CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso7621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’.avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 8 4 0 /201 9 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,depositata in data 03/12/2019 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] TRONCONEche ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori presenti; RILEVA Conricorso del 24.11.1981 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il P retore di Venosa, spiegando nei loro confronti denuncia di nuova opera e chiedendo la sospensione dei lavori da essi intrapresi. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e deducendo che le opere erano già state ultimate. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudizio veniva cancellato dal ruolo per inattività delle parti ex art. 309 c.p.c. Con ricorso del 15.11.1989 esso veniva riassunto ad istanza dell’originario ricorrente ed il Pretore, con sentenza n. 33/1995, si dichiarava incompetente per materia, compensando le spese. Con atto di citazione notificato il 29.5.1996 il giudizio veniva riassunto innanzi il Tribunale di Melfi, che con sentenza non definitiva, n. 20/2000, rilevava che il giudizio di prime cure era stato ritualmente riassunto mediante notificazione eseguita nei confronti del procuratore dei convenuti, presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in difetto di elezione di domicilio nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario ed accoglieva parzialmente la domanda, ordinando al Capursi ed alla Metta l’arretramento della sopraelevazione da essi realizzata sino al rispetto della distanza di 10 metri dalla proprietà dell’Amico, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio relativamente alle altre domande. In data 20.4.2006 si costituiva per i convenuti il nuovo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva l’intervenuta estinzione del giudizio, in conseguenza del fatto che gli originari difensori del Capursi e della Metta si erano cancellati dall’albo, onde le notificazioni, eseguite nei loro confronti, degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano da ritenere tamquam non esset. Con sentenza definitiva n. 364/2008 il Tribunale di Melfi rigettava l’eccezione di estinzione, ritenendole coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 20/2000, accoglieva le residue domande dell’Amico e regolava le spese. Con la sentenza impugnata, n. 840/2019, la Corte di Appello di Potenza rigettava sia il gravame principale, interposto da [OSCURATO:PERSONA] averso le due decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal giudice di prime cure, che quello incidentale spiegato invece dall’originario attore Amico. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, inammissibile l’appello proposto avverso la decisione non definitiva n. 20/2000, poiché la stessa era stata notificata, unitamente al relativo atto di precetto, in data 19.2.2004 ed il nuovo procuratore dell’appellante non aveva tempestivamente proposto riserva di appello, né con la sua comparsa di costituzione del 20.4.2006, né alla prima udienza successiva del 5.9.2006, ma soltanto alla successiva udienza del 13.6.2006, quando si era ormai prodotta la decadenza di cui all’art. 340 c.p.c. Riteneva altresì infondata la doglianza concernente l’estinzione del giudizio, poiché l’attore aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo, rappresentato dalla cancellazione dall’albo dei procuratori costituiti per i convenuti, soltanto in data 9.5.2006, quando il nuovo difensore dei predetti aveva comunicato l’evento anzidetto. Poiché in quel momento la parte era già assistita da nuovo procuratore, l’evento interruttivo non si era prodotto, essendo stata comunque assicurata la difesa tecnica. La Corte di Appello riteneva altresì l’appellante decaduto dal diritto di proporre contestazioni alla C.T.U., perché queste ultime avrebbero dovuto essere proposte dalla parte interessata nella prima difesa utile, in ossequio alla previsione di cui all’art. 157, secondo comma, c.p.c. Ed infine, il giudice del gravame riteneva corretta la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, alla luce dei “giusti motivi”ravvisati dal Tribunale. La Corte distrettuale, dunque, rigettava sia il gravame principale che quello incidentale, compensando le spese anche del giudizio di appello. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi “avente causa” di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per i rigetto del ricorso . La part e ricorrent e ha depositato memoria. E’comparso all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nelle proprie conclusioni , invocando il rigetto del ricorso. Con il primomotivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame interposto avverso la sentenza non definitiva n. 20/2000, senza considerare che il Capursi (dante causa dell’odierna ricorrente) aveva espressamente dichiarato, nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, la suarinuncia alla relativa impugnazione. Con il secondo motivo, invece, la ricorrentesi duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe omesso di esaminare i motivi di gravame proposti dal Capursi, dichiarando inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza n. 20/2000, senza considerare che la stessa sarebbe stata dichiarata inesistente dalla successiva decisione del Tribunale di Melfi n. 14/2010. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt.82 e 301 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che le notificazioni degli atti di riassunzione del giudizio di prime cure erano state erroneamente eseguite nei confronti di procuratori cancellati dall’albo e quindi privi dello ius postulandi. Con il quarto motivo, viene altresì denunziata la violazione degli artt. 309, 181, 307, 83 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prima riassunzione del giudizio a suo tempo introdotto dinanzi il Pretore di Venosa era avvenuta con ricorso depositato entro il termine di un anno, ma notificato dopo lo spirare di quest’ultimo. Stante la natura decadenziale del termine predetto, la riassunzione avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva, con conseguente nullità di ogni atto successivo. Ed infine, con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 160, 125 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del ricorso in riassunzione, eseguita dall’Amico alle parti convenute presso la cancelleria della Pretura di Venosa, in assenza di domicilio eletto nel territorio di competenza di detto ufficio giudiziario, senza considerare che le stesse, in quanto non assistite, in quel momento, da difesa tecnica, avrebbero dovuto essere considerate contumaci, e dunque avrebbero avuto diritto di ricevere la notificazione dell’atto di riassunzione nel loro domicilio o nella loro residenza. Le censure in esame, tutte attinenti a vario titolo allo svolgimento dell’articolata vicenda processuale che ha caratterizzato il lungo giudizio di merito, impongono l’esame del fascicolo di ufficio, la cui trasmissione è stata ritualmente chiesta da partericorrente ai sensi di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c. Ciò anche in considerazione del fatto che la sentenza impugnata non contiene la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti in grado di appello, il cui esame è necessario per procedere allo scrutinio, in particolare, delle doglianze proposte con il primo ed il secondo motivo di ricorso. Si rende pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di procedere all’acquisizione del fascicolo di ufficio dell’intero giudizio di merito. P.Q.M la Corte rinvia la causaa nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di a