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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 09344/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023Data pubblicazione 05/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25038/2021 * proposto da* * domiciliato in Roma * Cavour presso laCANCELLERIA civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* 38 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO VENEZIA nel proc.to n.204/2021 depositato il 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023La Corte d appello di Venezia con decreto depositato in dataData pubblicazione 05/04/202322/7/2021 ha respinto il reclamo proposto da * * neiconfronti di * * avverso provvedimento del Presidentedel Tribunale di Vicenza che nel giudizio di divorzio dei coniugiautorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati hadisposto che il * dovesse provvedere in via esclusiva almantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniugecon assegno mensile di € 200 00.In particolare il giudice d appello in sede di reclamo ha sostenutoche doveva essere integrato il provvedimento impugnato con laprevisione che l obbligo di versamento dell assegno di € 200 00mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momentoin cui la * avesse cessato di essere assoggettata alla ** * ha quindi condannato il reclamantesoccombente al pagamento delle spese processuali.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsostraordinario per cassazione notificato il 29/9/21 affidato a duemotivi nei confronti di * * che resiste con controricorsonotificato il 5/11/2021 .RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente con il primo motivo premessa l inammissibilità delricorso ordinario per cassazione avverso il provvedimento cherigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. nel testo modificatodalla l.54/2006 ove all art.4 si è specificato che i provvedimentipresidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stessoregime previsto dal quarto comma dell art.708 c.p.c. per quelliadottati nel giudizio di separazione con conseguente reclamabilitàin Corte d appello applicabile al procedimento di divorzio lamentala violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degliartt.91 e 739 c.p.c. censurando il solo capo autonomo relativo alregolamento delle spese processuali con il secondo motivo deducepoi violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023artt.91 e 92 c.p.c. in ragione della disposta condanna alle speseData pubblicazione 05/04/2023malgrado la modifica del provvedimento reclamato.2.

La prima censura è fondata.2.1.

Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.* Corte ha chiarito * 10291/2014 che «in materia diprocedimenti d interesse del minore il decreto con cui la corted appello dichiara inammissibile il reclamo avverso ilprovvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento delminore al comune adottato in via provvisoria ed urgente senzadefinire il procedimento ed anzi disponendo ulteriori adempimentiper la sua prosecuzione non ha carattere decisorio e definitivo percui non è impugnabile con ricorso per cassazione né ordinario néstraordinario ai sensi dell art. 111 * Invero il ricorso percassazione è esperibile ex art.111 * esclusivamente avverso iprovvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e nonsoggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perchélimitato alla sola statuizione relativa alle spese processualiriguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti darapporto obbligatorio autonomo statuizione idonea ad acquistareautorità di cosa giudicata * 9516/2005 * 2986/2012* 9348/2017 .Invero il rimedio del ricorso straordinario per cassazione exart.111 * è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteridella decisorietà e definitività incidendo sul diritto soggettivo alcompenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile lamodifica o revoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale.Inoltre il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che ovevenga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenzialeun illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese ci siviene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023legge di natura sicuramente decisoria destinato ad incidere su unaData pubblicazione 05/04/2023posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risultaassunto e dotato di carattere di definitività non essendo datocontro di esso alcun mezzo d impugnazione sicché avverso ilmedesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensidell art. 111 * cfr. con riguardo a pronunce di liquidazionedelle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo* 21888/2004 * 1273/2013 * 21756/2015 .2.2.

