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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02399/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Livorno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Livorno che, in data 1/6/2022, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Le censure formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate.

La Corte di merito ha congruamente chiarito le ragioni che fondano il diniego dell'invocata mitigazione sanzionatoria, avendo (pag. 3) richiamato i precedenti specifici che militano, nonostante la giovane età, a carico del prevenuto e la commissione anche in epoca successiva ai fatti a giudizio di nuovo illeciti, a dimostrazione di un giudizio personologico di sfavore che ha comportato la recessività degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Livorno il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Livorno che, in data 1/6/2022, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Le censure formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha congruamente chiarito le ragioni che fondano il diniego dell'invocata mitigazione sanzionatoria, avendo (pag. 3) richiamato i precedenti specifici che militano, nonostante la giovane età, a carico del prevenuto e la commissione anche in epoca successiva ai fatti a giudizio di nuovo illeciti, a dimostrazione di un giudizio personologico di sfavore che ha comportato la recessività degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris