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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 settembre 2021

Cassazione n. 20547/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Pellegrino era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.; secondo la difesa nel caso in argomento non può dirsi accertato l'elemento soggettivo del reato; la circostanza che l'imputato si sia dato alla fuga non può essere ritenuta rilevante quanto alla consapevolezza della provenienza illecita della merce esposta per la vendita.

Con ulteriore doglianza, articolata nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente ha chiesto che venga in subordine applicata l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tenendo conto della situazione di svantaggio sociale nella quale si era trovato al momento dell'accertamento e proponendo così una diversa quantificazione della pena.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 107 cod. proc. pen., risultando la sentenza affetta da una nullità di ordine generale; il difensore aveva depositato formale rinuncia al mandato in data 06/09/2021, ciò nonostante il "Tribunale partenopeo disattendeva completamente la volontà dello scrivente difensore di rinunciare al mandato difensivo ed emetteva la sentenza di cui in premessa"; risultava dunque violato il diritto ad una difesa tecnica del Pellegrino pur in presenza del difensore precedentemente nominato.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha chiesto che [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2.

In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità.

Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255558-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Nel proporre un'evidente lettura alternativa a quella fornita dal giudice di merito (quanto all'elemento soggettivo ed alla ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., profilo questo tra l'altro non devoluto in sede di appello), non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che tra l'altro richiama in modo ampio ed articolato la valutazione conforme del giudice di primo grado.

La stessa formulazione del primo motivo, cori la quale si contesta genericamente la ricorrenza di un vizio della motivazione e contestualmente una violazione di legge, evidenzia la genericità predetta, atteso che secondo orientamento della giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto i diversi vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01).

Nel caso concreto il ricorrente non solo non specifica il dedotto vizio della motivazione in termini analitici e puntuali mediante confronto concreto con le argomentazioni della sentenza, chiarendo il tipo di vizio dedotto, ma evoca congiuntamente il vizio di violazione di legge, senza alcuna ulteriore specificazione, di fatto proponendo una lettura alternativa dell'insieme degli elementi emersi a carico del Pellegrino nel corso di un univoco esito dell'attività dibattimentale.3.

Ricorre poi quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente una c.d. doppia conforme; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).

4. In particolare, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso è del tutto generico e non correlato con la motivazione argomentata, logica e del tutto priva di aporie della Corte di appello.

In concreto nella sua articolazione si presenta, quanto all'asserita mancanza di accertamento dell'elemento soggettivo del tutto reiterativo del motivo di appello, senza confrontarsi con il portato della motivazione della sentenza impugnata.

In tal senso si deve ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle dogllianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, quando non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Il giudice di appello, richiamando la conforme conclusione del giudice di primo grado, ha ricostruito elementi significativi e univoci a carico del Pellegrino quanto alla detenzione per la vendita di materiale evidentemente contraffatto, di evidente provenienza delittuosa in mancanza di qualsiasi valida allegazione o giustificazione quanto ad un eventuale legittimo possesso di tali beni.

La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 5227:L del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).

In presenza dunque di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, mancanza di documentazione giustificativa quanto alla provenienza dei beni, il silenzio dell'imputato rappresenta uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso.

Tali elementi sono stati considerati in modo conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado al fine di ricostruire la piena riferibilità della condotta al Pellegrino anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, essendo emersa la piena consapevolezza, in mancanza di qualsiasi giustificazione, della detenzione di beni al di fuori delle regole di ordinaria circolazione degli stessi (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotto, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bartolini, Rv. 268085-01; Sez. 2, n.41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718-01).

Come già evidenziato la seconda doglianza articolata all'interno del primo motivo è inammissibile non essendo stato il tema, relativo alla possibile configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, cpv., cod. pen., oggetto dei motivi di appello.

5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel sostenere - tra l'altro con evidenti refusi e mediante un improprio richiamo alla decisione del "Tribunale partenopeo", piuttosto che della Corte di appello - l'asserita violazione dell'art. 107 cod. proc. pen., attesa la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il ricorrente non si confronta con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito, secondo il quale la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso al nuovo difensore nominato (Sez.6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093-01).

Si è conseguentemente chiarito che nessun vulnus può discendere dal fatto che nelle more della decorrenza del termine a difesa la parte sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale. (Sez. 5, n. 38944 del 13/04/2015, Lico, Rv. 265503- 01; Sez. f. , n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701-01; Sez. 5, n.3094 del 19/11/2015, Arnoldo, Rv. 266052-01; Sez. 5, n. 38239 del 06704/2016, Gallo, Rv. 267787-01; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554-01; -Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017, Spina, I2v. 272438-01).

Il ricorrente anche in questo caso non si è confrontato con gli esiti del giudizio e con le motivazioni rese dalla Corte di appello quanto alla ritualità della rinuncia (che non risultava a conoscenza dell'imputato, né conosciuta del giudice prima dell'udienza).

Occorre inoltre considerare come dalla stessa allegazione del ricorrente non sia emerso alcun concreto pregiudizio per la difesa in favore del ricorrente (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872-01).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 Maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice monocratico presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Pellegrino era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.; secondo la difesa nel caso in argomento non può dirsi accertato l'elemento soggettivo del reato; la circostanza che l'imputato si sia dato alla fuga non può essere ritenuta rilevante quanto alla consapevolezza della provenienza illecita della merce esposta per la vendita. Con ulteriore doglianza, articolata nell'ambito del medesimo motivo, il ricorrente ha chiesto che venga in subordine applicata l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tenendo conto della situazione di svantaggio sociale nella quale si era trovato al momento dell'accertamento e proponendo così una diversa quantificazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 107 cod. proc. pen., risultando la sentenza affetta da una nullità di ordine generale; il difensore aveva depositato formale rinuncia al mandato in data 06/09/2021, ciò nonostante il "Tribunale partenopeo disattendeva completamente la volontà dello scrivente difensore di rinunciare al mandato difensivo ed emetteva la sentenza di cui in premessa"; risultava dunque violato il diritto ad una difesa tecnica del Pellegrino pur in presenza del difensore precedentemente nominato. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha chiesto che [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.2. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255558-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel proporre un'evidente lettura alternativa a quella fornita dal giudice di merito (quanto all'elemento soggettivo ed alla ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., profilo questo tra l'altro non devoluto in sede di appello), non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, che tra l'altro richiama in modo ampio ed articolato la valutazione conforme del giudice di primo grado. La stessa formulazione del primo motivo, cori la quale si contesta genericamente la ricorrenza di un vizio della motivazione e contestualmente una violazione di legge, evidenzia la genericità predetta, atteso che secondo orientamento della giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 506, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto i diversi vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01). Nel caso concreto il ricorrente non solo non specifica il dedotto vizio della motivazione in termini analitici e puntuali mediante confronto concreto con le argomentazioni della sentenza, chiarendo il tipo di vizio dedotto, ma evoca congiuntamente il vizio di violazione di legge, senza alcuna ulteriore specificazione, di fatto proponendo una lettura alternativa dell'insieme degli elementi emersi a carico del Pellegrino nel corso di un univoco esito dell'attività dibattimentale.3. Ricorre poi quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente una c.d. doppia conforme; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). 4. In particolare, occorre rilevare che il primo motivo di ricorso è del tutto generico e non correlato con la motivazione argomentata, logica e del tutto priva di aporie della Corte di appello. In concreto nella sua articolazione si presenta, quanto all'asserita mancanza di accertamento dell'elemento soggettivo del tutto reiterativo del motivo di appello, senza confrontarsi con il portato della motivazione della sentenza impugnata. In tal senso si deve ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle dogllianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, quando non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Il giudice di appello, richiamando la conforme conclusione del giudice di primo grado, ha ricostruito elementi significativi e univoci a carico del Pellegrino quanto alla detenzione per la vendita di materiale evidentemente contraffatto, di evidente provenienza delittuosa in mancanza di qualsiasi valida allegazione o giustificazione quanto ad un eventuale legittimo possesso di tali beni. La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 5227:L del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). In presenza dunque di una serie di elementi significativi, come luogo, modalità della detenzione del bene, caratteristiche del bene stesso, mancanza di documentazione giustificativa quanto alla provenienza dei beni, il silenzio dell'imputato rappresenta uno degli elementi che convergono in modo univoco a rappresentare la piena responsabilità dello stesso. Tali elementi sono stati considerati in modo conforme sia dal giudice di primo che di secondo grado al fine di ricostruire la piena riferibilità della condotta al Pellegrino anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, essendo emersa la piena consapevolezza, in mancanza di qualsiasi giustificazione, della detenzione di beni al di fuori delle regole di ordinaria circolazione degli stessi (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotto, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bartolini, Rv. 268085-01; Sez. 2, n.41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718-01). Come già evidenziato la seconda doglianza articolata all'interno del primo motivo è inammissibile non essendo stato il tema, relativo alla possibile configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, cpv., cod. pen., oggetto dei motivi di appello. 5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel sostenere - tra l'altro con evidenti refusi e mediante un improprio richiamo alla decisione del "Tribunale partenopeo", piuttosto che della Corte di appello - l'asserita violazione dell'art. 107 cod. proc. pen., attesa la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il ricorrente non si confronta con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito, secondo il quale la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso al nuovo difensore nominato (Sez.6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093-01). Si è conseguentemente chiarito che nessun vulnus può discendere dal fatto che nelle more della decorrenza del termine a difesa la parte sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale. (Sez. 5, n. 38944 del 13/04/2015, Lico, Rv. 265503- 01; Sez. f. , n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701-01; Sez. 5, n.3094 del 19/11/2015, Arnoldo, Rv. 266052-01; Sez. 5, n. 38239 del 06704/2016, Gallo, Rv. 267787-01; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554-01; -Sez. 5, n. 5816 del 10/10/2017, Spina, I2v. 272438-01). Il ricorrente anche in questo caso non si è confrontato con gli esiti del giudizio e con le motivazioni rese dalla Corte di appello quanto alla ritualità della rinuncia (che non risultava a conoscenza dell'imputato, né conosciuta del giudice prima dell'udienza). Occorre inoltre considerare come dalla stessa allegazione del ricorrente non sia emerso alcun concreto pregiudizio per la difesa in favore del ricorrente (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872-01). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 Maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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