Nel merito questa Corte da ultimo * 8432/2020 ha giàchiarito in un precedente del tutto speculare alla fattispecie che«nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi lacorte d appello adita in sede di reclamo avverso l ordinanza emessadal presidente del tribunale ai sensi dell art. 708 comma 3 c.p.c.non deve statuire sulle spese del procedimento poiché trattandosidi provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite spettaal tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamocon la sentenza che conclude il giudizio» il precedente è statosuccessivamente confermato da questa Corte * 11362/2022* 27393/2022 .* sulla base della natura provvisoria deiprovvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c.destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito delcarattere incidentale del procedimento preordinato alla loroadozione rispetto al giudizio di separazione personale pendentenonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristicheproprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quellocamerale ex art.739 c.p.c. si è ritenuto che siano ad essiestensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenticautelari adottati in corso di causa con la conseguenza che laCorte di Appello investita del reclamo avverso l ordinanza emessadal Presidente del Tribunale ai sensi dell art. 708 terzo commac.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principaleNumero di raccolta generale 9344/2023e le cui spese vanno di conseguenza liquidate a * pau bbldiceazlio ne 05/04/2023Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenzache conclude il giudizio di primo grado.* Corte con riguardo al procedimento di divorzio ha poiaffermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione deglieffetti civili del matrimonio l ordinanza della corte di appellopronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego dimisure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunalenon è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 *difettando il requisito della definitività in senso sostanziale edell idoneità al giudicato dal momento che tale ordinanza purincidendo su posizioni di diritto soggettivo non è idonea a statuiresu di esse in modo definitivo ma assume la stessa natura diprovvedimento interinale provvisorio e strumentale al giudizio dimerito che caratterizza l ordinanza presidenziale semprerevocabile e modificabile dal giudice istruttore ai sensi dell art. 4comma 8 della l. n. 898 del 1970».Il principio per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria estrumentale al giudizio di merito conferma quindi la necessariaapplicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte conriguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimentipresidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.3.

Il secondo motivo è assorbito.4.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbito il secondo va cassato il decretoimpugnato e decidendo nel merito ai sensi dell art.384 c.p.c. 2°comma non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto vadisposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante allespese processuali.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023* giusti motivi per compensare interamente tra le parti leNumero di raccolta generale 9344/2023spese del presente giudizio di legittimità in relazDiaotan pueb blicazlio ne 05/04/2023consolidarsi solo in tempi recenti dell orientamento di questa *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensidell art.384 c.p.c. 2° comma dispone la revoca della statuizione dicondanna del reclamante alle spese processuali della fase direclamo dichiara interamente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023.La Presidente6 di 6* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023Data pubblicazione 05/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25038/2021 * proposto da* * domiciliato in Roma * Cavour presso laCANCELLERIA civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* 38 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO VENEZIA nel proc.to n.204/2021 depositato il 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023La Corte d appello di Venezia con decreto depositato in dataData pubblicazione 05/04/202322/7/2021 ha respinto il reclamo proposto da * * neiconfronti di * * avverso provvedimento del Presidentedel Tribunale di Vicenza che nel giudizio di divorzio dei coniugiautorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati hadisposto che il * dovesse provvedere in via esclusiva almantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniugecon assegno mensile di € 200 00.In particolare il giudice d appello in sede di reclamo ha sostenutoche doveva essere integrato il provvedimento impugnato con laprevisione che l obbligo di versamento dell assegno di € 200 00mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momentoin cui la * avesse cessato di essere assoggettata alla ** * ha quindi condannato il reclamantesoccombente al pagamento delle spese processuali.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsostraordinario per cassazione notificato il 29/9/21 affidato a duemotivi nei confronti di * * che resiste con controricorsonotificato il 5/11/2021 .RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente con il primo motivo premessa l inammissibilità delricorso ordinario per cassazione avverso il provvedimento cherigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. nel testo modificatodalla l.54/2006 ove all art.4 si è specificato che i provvedimentipresidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stessoregime previsto dal quarto comma dell art.708 c.p.c. per quelliadottati nel giudizio di separazione con conseguente reclamabilitàin Corte d appello applicabile al procedimento di divorzio lamentala violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degliartt.91 e 739 c.p.c. censurando il solo capo autonomo relativo alregolamento delle spese processuali con il secondo motivo deducepoi violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023artt.91 e 92 c.p.c. in ragione della disposta condanna alle speseData pubblicazione 05/04/2023malgrado la modifica del provvedimento reclamato.2.

La prima censura è fondata.2.1.

Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.* Corte ha chiarito * 10291/2014 che «in materia diprocedimenti d interesse del minore il decreto con cui la corted appello dichiara inammissibile il reclamo avverso ilprovvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento delminore al comune adottato in via provvisoria ed urgente senzadefinire il procedimento ed anzi disponendo ulteriori adempimentiper la sua prosecuzione non ha carattere decisorio e definitivo percui non è impugnabile con ricorso per cassazione né ordinario néstraordinario ai sensi dell art. 111 * Invero il ricorso percassazione è esperibile ex art.111 * esclusivamente avverso iprovvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e nonsoggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perchélimitato alla sola statuizione relativa alle spese processualiriguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti darapporto obbligatorio autonomo statuizione idonea ad acquistareautorità di cosa giudicata * 9516/2005 * 2986/2012* 9348/2017 .Invero il rimedio del ricorso straordinario per cassazione exart.111 * è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteridella decisorietà e definitività incidendo sul diritto soggettivo alcompenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile lamodifica o revoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale.Inoltre il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che ovevenga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenzialeun illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese ci siviene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023legge di natura sicuramente decisoria destinato ad incidere su unaData pubblicazione 05/04/2023posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risultaassunto e dotato di carattere di definitività non essendo datocontro di esso alcun mezzo d impugnazione sicché avverso ilmedesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensidell art. 111 * cfr. con riguardo a pronunce di liquidazionedelle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo* 21888/2004 * 1273/2013 * 21756/2015 .2.2.

Nel merito questa Corte da ultimo * 8432/2020 ha giàchiarito in un precedente del tutto speculare alla fattispecie che«nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi lacorte d appello adita in sede di reclamo avverso l ordinanza emessadal presidente del tribunale ai sensi dell art. 708 comma 3 c.p.c.non deve statuire sulle spese del procedimento poiché trattandosidi provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite spettaal tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamocon la sentenza che conclude il giudizio» il precedente è statosuccessivamente confermato da questa Corte * 11362/2022* 27393/2022 .* sulla base della natura provvisoria deiprovvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c.destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito delcarattere incidentale del procedimento preordinato alla loroadozione rispetto al giudizio di separazione personale pendentenonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristicheproprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quellocamerale ex art.739 c.p.c. si è ritenuto che siano ad essiestensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenticautelari adottati in corso di causa con la conseguenza che laCorte di Appello investita del reclamo avverso l ordinanza emessadal Presidente del Tribunale ai sensi dell art. 708 terzo commac.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principaleNumero di raccolta generale 9344/2023e le cui spese vanno di conseguenza liquidate a * pau bbldiceazlio ne 05/04/2023Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenzache conclude il giudizio di primo grado.* Corte con riguardo al procedimento di divorzio ha poiaffermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione deglieffetti civili del matrimonio l ordinanza della corte di appellopronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego dimisure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunalenon è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 *difettando il requisito della definitività in senso sostanziale edell idoneità al giudicato dal momento che tale ordinanza purincidendo su posizioni di diritto soggettivo non è idonea a statuiresu di esse in modo definitivo ma assume la stessa natura diprovvedimento interinale provvisorio e strumentale al giudizio dimerito che caratterizza l ordinanza presidenziale semprerevocabile e modificabile dal giudice istruttore ai sensi dell art. 4comma 8 della l. n. 898 del 1970».Il principio per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria estrumentale al giudizio di merito conferma quindi la necessariaapplicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte conriguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimentipresidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.3.

Il secondo motivo è assorbito.4.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbito il secondo va cassato il decretoimpugnato e decidendo nel merito ai sensi dell art.384 c.p.c. 2°comma non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto vadisposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante allespese processuali.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023* giusti motivi per compensare interamente tra le parti leNumero di raccolta generale 9344/2023spese del presente giudizio di legittimità in relazDiaotan pueb blicazlio ne 05/04/2023consolidarsi solo in tempi recenti dell orientamento di questa *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensidell art.384 c.p.c. 2° comma dispone la revoca della statuizione dicondanna del reclamante alle spese processuali della fase direclamo dichiara interamente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023.La Presidente6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023Data pubblicazione 05/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25038/2021 * proposto da* * domiciliato in Roma * Cavour presso laCANCELLERIA civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* 38 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO VENEZIA nel proc.to n.204/2021 depositato il 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023La Corte d appello di Venezia con decreto depositato in dataData pubblicazione 05/04/202322/7/2021 ha respinto il reclamo proposto da * * neiconfronti di * * avverso provvedimento del Presidentedel Tribunale di Vicenza che nel giudizio di divorzio dei coniugiautorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati hadisposto che il * dovesse provvedere in via esclusiva almantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniugecon assegno mensile di € 200 00.In particolare il giudice d appello in sede di reclamo ha sostenutoche doveva essere integrato il provvedimento impugnato con laprevisione che l obbligo di versamento dell assegno di € 200 00mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momentoin cui la * avesse cessato di essere assoggettata alla ** * ha quindi condannato il reclamantesoccombente al pagamento delle spese processuali.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsostraordinario per cassazione notificato il 29/9/21 affidato a duemotivi nei confronti di * * che resiste con controricorsonotificato il 5/11/2021 .RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente con il primo motivo premessa l inammissibilità delricorso ordinario per cassazione avverso il provvedimento cherigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. nel testo modificatodalla l.54/2006 ove all art.4 si è specificato che i provvedimentipresidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stessoregime previsto dal quarto comma dell art.708 c.p.c. per quelliadottati nel giudizio di separazione con conseguente reclamabilitàin Corte d appello applicabile al procedimento di divorzio lamentala violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degliartt.91 e 739 c.p.c. censurando il solo capo autonomo relativo alregolamento delle spese processuali con il secondo motivo deducepoi violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023artt.91 e 92 c.p.c. in ragione della disposta condanna alle speseData pubblicazione 05/04/2023malgrado la modifica del provvedimento reclamato.2. La prima censura è fondata.2.1. Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.* Corte ha chiarito * 10291/2014 che «in materia diprocedimenti d interesse del minore il decreto con cui la corted appello dichiara inammissibile il reclamo avverso ilprovvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento delminore al comune adottato in via provvisoria ed urgente senzadefinire il procedimento ed anzi disponendo ulteriori adempimentiper la sua prosecuzione non ha carattere decisorio e definitivo percui non è impugnabile con ricorso per cassazione né ordinario néstraordinario ai sensi dell art. 111 * Invero il ricorso percassazione è esperibile ex art.111 * esclusivamente avverso iprovvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e nonsoggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perchélimitato alla sola statuizione relativa alle spese processualiriguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti darapporto obbligatorio autonomo statuizione idonea ad acquistareautorità di cosa giudicata * 9516/2005 * 2986/2012* 9348/2017 .Invero il rimedio del ricorso straordinario per cassazione exart.111 * è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteridella decisorietà e definitività incidendo sul diritto soggettivo alcompenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile lamodifica o revoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale.Inoltre il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che ovevenga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenzialeun illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese ci siviene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023legge di natura sicuramente decisoria destinato ad incidere su unaData pubblicazione 05/04/2023posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risultaassunto e dotato di carattere di definitività non essendo datocontro di esso alcun mezzo d impugnazione sicché avverso ilmedesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensidell art. 111 * cfr. con riguardo a pronunce di liquidazionedelle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo* 21888/2004 * 1273/2013 * 21756/2015 .2.2. Nel merito questa Corte da ultimo * 8432/2020 ha giàchiarito in un precedente del tutto speculare alla fattispecie che«nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi lacorte d appello adita in sede di reclamo avverso l ordinanza emessadal presidente del tribunale ai sensi dell art. 708 comma 3 c.p.c.non deve statuire sulle spese del procedimento poiché trattandosidi provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite spettaal tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamocon la sentenza che conclude il giudizio» il precedente è statosuccessivamente confermato da questa Corte * 11362/2022* 27393/2022 .* sulla base della natura provvisoria deiprovvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c.destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito delcarattere incidentale del procedimento preordinato alla loroadozione rispetto al giudizio di separazione personale pendentenonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristicheproprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quellocamerale ex art.739 c.p.c. si è ritenuto che siano ad essiestensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenticautelari adottati in corso di causa con la conseguenza che laCorte di Appello investita del reclamo avverso l ordinanza emessadal Presidente del Tribunale ai sensi dell art. 708 terzo commac.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principaleNumero di raccolta generale 9344/2023e le cui spese vanno di conseguenza liquidate a * pau bbldiceazlio ne 05/04/2023Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenzache conclude il giudizio di primo grado.* Corte con riguardo al procedimento di divorzio ha poiaffermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione deglieffetti civili del matrimonio l ordinanza della corte di appellopronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego dimisure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunalenon è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 *difettando il requisito della definitività in senso sostanziale edell idoneità al giudicato dal momento che tale ordinanza purincidendo su posizioni di diritto soggettivo non è idonea a statuiresu di esse in modo definitivo ma assume la stessa natura diprovvedimento interinale provvisorio e strumentale al giudizio dimerito che caratterizza l ordinanza presidenziale semprerevocabile e modificabile dal giudice istruttore ai sensi dell art. 4comma 8 della l. n. 898 del 1970».Il principio per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria estrumentale al giudizio di merito conferma quindi la necessariaapplicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte conriguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimentipresidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.3. Il secondo motivo è assorbito.4. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbito il secondo va cassato il decretoimpugnato e decidendo nel merito ai sensi dell art.384 c.p.c. 2°comma non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto vadisposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante allespese processuali.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023* giusti motivi per compensare interamente tra le parti leNumero di raccolta generale 9344/2023spese del presente giudizio di legittimità in relazDiaotan pueb blicazlio ne 05/04/2023consolidarsi solo in tempi recenti dell orientamento di questa *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensidell art.384 c.p.c. 2° comma dispone la revoca della statuizione dicondanna del reclamante alle spese processuali della fase direclamo dichiara interamente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023.La Presidente6 di 6* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023Data pubblicazione 05/04/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25038/2021 * proposto da* * domiciliato in Roma * Cavour presso laCANCELLERIA civile della Corte di Cassazione rappresentato edifeso dall avvocato * * * ricorrentecontro* 38 presso lo studio dell avvocato * * * che la rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * controricorrenteavverso DECRETO di CORTE D APPELLO VENEZIA nel proc.to n.204/2021 depositato il 22/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023La Corte d appello di Venezia con decreto depositato in dataData pubblicazione 05/04/202322/7/2021 ha respinto il reclamo proposto da * * neiconfronti di * * avverso provvedimento del Presidentedel Tribunale di Vicenza che nel giudizio di divorzio dei coniugiautorizzati in via provvisoria ed urgente a vivere separati hadisposto che il * dovesse provvedere in via esclusiva almantenimento di entrambi i figli e al mantenimento del coniugecon assegno mensile di € 200 00.In particolare il giudice d appello in sede di reclamo ha sostenutoche doveva essere integrato il provvedimento impugnato con laprevisione che l obbligo di versamento dell assegno di € 200 00mensili a carico del reclamante sarebbe venuto meno nel momentoin cui la * avesse cessato di essere assoggettata alla ** * ha quindi condannato il reclamantesoccombente al pagamento delle spese processuali.Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsostraordinario per cassazione notificato il 29/9/21 affidato a duemotivi nei confronti di * * che resiste con controricorsonotificato il 5/11/2021 .RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente con il primo motivo premessa l inammissibilità delricorso ordinario per cassazione avverso il provvedimento cherigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c. nel testo modificatodalla l.54/2006 ove all art.4 si è specificato che i provvedimentipresidenziali in materia di divorzio sono sottoposti allo stessoregime previsto dal quarto comma dell art.708 c.p.c. per quelliadottati nel giudizio di separazione con conseguente reclamabilitàin Corte d appello applicabile al procedimento di divorzio lamentala violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degliartt.91 e 739 c.p.c. censurando il solo capo autonomo relativo alregolamento delle spese processuali con il secondo motivo deducepoi violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. degli2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023artt.91 e 92 c.p.c. in ragione della disposta condanna alle speseData pubblicazione 05/04/2023malgrado la modifica del provvedimento reclamato.2. La prima censura è fondata.2.1. Va anzitutto esplicitato che il ricorso è ammissibile.