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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05837/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione (così riqualificata la condotta contestata inizialmente come riciclaggio dal primo giudice).

L'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di riqualificazione con accesso alla messa alla prova veniva respinto sulla base (a) dell'ininfluenza della riqualificazione sulla richiesta di accesso al beneficio e (b) della non inclusione della ricettazione tra i reati che consentono la "messa alla prova".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 168 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto dell'appello contro la reiezione dell'istanza di ammissione alla messa alla prova era illegittimo (a) sia perché la "riqualificazione" della condotta come ricettazione imponeva la rivalutazione dell'istanza anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2019, (b) sia perché il reato di ricettazione era espressamente richiamato dall'art. 168 bis cod. pen. nella parte in cui lo stesso faceva riferimento ai delitti elencati nell'art. 550 comma 2 cod. proc. pen..

2.2. Vizio di motivazione: sarebbe stata travisata la prova in ordine (a) al fatto che i Bruno avessero usato un linguaggio criptico facendo rifermento alle "macerie", (b) al fatto che la persona di nome "Pino" emersa dalle telefonate fosse il "Giovanni" Bruno, (c) al fatto che il furgone in sequestro fosse un autoarticolato e non un semplice furgone guidabile con la "patente B", circostanza rilevante al fine delle valutazioni relative alla presenza di entrambi gli imputati sul mezzo; (d) al fatto che i ricorrenti si sarebbero trattenuti all'interno della carrozzeria per meno di venti minuti, dato che questo era il tempo intercorso tra le telefonate e non vi era prova e che, durante tale periodo, gli stessi fossero rimasti nella carrozzeria.

Tali errori di valutazione incidevano sull'accertamento di responsabilità e, segnatamente, in ordine all'assenza di consapevolezza da parte degli imputati circa la provenienza delittuosa del mezzo trasportato.

2.3. Violazione di legge (art. 648 comma 2 cod. pen.) e vizio di motivazione: ii rigetto del motivo di appello con il quale si deduceva la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. sarebbe apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

1.1. Sul tema della concedibilità della messa alla prova all'esito del giudizio abbreviato, quando l'imputato abbia chiesto ed ottenuto la riqualificazione della condotta in fattispecie che consentono l'accesso al beneficio si è pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 131 del 2019, ha ritenuto doveroso l'esame dell'istanza, ogni volta che il giudice assegni alla condotta una definizione giuridica compatibile con la messa alla prova.[OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ha rilevato quanto segue: «la giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527).

Recenti pronunce della Corte di cassazione hanno, inoltre, ritenuto che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 settembre- 8 ottobre 2018, n. 44888; sezione terza penale, sentenza 15 febbraio-2 luglio 2018, n. 29622).

Tale recente orientamento non è, invero, incontrastato, altre pronunce avendo invece ritenuto la sussistenza di una tale preclusione, essenzialmente sulla base dell'argomento dell'alternatività tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l'imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio electa una via, non datur recursum ad alteram (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 3 luglio-27 settembre 2018, n. 42469; sezione sesta penale, sentenza 28 marzo-9 maggio 2017, n. 22545; sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2016-30 gennaio 2017, n. 4184).

A tale argomento è stato, tuttavia, plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione dei processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all'atto della richiesta del rito abbreviato (in questo senso, le sopra citate Cass., n. 44888 e n. 29622 del 2018).

Se dunque, in base al menzionato recente orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché - in esito al giudizio - riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod.proc. pen.

Una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale [...]» (Corte Cost. sentenza n. 131 del 2019, § 4.1.).

Seguendo le indicazioni della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale la Cassazione ha affermato, da un lato, che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità dì dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 6, Sentenza n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681).

E, dall'altro, che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato sempre che questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 8982 del 05/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402).

1.2. Si rileva, inoltre, che il reato di ricettazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, consente l'accesso alla messa prova, considerato che l'art. 168 bis cod. pen. estende l'applicazione dell'istituto ai reati descritti nell'art. 550 comma 2 cod. proc. pen., tra i quali c'è la ricettazione.

1.3. In conclusione, si riafferma che la richiesta di accesso al rito abbreviato non osta alla ammissione dell'imputato alla messa alla prova, neanche quando la originaria qualificazione giuridica assegnata alla condotta sia ostativa, sempreché (a) l'imputato abbia chiesto espressamente l'ammissione al beneficio previa riqualificazione della condotta in una fattispecie non ostativa, (b) il Tribunale abbia ritenuto di assegnare alla condotta contestata una definizione giuridica compatibile con la ammissione.

1.4. Nel caso in esame il difensore degli imputati instava per la sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie della ricettazione ed, in subordine, chiedeva l'accesso al rito abbreviato.

Il primo giudice, nonostante avesse riqualificato la condotta contestata come ricettazione, non ammetteva l'imputato alla messa alla prova.

La Corte di appello chiamata a valutare le doglianze avanzate con la prima impugnazione circa l'illegittimità della decisione di rigetto riteneva che la riqualificazione non consentisse l'ammissione al percorso riparativo, anche in regione della natura ostativa del reato di ricettazione.

