Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25890/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia delle entrate, in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2898/02/23 depositata il 13/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2898/02/23 del 13/11/2023 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito SdT) avverso lasentenza n. 4604/02/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diCosenza (di seguito CGT1), che aveva a sua volta rigettato il ricorso dellaNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamentoconcernenti l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommessesportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativamenteagli anni d’imposta 2014 e 2015.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa,l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di una verificaeffettuata nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di TraffaGiuseppina, la quale esercitava, senza il possesso delle prescritteconcessioni, autorizzazioni o licenze, ex art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773 ([OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA] - TULPS), l’attività diaccettazione e raccolta di scommesse per conto del bookmaker esteroSogno di [OSCURATO:PERSONA]., società maltese anch’essa priva di concessione edautorizzazione ad operare in Italia.2.

SdT impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a complessivi dieci motivi, di cui tre definiti preliminari e settedefiniti di merito.3.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resistevacon controricorso proposto unitamente all’Agenzia delle entrate (di seguitoAE).4.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del24/01/2026 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5.

Con istanza del 08/03/2026 la ricorrente chiedeva la decisione delricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorsoproposto da AE, la quale non era parte del giudizio di appello.2.

Con il primo motivo (indicato in ricorso come primo motivopreliminare), si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento perviolazione e/o falsa applicazione del Reg.

CE n. 2020/1784 e dell’art. 24Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026Cost. in merito all’illegittimità degli atti impositivi in questione permancata traduzione in lingua inglese.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'attoimpositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario,dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivonel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.2.3.

La questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendoonere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni diavere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto; il che postula chelo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stessoesigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare allacircostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria linguadi origine.2.4.

Tale profilo non è stato coltivato dalla ricorrente, che si è limitataad una contestazione generica sul punto; del resto, identica questione ègià stata esaminata più volte da questa Corte (si veda, da ultimo, Cass. n.3052 del 06/02/2025; Cass. n. 9891 del 16/04/2026), la quale ha esclusoche la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportareuna lesione del diritto di difesa del bookmaker straniero, in quanto lostesso, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione inItalia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del meritole proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata conl'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'attoimpositivo ad essa notificato.3.

Con il secondo motivo (secondo motivo preliminare), si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullità dellasentenza e del procedimento - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - irragionevolezza - difetto di motivazione eistruttoria - sussistenza - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 eNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/202653 Cost. - fatti sopravvenuti - sussistenza» per avere la CGT2 confermatola legittimità degli avvisi impugnati sebbene fosse erronea: 1) ladeterminazione della base imponibile, effettuata utilizzando il metodoinduttivo, non applicabile alle scommesse “virtuali”, anziché quelloanalitico e senza prendere in considerazione la prodotta documentazionecontabile e amministrativa denotante l’adempimento della obbligazionetributaria; 2) l'individuazione dell’aliquota dell’imposta unica da applicare.3.1.

Con il quarto motivo (primo motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «lanullità della sentenza e del procedimento - la verifica subita dalcontribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado - erroneità infatto e in diritto - irragionevolezza della sentenza - difetto di motivazionedell’atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. -violazione del principio del contraddittorio tra P.A. e cittadino - violazionedell’art. 97 Cost. - difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3, 23, 24, e 53 Cost. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 del DPR n. 66/2002 - tenuta e conservazione delladocumentazione contabile - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - non debenza delle somme richieste negli attiimpugnati - eccesso di potere per incompetenza dell’amministrazioneresistente».3.2.

In particolare, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degliimpugnati avvisi sebbene l’Ufficio abbia determinato la base imponibile,utilizzando il metodo induttivo, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, senzaprendere in considerazione i reports e la documentazione utile per ladeterminazione dell’imposta dovuta prodotta in giudizio dalla contribuente.3.3.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragionidi connessione e vanno disattesi.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20263.4.

Sotto il profilo del computo dell’imposta dovutaall’Amministrazione dei monopoli, per i soggetti che svolgono un’attivitàverificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pursvolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite altotalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’impostaunica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibilericostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base dielementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria(e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazionedell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimoprevisto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr.Cass. n. 9347 del 13/04/2026).3.4.1.