* Corte ha chiarito * 10291/2014 che «in materia diprocedimenti d interesse del minore il decreto con cui la corted appello dichiara inammissibile il reclamo avverso ilprovvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento delminore al comune adottato in via provvisoria ed urgente senzadefinire il procedimento ed anzi disponendo ulteriori adempimentiper la sua prosecuzione non ha carattere decisorio e definitivo percui non è impugnabile con ricorso per cassazione né ordinario néstraordinario ai sensi dell art. 111 * Invero il ricorso percassazione è esperibile ex art.111 * esclusivamente avverso iprovvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e nonsoggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione.Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perchélimitato alla sola statuizione relativa alle spese processualiriguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti darapporto obbligatorio autonomo statuizione idonea ad acquistareautorità di cosa giudicata * 9516/2005 * 2986/2012* 9348/2017 .Invero il rimedio del ricorso straordinario per cassazione exart.111 * è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteridella decisorietà e definitività incidendo sul diritto soggettivo alcompenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile lamodifica o revoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale.Inoltre il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che ovevenga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenzialeun illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese ci siviene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023Numero di raccolta generale 9344/2023legge di natura sicuramente decisoria destinato ad incidere su unaData pubblicazione 05/04/2023posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risultaassunto e dotato di carattere di definitività non essendo datocontro di esso alcun mezzo d impugnazione sicché avverso ilmedesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensidell art. 111 * cfr. con riguardo a pronunce di liquidazionedelle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo* 21888/2004 * 1273/2013 * 21756/2015 .2.2. Nel merito questa Corte da ultimo * 8432/2020 ha giàchiarito in un precedente del tutto speculare alla fattispecie che«nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi lacorte d appello adita in sede di reclamo avverso l ordinanza emessadal presidente del tribunale ai sensi dell art. 708 comma 3 c.p.c.non deve statuire sulle spese del procedimento poiché trattandosidi provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite spettaal tribunale provvedere sulle spese anche per la fase di reclamocon la sentenza che conclude il giudizio» il precedente è statosuccessivamente confermato da questa Corte * 11362/2022* 27393/2022 .* sulla base della natura provvisoria deiprovvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c.destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito delcarattere incidentale del procedimento preordinato alla loroadozione rispetto al giudizio di separazione personale pendentenonché del rilievo che essi conservano comunque caratteristicheproprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quellocamerale ex art.739 c.p.c. si è ritenuto che siano ad essiestensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenticautelari adottati in corso di causa con la conseguenza che laCorte di Appello investita del reclamo avverso l ordinanza emessadal Presidente del Tribunale ai sensi dell art. 708 terzo commac.p.c. non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principaleNumero di raccolta generale 9344/2023e le cui spese vanno di conseguenza liquidate a * pau bbldiceazlio ne 05/04/2023Tribunale anche in relazione alla fase di reclamo con la sentenzache conclude il giudizio di primo grado.* Corte con riguardo al procedimento di divorzio ha poiaffermato che «nel giudizio di scioglimento e cessazione deglieffetti civili del matrimonio l ordinanza della corte di appellopronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego dimisure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunalenon è ricorribile per cassazione ai sensi dell art. 111 *difettando il requisito della definitività in senso sostanziale edell idoneità al giudicato dal momento che tale ordinanza purincidendo su posizioni di diritto soggettivo non è idonea a statuiresu di esse in modo definitivo ma assume la stessa natura diprovvedimento interinale provvisorio e strumentale al giudizio dimerito che caratterizza l ordinanza presidenziale semprerevocabile e modificabile dal giudice istruttore ai sensi dell art. 4comma 8 della l. n. 898 del 1970».Il principio per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria estrumentale al giudizio di merito conferma quindi la necessariaapplicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte conriguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimentipresidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.3. Il secondo motivo è assorbito.4. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del primomotivo di ricorso assorbito il secondo va cassato il decretoimpugnato e decidendo nel merito ai sensi dell art.384 c.p.c. 2°comma non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto vadisposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante allespese processuali.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25038/2021Numero sezionale 1534/2023* giusti motivi per compensare interamente tra le parti leNumero di raccolta generale 9344/2023spese del presente giudizio di legittimità in relazDiaotan pueb blicazlio ne 05/04/2023consolidarsi solo in tempi recenti dell orientamento di questa *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensidell art.384 c.p.c. 2° comma dispone la revoca della statuizione dicondanna del reclamante alle spese processuali della fase direclamo dichiara interamente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2023.La Presidente6 di 6* *