Si tratta di valutazioni, che alla luce degli argomenti esposti, sono illegittime: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame della richiesta di messa alla prova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 20/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione (così riqualificata la condotta contestata inizialmente come riciclaggio dal primo giudice). L'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di riqualificazione con accesso alla messa alla prova veniva respinto sulla base (a) dell'ininfluenza della riqualificazione sulla richiesta di accesso al beneficio e (b) della non inclusione della ricettazione tra i reati che consentono la "messa alla prova". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 168 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto dell'appello contro la reiezione dell'istanza di ammissione alla messa alla prova era illegittimo (a) sia perché la "riqualificazione" della condotta come ricettazione imponeva la rivalutazione dell'istanza anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2019, (b) sia perché il reato di ricettazione era espressamente richiamato dall'art. 168 bis cod. pen. nella parte in cui lo stesso faceva riferimento ai delitti elencati nell'art. 550 comma 2 cod. proc. pen.. 2.2. Vizio di motivazione: sarebbe stata travisata la prova in ordine (a) al fatto che i Bruno avessero usato un linguaggio criptico facendo rifermento alle "macerie", (b) al fatto che la persona di nome "Pino" emersa dalle telefonate fosse il "Giovanni" Bruno, (c) al fatto che il furgone in sequestro fosse un autoarticolato e non un semplice furgone guidabile con la "patente B", circostanza rilevante al fine delle valutazioni relative alla presenza di entrambi gli imputati sul mezzo; (d) al fatto che i ricorrenti si sarebbero trattenuti all'interno della carrozzeria per meno di venti minuti, dato che questo era il tempo intercorso tra le telefonate e non vi era prova e che, durante tale periodo, gli stessi fossero rimasti nella carrozzeria. Tali errori di valutazione incidevano sull'accertamento di responsabilità e, segnatamente, in ordine all'assenza di consapevolezza da parte degli imputati circa la provenienza delittuosa del mezzo trasportato. 2.3. Violazione di legge (art. 648 comma 2 cod. pen.) e vizio di motivazione: ii rigetto del motivo di appello con il quale si deduceva la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. sarebbe apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. 1.1. Sul tema della concedibilità della messa alla prova all'esito del giudizio abbreviato, quando l'imputato abbia chiesto ed ottenuto la riqualificazione della condotta in fattispecie che consentono l'accesso al beneficio si è pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 131 del 2019, ha ritenuto doveroso l'esame dell'istanza, ogni volta che il giudice assegni alla condotta una definizione giuridica compatibile con la messa alla prova.[OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ha rilevato quanto segue: «la giurisprudenza di legittimità ha, anzitutto, ripetutamente affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano della ricorrenza del beneficio in parola (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752 e 20 ottobre 2015-3 febbraio 2016, n. 4527). Recenti pronunce della Corte di cassazione hanno, inoltre, ritenuto che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 settembre- 8 ottobre 2018, n. 44888; sezione terza penale, sentenza 15 febbraio-2 luglio 2018, n. 29622). Tale recente orientamento non è, invero, incontrastato, altre pronunce avendo invece ritenuto la sussistenza di una tale preclusione, essenzialmente sulla base dell'argomento dell'alternatività tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l'imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio electa una via, non datur recursum ad alteram (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 3 luglio-27 settembre 2018, n. 42469; sezione sesta penale, sentenza 28 marzo-9 maggio 2017, n. 22545; sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2016-30 gennaio 2017, n. 4184). A tale argomento è stato, tuttavia, plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione dei processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all'atto della richiesta del rito abbreviato (in questo senso, le sopra citate Cass., n. 44888 e n. 29622 del 2018). Se dunque, in base al menzionato recente orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché - in esito al giudizio - riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod.proc. pen. Una tale soluzione risponde a ovvie ragioni di economia processuale [...]» (Corte Cost. sentenza n. 131 del 2019, § 4.1.). Seguendo le indicazioni della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale la Cassazione ha affermato, da un lato, che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità dì dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 6, Sentenza n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681). E, dall'altro, che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato sempre che questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 8982 del 05/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402). 1.2. Si rileva, inoltre, che il reato di ricettazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, consente l'accesso alla messa prova, considerato che l'art. 168 bis cod. pen. estende l'applicazione dell'istituto ai reati descritti nell'art. 550 comma 2 cod. proc. pen., tra i quali c'è la ricettazione. 1.3. In conclusione, si riafferma che la richiesta di accesso al rito abbreviato non osta alla ammissione dell'imputato alla messa alla prova, neanche quando la originaria qualificazione giuridica assegnata alla condotta sia ostativa, sempreché (a) l'imputato abbia chiesto espressamente l'ammissione al beneficio previa riqualificazione della condotta in una fattispecie non ostativa, (b) il Tribunale abbia ritenuto di assegnare alla condotta contestata una definizione giuridica compatibile con la ammissione. 1.4. Nel caso in esame il difensore degli imputati instava per la sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie della ricettazione ed, in subordine, chiedeva l'accesso al rito abbreviato. Il primo giudice, nonostante avesse riqualificato la condotta contestata come ricettazione, non ammetteva l'imputato alla messa alla prova. La Corte di appello chiamata a valutare le doglianze avanzate con la prima impugnazione circa l'illegittimità della decisione di rigetto riteneva che la riqualificazione non consentisse l'ammissione al percorso riparativo, anche in regione della natura ostativa del reato di ricettazione. Si tratta di valutazioni, che alla luce degli argomenti esposti, sono illegittime: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame della richiesta di messa alla prova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame della ric
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