Per i soggetti irregolari, per i quali non sia stato possibilericostruire la base imponibile, si procede secondo i seguenti criteri (cfr.Cass. n. 5924 del 16/03/2026): a) per gli anni d’imposta antecedenti al2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota«massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 deldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»; b) per gli anni d’impostadal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibileforfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, conl'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), delNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014.3.5.

Nel caso di specie, è del tutto pacifico, nonché accertato dallaCGT2, che la raccolta realizzata da SdT sia irregolare e avvenuta senzaalcun collegamento al totalizzatore nazionale.

Ne consegue la legittimaapplicazione, da parte dell’Ufficio, del metodo induttivo di determinazionedell’imposta, secondo le modalità correttamente indicate dalla sentenzaimpugnata, nel pieno rispetto dei principi più sopra evidenziati, trattandosidegli anni d’imposta 2014 e 2015.3.6.

In proposito, la determinazione induttiva dell’imposta non puòritenersi di per sé illegittima per non avere l’Ufficio esaminato i documentiprodotti dai ricorrenti sul presupposto di una contabilità irregolare.

Inprimo luogo, le contestazioni dei ricorrenti sembrano rivolgersi non già allasentenza impugnata, ma semmai all’avviso di accertamento e, peraltro,sono prive della necessaria specificità, essendo del tutto generico ilriferimento alla copiosa documentazione prodotta, non riprodotta inricorso e nemmeno allegata.

Secondariamente, la CGT2 ha provveduto aduna compiuta e approfondita analisi della documentazione prodotta, sicchéla richiesta di rivalutazione di detta documentazione implica unacontestazione del merito della sentenza impugnata ed è, come tale,inammissibile.3.7.

Né la determinazione induttiva dell’imposta può ritenersi di per séillegittima per non avere la CGT2 esaminato i documenti prodotti dairicorrenti sul presupposto di una contabilità irregolare.

Le contestazioni deiricorrenti si rivolgono non già alla sentenza impugnata, ma semmaiall’avviso di accertamento e, in ogni caso, il ricorso dei ricorrenti è deltutto privo della necessaria specificità, essendo del tutto generico ilriferimento alla copiosa documentazione prodotta, non riprodotta inricorso e nemmeno allegata, oltre che ritenuta insufficiente dal giudice diappello.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20264.

Con il terzo motivo di ricorso (terzo motivo preliminare), sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, sotto il profilodell’onere della prova nel processo tributario a carico dell’Amministrazionefinanziaria, quale disposizione a carattere procedimentale, applicabile atutti i procedimenti in corso.4.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.2.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che la CGT2 non affronta laquestione e i ricorrenti non hanno comprovato di avere proposto la stessanei gradi di merito.

Inoltre, la censura difetta all’evidenza di specificitàanche in relazione all’impatto di tale norma sull’onere della provadell’Ufficio.4.3.

Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che taledisposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficaciaretroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato inmateria di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversadecorrenza (Cass. n. 16493 del 2024; Cass. n. 27540 del 2024).4.4.

Ne consegue che la norma richiamata non si applica al presenteprocedimento, iniziato in primo grado nel 2020, come evincibile dalcontroricorso.5.

Con il quinto motivo di ricorso (secondo motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dellaConvenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delle doppieimposizioni per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi inquestione sebbene l’imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta néda parte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territoriale,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026stante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità dellagiurisdizione tributaria italiana, né da parte del CTD per mancanza delpresupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell’applicabilità deltributo.5.1.

Con il sesto motivo di ricorso (terzo motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 504 del 1998, incombinato con gli artt. 25 Cost., 1, 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212,nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l.n. 220 del 2010, quale disposizione interpretativa (“si interpreta nel sensoche”) dell’art. 3 della l. n. 504 del 1998 e, pertanto, provvista di efficaciaretroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all’entratain vigore della legge di stabilità).

