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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25955/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso 20173/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla Via della Balduina 143 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domic liata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 6514/02/2019 emessa dalla CTR Lazio il 22/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Inps, impugnava il silenzio rifiuto opposto alla propria istanza di rimborso Irpef per gli anni 2011-2015 della maggiore imposta trattenuta e versata dall'Inps (quale sostituto d'imposta) sulla pensione integrativa erogata dal fondo integrativo per il personale ai sensi della legge n. 70/1975.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello, ritenendo che, essendo rilevante unicamente il momento di maturazione dei montanti, la disciplina fiscale agevolativa introdotta dal d.lgs. n. 252/2005 trovava applicazione alle sole prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove nel caso di specie i montanti erano maturati fino al 1999.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 47/2000, come modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 168/2001, per non aver la CTR considerato che l'art. 12 citato aveva disciplinato il regime transitorio stabilendo che le prestazioni in forma periodica, già in corso di erogazione alla data de111.1.2001, continuassero ad essere assoggettate al previgente regime fiscale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, per non aver la CTR considerato che l'art. 11 citato fa espresso riferimento alle "prestazioni comunque erogate", così superando qualsivoglia argomentazione sui tempi in cui la prestazione è erogata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, n. 6, d.lgs. n. 252/2005, per non aver la CTR considerato che l'art. 23 non trova applicazione, non essendo il d.lgs. di attuazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lett. p),

I. n. 243/2004, stato emanato nei termini previsti.

4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.

Il montante contributivo nella previdenza complementare è dato dai contributi versati al Fondo pensione dal lavoratore (nel caso di dipendente privato: Tfr, contributo individuale e del datore di lavoro), a cui si aggiungono le somme rivalutate in funzione del rendimento del proprio comparto di investimento.

Il valore finale della posizione individuale maturata dall'iscritto ad un fondo pensione è determinato da una serie di elementi:

1. dall'entità del montante accumulato nel corso degli anni dall'iscritto (dato dal versamento di tutto o parte del TFR, dagli ulteriori contributi versati dal lavoratore e dall'eventuale contributo del datore di lavoro);

2. dalla durata dei versamenti;

3. dai costi di gestione che vengono applicati in corso di adesione;

4. dal rendimento economico che l'ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari;

5. dall'entità dell'eventuale capitale liquidato nel corso dell'adesione (es. per anticipazioni e riscatti);

6. dalle condizioni per l'erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo pensione (es. rendita reversibilità).

Il montante finale così determinato viene trasformato in rendita dividendo il suo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento.

Premesso, quindi, che, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, occorre necessariamente far riferimento al momento della determinazione del montante finale (nel caso di specie, incontestabilmente maturato fino al 30.9.1999, anno in cui è cessato il fondo pensioni Inps), resta da analizzare le normative che, secondo gli opposti assunti difensivi, si contendono ratione temporis la regolamentazione della fattispecie in esame.

In base all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 47/2000, "Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente".

Alla stregua del d.lgs. n. 124/1993, la prestazione costituisce reddito assoggettato a tassazione ordinaria nella misura dell'87,50% dell'ammontare percepito.

Alla luce dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005, "Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti".

Non è, dunque, revocabile in dubbio che alla fattispecie in oggetto, sulla base dei rispettivi regimi transitori, risulti applicabile il d.lgs. n. 124/1993.

In questo senso depone altresì la circolare n. 70/E del 18.12.2007, emanata con riferimento al d.lgs. n. 252/2005, a mente del quale "Il legislatore, in continuità con l'impostazione a suo tempo seguita dal decreto legislativo n. 47 del 2000, pone il principio in base al quale la nuova disciplina fiscale si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere da tale data (vale a dire, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione".4.1.

Non incide in alcun modo sulla conclusione cui si è pervenuti la pronuncia n. 218/2019 della Corte costituzionale.

