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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 17289/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2902/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l'Italia (05380900968), in persona del Procuratore Speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589); –intimati – avverso la sentenza n. 1184/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore, oltre che dall’intimato non costituito [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2902/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per l'Italia (05380900968), in persona del Procuratore Speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589); –intimati – avverso la sentenza n. 1184/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/11/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risultato sottoscritto per adesione dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore, oltre che dall’intimato non costituito [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in