Al riguardo, ad avviso della ricorrente, laCGT2 avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene ilsoggetto passivo d’imposta non potesse essere individuato in un soggettoestraneo alla gestione delle scommesse (rectius, gestore del rischio),come il CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e la solidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata esclusa dal nuovo regimeimpositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza delle modificheapportate dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 –Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul “Margine”(giocato – vinto = utile) anziché sulla “Raccolta”, con trasformazioneradicale della natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta,appunto sull'utile del bookmaker.5.2.

Con il settimo motivo di ricorso (quarto motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, della l. n.190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT2 confermato gli avvisiimpugnati sebbene - in forza dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 delNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20262014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015)emanato per “assicurare parità di condizioni competitive” tra impresemunite di concessione e imprese operanti senza concessione - la posizionedel bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittima inquanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italianoautorizzato il bookmaker comunitario (privo di concessione italiana, matitolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri.

Daqui la mancata configurazione del reato penale o amministrativo conconseguente inoffensività dell'attività del bookmaker (a mezzo dei suoicentri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vistadell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrativepubbliche e confermato dal parere del Consiglio di Stato reso in data 8luglio 2020 (numero affare 00748/2020), ma anche sotto il profilotributario (in precedenza il bookmaker sarebbe stato discriminato sia dalfatto che non sussistevano concessioni per il cd.

Gioco virtuale, sia dalbando di gara “Monti” 2012 in quanto illegittimo e discriminatorio).5.3.

I motivi secondo, terzo e quarto di merito - da trattarecongiuntamente concernendo tutti i presupposti dell’imposta unica sullescommesse vanno disattesi.5.4.

Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra letante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021,9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021,9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n.6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione delsistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro,precisato che:- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti,restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà diprestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso chesiano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualitàantecedenti al 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa per le annualità a partire dal 2011;- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.5.5.

Né si può ritenere che la disciplina dell’emersione di cui alla l. n.190 del 2014 abbia eliminato il presupposto dell’imposta od escluso gliobblighi tributari, operando la censura un’impropria commistione tra ilpiano amministrativo e quello tributario, sicché, in parte qua, la stessa èinammissibile, ponendo una questione priva di rilievo.6.

Con l’ottavo motivo di ricorso (quinto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026n. 472 e dell’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 per non avere laCGT2 annullato le sanzioni.6.1.

Il motivo è infondato.6.2.

Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria«è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza edunivocamente, al termine di un procedimento interpretativometodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specieè sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole deldiritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e nonpuò essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimieffetti.

Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva puòessere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fattiindice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa dellanorma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato dellaformula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioniamministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassiamministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) lamancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione dilegittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa eorientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicativedi norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n.15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082del 09/12/2019).6.3.

Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza dellaCorte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla lucedella disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolgel'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, conconseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante unproprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur seprivo di concessione.6.4.

La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letteraledella disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel sensoche, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).6.5.

In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava aduna duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20266.6.

Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocatanel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (il 2014 e il 2015) successivial 2011.7.

Con il nono motivo di ricorso (sesto motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione deiprincipi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione finanziarianonché degli artt. 24 Cost. e 12 della l. n. 212 del 2000.

Al riguardo, nelcaso di specie, il principio in esame non avrebbe trovato effettivaprima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, esso non era statoimprontato ai principi di imparzialità, efficienza, buon andamento eterzietà in quanto i soggetti ricorrenti avevano da sempre avuto un unicosoggetto interlocutore (l'ADM di [OSCURATO:PERSONA]).

Ciò valeva ad avvisodella ricorrente - anche in punto di legittimazione del suindicato Ufficio aricevere il rapporto, attesa la circostanza della identità e corrispondenzadel soggetto accertatore e dell’Autorità preposta a ricevere il rapportostesso, in manifesta violazione dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981,laddove, anche a garanzia dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti,prevede la terzietà dell'autorità preposta alla disamina degli scritti di cuialla menzionata norma.7.1.

Il motivo è inammissibile.7.2.

Va evidenziato ancora una volta che la CGT2 non ha affrontato laquestione e i ricorrenti non hanno comprovato di averla proposta nei gradidi merito.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20267.3.

Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che non siravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento inaugurato dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza 09/12/2015, n. 24823,secondo cui il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone incapo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare unprovvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specificaprescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invaliditàdell'atto; con la conseguenza che, fuori dal terreno dei tributi armonizzati,l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorioendoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le qualisiffatto obbligo risulti specificamente sancito.7.4.

L'imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è untributo armonizzato, il che impone anche di disattendere l'istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare ilfatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica deigiochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché ciò ha fatto soltanto al fine diverificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membripotessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattatiU.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 delTFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivirichiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dallelegislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati.7.5.

Quanto al risvolto interno del problema, da un lato, va osservatoche per il tributo in discorso il diritto nazionale non prevedeespressamente un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e,dall'altro lato, che nei confronti del bookmaker, l'accertamento si configuracome un cd. accertamento a tavolino, rispetto al quale è legittimo, ancheai fini del contraddittorio (in specie per le imposte dirette), che il primoNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026S.U. n. 24823 del 2015, cit.); già da tale fatto, dunque, derival'insussistenza di un obbligo generalizzato di redazione del processoverbale di constatazione, conclusione che questa Corte, del resto, haripetutamente ribadito, sottolineando che l’attività di controllodell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersicon la redazione di un processo verbale di constatazione (Cass. n. 16546del 27/04/2018; v. anche per una vicenda particolare Cass. n. 12094 del08/05/2019).7.6.

In ogni caso, la stessa ricorrente riconosce l’avvenutosvolgimento, nel caso di specie, del contraddittorio endoprocedimentalecon l’ADM (di [OSCURATO:PERSONA]) senza che incida sulla legittimità dellostesso l’evidenziata identità del «soggetto verificatore e accertatore»«13. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia digiochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventualiviolazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamentid'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposteo maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previstidalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighistabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochipubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il migliorraggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attivitàdi competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cuicircoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è statacommessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo.

Conprovvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti icasi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli ufficicentrali.15.

Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio deiNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026poteri ad essi conferiti dalle leggi in materia fiscale e amministrativa, gliappartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoassumono la qualità di agenti di polizia tributaria».8.

Con il decimo motivo di ricorso (settimo motivo di merito) si chiedea questa Corte la sospensione del giudizio ex art. 267 del TFUE e larimessione pregiudiziale alla CGUE affinché fornisca una chiarainterpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 del TFUE in relazionealla [OSCURATO:PERSONA] ex legge di stabilità n. 190 del 2014 che contienenorme emanate in violazione del principio di parità di trattamento,dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonchédella libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dellalibertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, conl'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasoridi conseguire una “regolarizzazione fiscale”, ottenendo la riduzione di unterzo dell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degliarticoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia digiochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione delprincipio di parità di trattamento, dell’obbligo di trasparenza, del principiodi certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, dellalibertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazionedei servizi (pagg.37-38 del ricorso).8.1.

Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizianella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessitàalcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia,neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedentestatuizione della Corte, esaustiva e completa.

In questi termini, in ordinealla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente, Cass. n.7673 del 2025; Cass. n. 20772 del 2024; Cass. n. 7481 del 2022).9.

In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della sola ADM (essendo inammissibile ilNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026controricorso depositato da AE), delle spese del presente giudizio,liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della litedi poco più di euro 12.000,00.9.1.

