CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20623/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]'COOPERATIVA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLOCESTER;- controricorrente -Numero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/20262026 avverso la sentenza n. 852/2023 della CORTENumero di raccolta generale 20623/2026D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2024 Data pubblicazione 18/06/20262650 R.G.N. 662/2020;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], assunto nel 1995 alle dipendenze di Banca di CreditoCooperativo di Venezia, Padova e Rovigo (BCC del Veneziano poi fusa perincorporazione in [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]) progressivamenteinquadrato sino alla qualifica dirigenziale (riconosciuta dal 1° gennaio 2013), hasvolto nel tempo funzioni apicali nell’area finanza, con responsabilità dicoordinamento dei settori tesoreria, titoli e controllo di gestione.2. A seguito del collocamento dell’istituto in amministrazione straordinaria, nel2013, la datrice di lavoro disdettava il contratto collettivo regionale applicato alrapporto, disponendo, con effetto dal 1° gennaio 2014, l’applicazione del CCNLriassorbibile volto a compensare il differenziale retributivo.3. Nel medesimo contesto, in data 1° aprile 2014, veniva stipulato un accordosindacale di solidarietà, intervenuto nell’ambito della procedura prevista dall’art.22 del CCNL di settore, che comportava una riduzione del trattamento economicoper il personale aziendale; accordo del quale il lavoratore veniva reso edotto e chetrovava applicazione anche nei suoi confronti.4. Successivamente, nel quadro di un più ampio processo di riorganizzazionesocietaria culminato nella fusione dell’istituto in [OSCURATO:PERSONA],con prosecuzione dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. a decorrere dal1° gennaio 2017, il dott. [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva in sede protetta, in data 15 febbraio2017, un accordo individuale con il quale accettava l’assegnazione a mansioni diresponsabile della finanza, pianificazione e controllo di gestione, coninquadramento nel livello di quadro direttivo di quarto livello.5. All’esito di una ulteriore riorganizzazione aziendale intervenuta nel 2018, illavoratore veniva quindi destinato al ruolo di responsabile dell’ufficio sviluppo eraccolta, con compiti di coordinamento dell’attività commerciale dell’istituto,estesa a numerose filiali.6. Ritenendo tale assegnazione lesiva della propria professionalità e inviolazione delle pattuizioni intercorse, il dott. [OSCURATO:PERSONA] contestava il dedottodemansionamento e, in data giugno 2018, rassegnava le dimissioni per giustaNumero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 20623/2026causa, instaurando successivamente un nuovo rapporto di lavoro presso altroData pubblicazione 18/06/2026istituto di credito.7. Il lavoratore adiva quindi il Tribunale di Padova, deducendo l’illegittimitàdella riduzione retributiva, la nullità degli accordi intervenuti, nonché l’esistenza diun demansionamento e di una giusta causa di dimissioni, con conseguenterichiesta di differenze retributive e risarcimento dei danni. Il giudice di primo gradoaccoglieva solo in parte le domande, limitatamente al riconoscimento di differenzeretributive parametrate al trattamento in godimento al 31 dicembre 2013,rigettando per il resto le pretese.8. La Corte d’appello ha ritenuto infondato l’appello principale proposto daldipendente, atteso che: (i) l’accordo di solidarietà del 1.4.2014 è vincolante ancheper i dirigenti, essendo stato sottoscritto da organizzazioni sindacalirappresentative della categoria ed essendo giustificato dal contesto di crisiaziendale; (ii) è legittimo l’accordo individuale del 2017, stipulato in sede protetta,che ha comportato il demansionamento, in quanto funzionale alla conservazionedel posto di lavoro; (iii) è insussistente il dedotto demansionamento successivo,risultando le nuove mansioni compatibili con l’inquadramento di quadro direttivoIV livello e conformi all’art. 2103 c.c.; (iv) difetta la prova del danno e,conseguentemente, la giusta causa delle dimissioni.9. È stato ritenuto fondato, invece, l’appello incidentale della società,dovendosi escludere il diritto alle differenze retributive, essendo legittima, in casodi successione di contratti collettivi, la modifica anche peggiorativa del trattamentoeconomico, in difetto di diritti quesiti, non incorporandosi le clausole collettive nelcontratto individuale e operando il rinvio ad esse come rinvio mobile.10. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] societàcooperativa. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1. cod. proc. civ.11. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ., si deduce laviolazione e falsa applicazione: dell’art. 2103 c.c., per violazione del principio diirriducibilità della retribuzione; degli artt. 1321 e ss. c.c., in ragione della violazionedei principi che qualificano l’autonomia collettiva come autonomia privata; degliartt. 1366 e ss. c.c. per violazione dei principi relativi all’interpretazione deicontratti; dell’art. 2113 c.c. per violazione del principio di inderogabilità deitrattamenti previsti dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro;dell’art. 2113 c.c. per inosservanza del principio di inderogabilità dellaNumero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/2026contrattazione collettiva. La Corte d’Appello avrebbe ritenuto legittima la riduzioneNumero di raccolta generale 20623/2026retributiva dal 1° gennaio 2014 per effetto della sostituzione del CCRL Sinadi conData pubblicazione 18/06/2026il CCNL Federcasse, escludendo la sussistenza di diritti quesiti in quanto il contrattocollettivo costituisce fonte eteronoma non incorporata nel contratto individuale.Tale decisione violerebbe l’art. 2103 cod.civ., poiché non considera la diversanatura delle componenti retributive né la garanzia di irriducibilità dellaretribuzione, operante con riferimento alla quota compensativa delle qualitàprofessionali essenziali delle mansioni svolte.2. 1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (vd. Sez. n. 9136 del2024), secondo cui il lavoratore non può pretendere di mantenere comedefinitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da fonte collettivache più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva, ciò in quantole disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale,ma operano dall'esterno come fonte eteronoma, concorrente con la fonteindividuale.3. Cass. n. 13960 del 19/06/2014, ha affermato che nell'ipotesi disuccessione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sonoammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratorepossa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonioun diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto ledisposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contrattiindividuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento,concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sonosuscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole(art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale,(cui adde sentenza n. 21234 del 10/10/2007).4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha puntualmente accertato lafonte contrattuale collettiva del trattamento retributivo goduto dal ricorrente sinoal 1°gennaio 2014 (vd. pag. 17 della sentenza impugnata), come emerso dalladisamina della lettera di assunzione e dalle successive missive di riconoscimentodell’inquadramento di quadro e dirigente.5. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione: dell’art. 2103, co. 6 e precisamente dei requisiti di validità degliaccordi di dequalificazione consensuale; dell’art. 2113, co. 4 c.c.; dell’art. 2112c.c. per erronea applicazione dei principi alla fattispecie concreta. la Corted’Appello non avrebbe considerato che l’accordo medesimo è stato stipulato pressola sede della Banca, e poi semplicemente “siglato e ratificato in sede protetta”;Numero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 20623/20265.1. Il motivo è inammissibile giacché introduce, per la prima volta, inData pubblicazione 18/06/2026sede di legittimità una quaestio facti, l’essere stato l’accordo di demansionamentoconcertato al di fuori della sede protetta ed addirittura nella sede aziendale, maiaffermata in precedenza. Anzi, alla pagina 14 del ricorso in appello, lasottoscrizione in sede sindacale è espressamente data per ammessa (“[…] Orbene,se è pur vero che l’accordo di demansionamento è stato siglato e ratificato in sedeprotetta è anche vero che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto delle ragioniche hanno portato il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a siglare tale accordo in ragione della particolaresituazione lavorativa).5.2. Ciò evidenziato, va dato atto che la motivazione della Corte d’appello(sul punto pienamente conforme a quella del Tribunale) ha ravvisato i presuppostiapplicativi richiesti dalla legge e indicati nell’accordo di