Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2025
ECLI:EU:T:2025:991
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0750_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] systimata pliroforikis/AEMF
(causa T‑750/22)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di sviluppo, consulenza e assistenza nel settore dei sistemi di informazione – Rifiuto dell’offerta di un offerente – Offerta anormalmente bassa – Determinazione del diritto sostanziale applicabile – Obblighi applicabili nei settori del diritto ambientale, del diritto sociale e del diritto del lavoro – Errore manifesto di valutazione»
1.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di sentire l’offerente – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del carattere anormalmente basso dell’offerta – Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, allegato I, punto 23.1)
(v. punti 38, 39, 73‑76)
2.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda espressa dell’offerente escluso – Obbligo di motivazione – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, § 3, e allegato I]
(v. punti 40‑42)
3.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione – Legge sostanziale applicabile –Determinazione delle regole applicabili durante l’esecuzione di un appalto pubblico – Rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti, di certezza del diritto e di trasparenza – Portata – Assenza di condizioni univoche della gara d’appalto– Applicazione della legge sostanziale che disciplina il contratto applicabile nel corso della sua esecuzione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1)
(v. punti 87, 90‑92)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) si faranno carico ciascuna delle proprie spese.