La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro 2.400,00, oltre alle spese diprenotazione a debito e alla somma di euro 2.400,00 a titolo diresponsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodella somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia delle entrate, in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2898/02/23 depositata il 13/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2898/02/23 del 13/11/2023 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito SdT) avverso lasentenza n. 4604/02/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diCosenza (di seguito CGT1), che aveva a sua volta rigettato il ricorso dellaNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamentoconcernenti l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommessesportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativamenteagli anni d’imposta 2014 e 2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa,l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di una verificaeffettuata nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di TraffaGiuseppina, la quale esercitava, senza il possesso delle prescritteconcessioni, autorizzazioni o licenze, ex art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773 ([OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA] - TULPS), l’attività diaccettazione e raccolta di scommesse per conto del bookmaker esteroSogno di [OSCURATO:PERSONA]., società maltese anch’essa priva di concessione edautorizzazione ad operare in Italia.2. SdT impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a complessivi dieci motivi, di cui tre definiti preliminari e settedefiniti di merito.3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resistevacon controricorso proposto unitamente all’Agenzia delle entrate (di seguitoAE).4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del24/01/2026 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 08/03/2026 la ricorrente chiedeva la decisione delricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del controricorsoproposto da AE, la quale non era parte del giudizio di appello.2. Con il primo motivo (indicato in ricorso come primo motivopreliminare), si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento perviolazione e/o falsa applicazione del Reg. CE n. 2020/1784 e dell’art. 24Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026Cost. in merito all’illegittimità degli atti impositivi in questione permancata traduzione in lingua inglese.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Nessuna specifica previsione normativa dispone che l'attoimpositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario,dovendosi, invero, presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivonel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto.2.3. La questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendoonere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni diavere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto; il che postula chelo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stessoesigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare allacircostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria linguadi origine.2.4. Tale profilo non è stato coltivato dalla ricorrente, che si è limitataad una contestazione generica sul punto; del resto, identica questione ègià stata esaminata più volte da questa Corte (si veda, da ultimo, Cass. n.3052 del 06/02/2025; Cass. n. 9891 del 16/04/2026), la quale ha esclusoche la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportareuna lesione del diritto di difesa del bookmaker straniero, in quanto lostesso, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione inItalia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del meritole proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata conl'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'attoimpositivo ad essa notificato.3. Con il secondo motivo (secondo motivo preliminare), si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullità dellasentenza e del procedimento - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - irragionevolezza - difetto di motivazione eistruttoria - sussistenza - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 eNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/202653 Cost. - fatti sopravvenuti - sussistenza» per avere la CGT2 confermatola legittimità degli avvisi impugnati sebbene fosse erronea: 1) ladeterminazione della base imponibile, effettuata utilizzando il metodoinduttivo, non applicabile alle scommesse “virtuali”, anziché quelloanalitico e senza prendere in considerazione la prodotta documentazionecontabile e amministrativa denotante l’adempimento della obbligazionetributaria; 2) l'individuazione dell’aliquota dell’imposta unica da applicare.3.1. Con il quarto motivo (primo motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «lanullità della sentenza e del procedimento - la verifica subita dalcontribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado - erroneità infatto e in diritto - irragionevolezza della sentenza - difetto di motivazionedell’atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. -violazione del principio del contraddittorio tra P.A. e cittadino - violazionedell’art. 97 Cost. - difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3, 23, 24, e 53 Cost. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 del DPR n. 66/2002 - tenuta e conservazione delladocumentazione contabile - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - non debenza delle somme richieste negli attiimpugnati - eccesso di potere per incompetenza dell’amministrazioneresistente».3.2. In particolare, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degliimpugnati avvisi sebbene l’Ufficio abbia determinato la base imponibile,utilizzando il metodo induttivo, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, senzaprendere in considerazione i reports e la documentazione utile per ladeterminazione dell’imposta dovuta prodotta in giudizio dalla contribuente.3.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragionidi connessione e vanno disattesi.