demansionamento,riferendosi (alla pagina 14) alle prospettive di forte riduzione del numero deidipendenti pari a 50/60 dipendenti e al ricorso a forme di flessibilità d’orario dilavoro, all’esito della operazione di fusione tra BCC del Veneziano e [OSCURATO:PERSONA].Ciò per l’imponente incidenza dell’onere complessivo del personale sul totale deicosti operativi.6. Con il terzo motivo, di deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra leparti, e cioè la rappresentatività dell’associazione DirCredito della categoria deiQuadri direttivi e dei dipendenti aree professionali, con conseguente erroneitàdella pronuncia in punto di applicabilità al caso sub iudice dell’accordo di solidarietàex art. 22 del CCNL 21 dicembre 2012.7. La Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la trattenuta sulla retribuzioneoperata da BCC del Veneziano nei confronti dell’allora Dirigente dott. [OSCURATO:PERSONA], inragione dell’accordo di solidarietà ex art. 22 del CCNL per i [OSCURATO:PERSONA] ed ilpersonale delle [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della mera sottoscrizione delsuddetto accordo da parte dell’associazione DirCredito FD senza curarsi dellacircostanza che tale sigla sindacale sia rappresentativa del “personale direttivo”,da intendersi come inclusivo solo, o quantomeno in prevalenza, di impiegatidirettivi e quadri.7.1. Il motivo non è ammissibile; come è noto, l’utile invocazione delvizio di motivazione postula che il ricorrente indichi con precisione quale sia lospecifico fatto storico decisivo oggetto di omissione. La censura in sede dilegittimità di tale vizio è inammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l'omesso esame dielementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esamedi un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunqueNumero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/2026preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto diNumero di raccolta generale 20623/2026tutte le risultanze probatorie (Sez. n. 14324 del 09/07/2015, Rv. 636037 – 01).Data pubblicazione 18/06/2026Nella specie, alla pagina 11, la Corte territoriale ha dato atto che DirCredito,organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti delle banche di creditocooperativo (cfr. dichiarazione rilasciata dalla stessa organizzazione sindacale)aveva partecipato alla stesura dell’accordo del 1° aprile 2014 e che dei contenutidell’accordo il ricorrente era stato informato con comunicazione del 16 aprile 2014.Lo stesso non aveva mai disconosciuto il consenso individuale e anzi dall’efficaciadi tale accordo aveva fatto derivare il presupposto per la domanda risarcitoria aseguito del demansionamento.7.2. A fronte di tale affermazione, considerato quanto era stato acquisitoagli atti del giudizio, il motivo lamenta una motivazione al più ellittica e nonpienamente accurata sul punto, vizio estraneo al disposto dell’art. 360, commaprimo n.5) cod.proc.civ.8. Con il quarto e il quinto motivo, ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,si deduce che la Corte d’Appello abbia omesso la disamina di un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione fra le parti, consistente nel confronto tral’organigramma aziendale precedente e quello successivo alla data dell’ 11 gennaio2018 dal quale si evince il ruolo assegnato al lavoratore e che consentirebbe direndersi conto del ricorrere del denunciato demansionamento che avevadeterminato la giusta causa di dimissioni.9. Anche tali due motivi non superano il vaglio di ammissibilità, perché nonindividuano il fatto storico decisivo omesso a cui ricollegare inevitabilmente l’esitodella decisione adombrato. La sentenza impugnata, sul punto, ha reso una realemotivazione posto che ha ritenuto insussistente il dedotto demansionamentosuccessivo, risultando le nuove mansioni compatibili con l’inquadramento diquadro direttivo IV livello e conformi all’art. 2103 c.c. a fronte di allegazione deltutto generica sui contenuti dequalificanti delle nuove mansioni attribuite aldipendente.10. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono lasoccombenza nella misura liquidata in dispositivo.11. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13.Numero registro generale 22540/2024Numero sezionale 2650/2026Numero di raccolta generale 20623/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4500,00 percompensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misuradel 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così è deciso il 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]