Invero, con la stessa la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.3 Cost., l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevedeva che il riscatto della posizione individuale fosse assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 20173/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla Via della Balduina 143 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domic liata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 6514/02/2019 emessa dalla CTR Lazio il 22/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente Inps, impugnava il silenzio rifiuto opposto alla propria istanza di rimborso Irpef per gli anni 2011-2015 della maggiore imposta trattenuta e versata dall'Inps (quale sostituto d'imposta) sulla pensione integrativa erogata dal fondo integrativo per il personale ai sensi della legge n. 70/1975. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello, ritenendo che, essendo rilevante unicamente il momento di maturazione dei montanti, la disciplina fiscale agevolativa introdotta dal d.lgs. n. 252/2005 trovava applicazione alle sole prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove nel caso di specie i montanti erano maturati fino al 1999. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 47/2000, come modificato dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 168/2001, per non aver la CTR considerato che l'art. 12 citato aveva disciplinato il regime transitorio stabilendo che le prestazioni in forma periodica, già in corso di erogazione alla data de111.1.2001, continuassero ad essere assoggettate al previgente regime fiscale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, per non aver la CTR considerato che l'art. 11 citato fa espresso riferimento alle "prestazioni comunque erogate", così superando qualsivoglia argomentazione sui tempi in cui la prestazione è erogata. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, n. 6, d.lgs. n. 252/2005, per non aver la CTR considerato che l'art. 23 non trova applicazione, non essendo il d.lgs. di attuazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lett. p), I. n. 243/2004, stato emanato nei termini previsti. 4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati. Il montante contributivo nella previdenza complementare è dato dai contributi versati al Fondo pensione dal lavoratore (nel caso di dipendente privato: Tfr, contributo individuale e del datore di lavoro), a cui si aggiungono le somme rivalutate in funzione del rendimento del proprio comparto di investimento. Il valore finale della posizione individuale maturata dall'iscritto ad un fondo pensione è determinato da una serie di elementi: 1. dall'entità del montante accumulato nel corso degli anni dall'iscritto (dato dal versamento di tutto o parte del TFR, dagli ulteriori contributi versati dal lavoratore e dall'eventuale contributo del datore di lavoro); 2. dalla durata dei versamenti; 3. dai costi di gestione che vengono applicati in corso di adesione; 4. dal rendimento economico che l'ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari; 5. dall'entità dell'eventuale capitale liquidato nel corso dell'adesione (es. per anticipazioni e riscatti); 6. dalle condizioni per l'erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo pensione (es. rendita reversibilità). Il montante finale così determinato viene trasformato in rendita dividendo il suo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento. Premesso, quindi, che, ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, occorre necessariamente far riferimento al momento della determinazione del montante finale (nel caso di specie, incontestabilmente maturato fino al 30.9.1999, anno in cui è cessato il fondo pensioni Inps), resta da analizzare le normative che, secondo gli opposti assunti difensivi, si contendono ratione temporis la regolamentazione della fattispecie in esame. In base all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 47/2000, "Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente". Alla stregua del d.lgs. n. 124/1993, la prestazione costituisce reddito assoggettato a tassazione ordinaria nella misura dell'87,50% dell'ammontare percepito. Alla luce dell'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005, "Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti". Non è, dunque, revocabile in dubbio che alla fattispecie in oggetto, sulla base dei rispettivi regimi transitori, risulti applicabile il d.lgs. n. 124/1993. In questo senso depone altresì la circolare n. 70/E del 18.12.2007, emanata con riferimento al d.lgs. n. 252/2005, a mente del quale "Il legislatore, in continuità con l'impostazione a suo tempo seguita dal decreto legislativo n. 47 del 2000, pone il principio in base al quale la nuova disciplina fiscale si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere da tale data (vale a dire, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione".4.1. Non incide in alcun modo sulla conclusione cui si è pervenuti la pronuncia n. 218/2019 della Corte costituzionale. Invero, con la stessa la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.3 Cost., l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevedeva che il riscatto della posizione individuale fosse assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi 1'8
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