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20263.4. Sotto il profilo del computo dell’imposta dovutaall’Amministrazione dei monopoli, per i soggetti che svolgono un’attivitàverificata e regolare, nonché per i soggetti in relazione ai quali, pursvolgendo attività irregolare (raccogliendo scommesse non affluite altotalizzatore nazionale ovvero sottraendo base imponibile all’impostaunica sui concorsi pronostici o sulle scommesse), sia stato possibilericostruire l’effettivo ammontare delle giocate effettuate sulla base dielementi documentali comunque reperiti dall’Amministrazione finanziaria(e, quindi, anche forniti dal contribuente), la determinazionedell’imponibile si effettua con il sistema di tassazione ordinaria da ultimoprevisto dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr.Cass. n. 9347 del 13/04/2026).3.4.1. Per i soggetti irregolari, per i quali non sia stato possibilericostruire la base imponibile, si procede secondo i seguenti criteri (cfr.Cass. n. 5924 del 16/03/2026): a) per gli anni d’imposta antecedenti al2016 trova applicazione il criterio stabilito dall’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, secondo il quale «(…) l’Ufficio dell’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la baseimponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato ilpunto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale», con applicazione dell’aliquota«massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 deldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504»; b) per gli anni d’impostadal 2016 in poi la determinazione dell'imposta si basa su un imponibileforfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuatanella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta daidati registrati nel totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, conl'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), delNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026d.lgs. n. 504 del 1998, secondo la previsione dell’art. 1, comma 644, lett.g), della l. n. 190 del 2014.3.5. Nel caso di specie, è del tutto pacifico, nonché accertato dallaCGT2, che la raccolta realizzata da SdT sia irregolare e avvenuta senzaalcun collegamento al totalizzatore nazionale. Ne consegue la legittimaapplicazione, da parte dell’Ufficio, del metodo induttivo di determinazionedell’imposta, secondo le modalità correttamente indicate dalla sentenzaimpugnata, nel pieno rispetto dei principi più sopra evidenziati, trattandosidegli anni d’imposta 2014 e 2015.3.6. In proposito, la determinazione induttiva dell’imposta non puòritenersi di per sé illegittima per non avere l’Ufficio esaminato i documentiprodotti dai ricorrenti sul presupposto di una contabilità irregolare. Inprimo luogo, le contestazioni dei ricorrenti sembrano rivolgersi non già allasentenza impugnata, ma semmai all’avviso di accertamento e, peraltro,sono prive della necessaria specificità, essendo del tutto generico ilriferimento alla copiosa documentazione prodotta, non riprodotta inricorso e nemmeno allegata. Secondariamente, la CGT2 ha provveduto aduna compiuta e approfondita analisi della documentazione prodotta, sicchéla richiesta di rivalutazione di detta documentazione implica unacontestazione del merito della sentenza impugnata ed è, come tale,inammissibile.3.7. Né la determinazione induttiva dell’imposta può ritenersi di per séillegittima per non avere la CGT2 esaminato i documenti prodotti dairicorrenti sul presupposto di una contabilità irregolare. Le contestazioni deiricorrenti si rivolgono non già alla sentenza impugnata, ma semmaiall’avviso di accertamento e, in ogni caso, il ricorso dei ricorrenti è deltutto privo della necessaria specificità, essendo del tutto generico ilriferimento alla copiosa documentazione prodotta, non riprodotta inricorso e nemmeno allegata, oltre che ritenuta insufficiente dal giudice diappello.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20264. Con il terzo motivo di ricorso (terzo motivo preliminare), sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, sotto il profilodell’onere della prova nel processo tributario a carico dell’Amministrazionefinanziaria, quale disposizione a carattere procedimentale, applicabile atutti i procedimenti in corso.4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.2. Sotto il primo profilo, va evidenziato che la CGT2 non affronta laquestione e i ricorrenti non hanno comprovato di avere proposto la stessanei gradi di merito. Inoltre, la censura difetta all’evidenza di specificitàanche in relazione all’impatto di tale norma sull’onere della provadell’Ufficio.4.3. Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che taledisposizione ha chiaramente natura sostanziale sicché non ha efficaciaretroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130 del2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettato inmateria di “disposizioni transitorie e finali”, non prevede una diversadecorrenza (Cass. n. 16493 del 2024; Cass. n. 27540 del 2024).4.4. Ne consegue che la norma richiamata non si applica al presenteprocedimento, iniziato in primo grado nel 2020, come evincibile dalcontroricorso.5. Con il quinto motivo di ricorso (secondo motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dellaConvenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delle doppieimposizioni per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi inquestione sebbene l’imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta néda parte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territoriale,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026stante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità dellagiurisdizione tributaria italiana, né da parte del CTD per mancanza delpresupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell’applicabilità deltributo.5.1. Con il sesto motivo di ricorso (terzo motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 504 del 1998, incombinato con gli artt. 25 Cost., 1, 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212,nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l.n. 220 del 2010, quale disposizione interpretativa (“si interpreta nel sensoche”) dell’art. 3 della l. n. 504 del 1998 e, pertanto, provvista di efficaciaretroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all’entratain vigore della legge di stabilità). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, laCGT2 avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene ilsoggetto passivo d’imposta non potesse essere individuato in un soggettoestraneo alla gestione delle scommesse (rectius, gestore del rischio),come il CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e la solidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata esclusa dal nuovo regimeimpositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza delle modificheapportate dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 –Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul “Margine”(giocato – vinto = utile) anziché sulla “Raccolta”, con trasformazioneradicale della natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta,appunto sull'utile del bookmaker.5.2. Con il settimo motivo di ricorso (quarto motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, della l. n.190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT2 confermato gli avvisiimpugnati sebbene - in forza dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 delNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20262014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015)emanato per “assicurare parità di condizioni competitive” tra impresemunite di concessione e imprese operanti senza concessione - la posizionedel bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittima inquanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italianoautorizzato il bookmaker comunitario (privo di concessione italiana, matitolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri. Daqui la mancata configurazione del reato penale o amministrativo conconseguente inoffensività dell'attività del bookmaker (a mezzo dei suoicentri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vistadell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrativepubbliche e confermato dal parere del Consiglio di Stato reso in data 8luglio 2020 (numero affare 00748/2020), ma anche sotto il profilotributario (in precedenza il bookmaker sarebbe stato discriminato sia dalfatto che non sussistevano concessioni per il cd. Gioco virtuale, sia dalbando di gara “Monti” 2012 in quanto illegittimo e discriminatorio).5.3. I motivi secondo, terzo e quarto di merito - da trattarecongiuntamente concernendo tutti i presupposti dell’imposta unica sullescommesse vanno disattesi.5.4. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra letante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021,9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021,9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n.6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione delsistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro,precisato che:- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti,restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà diprestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso chesiano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualitàantecedenti al 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa per le annualità a partire dal 2011;- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.5.5. Né si può ritenere che la disciplina dell’emersione di cui alla l. n.190 del 2014 abbia eliminato il presupposto dell’imposta od escluso gliobblighi tributari, operando la censura un’impropria commistione tra ilpiano amministrativo e quello tributario, sicché, in parte qua, la stessa èinammissibile, ponendo una questione priva di rilievo.6. Con l’ottavo motivo di ricorso (quinto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026n. 472 e dell’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 per non avere laCGT2 annullato le sanzioni.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria«è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza edunivocamente, al termine di un procedimento interpretativometodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specieè sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole deldiritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e nonpuò essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimieffetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva puòessere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fattiindice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa dellanorma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato dellaformula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioniamministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassiamministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) lamancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione dilegittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa eorientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicativedi norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n.15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082del 09/12/2019).6.3. Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza dellaCorte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1,Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla lucedella disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolgel'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, conconseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante unproprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur seprivo di concessione.6.4. La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letteraledella disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel sensoche, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).6.5. In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava aduna duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20266.6. Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocatanel caso di specie, trattandosi anni d’imposta (il 2014 e il 2015) successivial 2011.7. Con il nono motivo di ricorso (sesto motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione deiprincipi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione finanziarianonché degli artt. 24 Cost. e 12 della l. n. 212 del 2000. Al riguardo, nelcaso di specie, il principio in esame non avrebbe trovato effettivaprima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, esso non era statoimprontato ai principi di imparzialità, efficienza, buon andamento eterzietà in quanto i soggetti ricorrenti avevano da sempre avuto un unicosoggetto interlocutore (l'ADM di [OSCURATO:PERSONA]). Ciò valeva ad avvisodella ricorrente - anche in punto di legittimazione del suindicato Ufficio aricevere il rapporto, attesa la circostanza della identità e corrispondenzadel soggetto accertatore e dell’Autorità preposta a ricevere il rapportostesso, in manifesta violazione dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981,laddove, anche a garanzia dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti,prevede la terzietà dell'autorità preposta alla disamina degli scritti di cuialla menzionata norma.7.1. Il motivo è inammissibile.7.2. Va evidenziato ancora una volta che la CGT2 non ha affrontato laquestione e i ricorrenti non hanno comprovato di averla proposta nei gradidi merito.Numero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/20267.3. Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, atteso che non siravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento inaugurato dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza 09/12/2015, n. 24823,secondo cui il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone incapo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare unprovvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specificaprescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorioendoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invaliditàdell'atto; con la conseguenza che, fuori dal terreno dei tributi armonizzati,l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorioendoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le qualisiffatto obbligo risulti specificamente sancito.7.4. L'imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è untributo armonizzato, il che impone anche di disattendere l'istanza di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia; né in senso contrario vale richiamare ilfatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica deigiochi d'azzardo in alcune occasioni, poiché ciò ha fatto soltanto al fine diverificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membripotessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattatiU.E., vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 delTFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivirichiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dallelegislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati.7.5. Quanto al risvolto interno del problema, da un lato, va osservatoche per il tributo in discorso il diritto nazionale non prevedeespressamente un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e,dall'altro lato, che nei confronti del bookmaker, l'accertamento si configuracome un cd. accertamento a tavolino, rispetto al quale è legittimo, ancheai fini del contraddittorio (in specie per le imposte dirette), che il primoNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026S.U. n. 24823 del 2015, cit.); già da tale fatto, dunque, derival'insussistenza di un obbligo generalizzato di redazione del processoverbale di constatazione, conclusione che questa Corte, del resto, haripetutamente ribadito, sottolineando che l’attività di controllodell'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersicon la redazione di un processo verbale di constatazione (Cass. n. 16546del 27/04/2018; v. anche per una vicenda particolare Cass. n. 12094 del08/05/2019).7.6. In ogni caso, la stessa ricorrente riconosce l’avvenutosvolgimento, nel caso di specie, del contraddittorio endoprocedimentalecon l’ADM (di [OSCURATO:PERSONA]) senza che incida sulla legittimità dellostesso l’evidenziata identità del «soggetto verificatore e accertatore»«13. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia digiochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventualiviolazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamentid'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposteo maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previstidalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighistabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochipubblici, con o senza vincita in denaro. 14. Al fine di garantire il migliorraggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attivitàdi competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cuicircoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è statacommessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo. Conprovvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti icasi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli ufficicentrali.15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio deiNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026poteri ad essi conferiti dalle leggi in materia fiscale e amministrativa, gliappartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statoassumono la qualità di agenti di polizia tributaria».8. Con il decimo motivo di ricorso (settimo motivo di merito) si chiedea questa Corte la sospensione del giudizio ex art. 267 del TFUE e larimessione pregiudiziale alla CGUE affinché fornisca una chiarainterpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 del TFUE in relazionealla [OSCURATO:PERSONA] ex legge di stabilità n. 190 del 2014 che contienenorme emanate in violazione del principio di parità di trattamento,dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonchédella libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dellalibertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, conl'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasoridi conseguire una “regolarizzazione fiscale”, ottenendo la riduzione di unterzo dell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degliarticoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia digiochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione delprincipio di parità di trattamento, dell’obbligo di trasparenza, del principiodi certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, dellalibertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazionedei servizi (pagg.37-38 del ricorso).8.1. Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizianella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessitàalcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia,neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedentestatuizione della Corte, esaustiva e completa. In questi termini, in ordinealla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente, Cass. n.7673 del 2025; Cass. n. 20772 del 2024; Cass. n. 7481 del 2022).9. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della sola ADM (essendo inammissibile ilNumero registro generale 12334/2024Numero sezionale 6164/2026Numero di raccolta generale 25890/2026Data pubblicazione 28/09/2026controricorso depositato da AE), delle spese del presente giudizio,liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della litedi poco più di euro 12.000,00.9.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi euro 2.400,00, oltre alle spese diprenotazione a debito e alla somma di euro 2.400,00 a titolo diresponsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodella somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]