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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31999/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazionedi legge penale per erronea applicazione dell’art. 61, n. 2), cod. pen., èinammissibile per mancanza di interesse, giacché l’aggravante contestata non hatrovato applicazione (si legga il dispositivo della sentenza impugnata che, inparziale riforma di quella di primo grado, dispone la rideterminazione della pena,previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen.);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazionedi legge penale per erronea applicazione dell’art. 61, n. 2), cod. pen., èinammissibile per mancanza di interesse, giacché l’aggravante contestata non hatrovato applicazione (si legga il dispositivo della sentenza impugnata che, inparziale riforma di quella di primo grado, dispone la rideterminazione della pena,previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2), cod. pen.);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris