CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, essendo a tal fine sufficiente l'avvenuto allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto che il motivo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello sottolineato la non occasionalità del fatto, circostanza di per sé ostativa a prescindere dall'offensività della condotta; ritenuto che le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle generiche sono manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente argomentato ed essendo generiche le doglianze sollevate dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente