CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - condannato, con rito abbreviato, per 16 furti e tentati furti aggravati in abitazione, in continuazione tra loro, alla pena di cinque anni e dieci mesi, così rideterminata la sanzione in appello - sono inammissibili perché manifestamenti infondati e generici, in quanto volti a denunciare la mancanza di adeguata motivazione circa il trattamento sanzionatorio, invece congruamente determinato, in considerazione del fatto che esso è ben lontano dal superare la media edittale della pena prevista per l'ipotesi base, aumentata per i 15 delitti in continuazione; nonché la misura degli aumenti disposti con la continuazione criminosa, che ritiene eccessiva, non tenendo conto, ancora una volta, della gravità edittale dei reati posti in continuazione e del loro cospicuo numero. 2. Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente con cui si contesta l'assegnazione alla Settima Sezione penale e le ragioni di inammissibilità e si ribadiscono le ragioni di ricorso, nei termini già valutati inammissibili. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottob