché la figlia dell'imputato aveva subito una mera minaccia verbale ed era al sicuro in casa al momento dell'arrivo del padre), che valgono a giustificare anche il diniego della scriminante nella forma putativa, tenuto conto che l'errore scusabile che ne è alla base deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634; Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005 dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233189), giustificata persuasione che, dalla stessa ricostruzione, della decisione avversata, non vi era affatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 1:31 bis cod. pen. — è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già avanzate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica risposta (si v. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39778/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rimodulato in tnitius la pena inflitta al predetto per i reati di lesioni aggravate e minaccia grave, uniti dal vincolo della continuazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alle denegate richieste di applicazione della legittima difesa, della scriminante nella forma putativa e, in subordine, dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa, nonché in ordine alla denegata rinnovazione parziale del dibattimento con l'audizione della figlia dell'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si v. pag. 4 della sentenza impugnata); inoltre, risulta volto a prefiqurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato, in particolare, quanto alla legittima difesa putativa, che la Corte di appello, benché non vi abbia dedicato una specifica osservazione, ha svolto riflessioni, sulla ricostruzione del fatto e sull'esclusione della proporzionalità e dell'inevitabilità del pericolo (perché la figlia dell'imputato aveva subito una mera minaccia verbale ed era al sicuro in casa al momento dell'arrivo del padre), che valgono a giustificare anche il diniego della scriminante nella forma putativa, tenuto conto che l'errore scusabile che ne è alla base deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, dep. 2010, Narcisio, Rv. 245634; Sez. 1, n. 4337 del 06/12/2005 dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233189), giustificata persuasione che, dalla stessa ricostruzione, della decisione avversata, non vi era affatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 1:31 bis cod. pen. — è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censure già avanzate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e non illogica risposta (si v. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore