CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43829/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia appositamente nominato (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in anteriori sentenze di condanna. Nell'unico motivo, sviluppato in successiva memoria, la ricorrente deduce nullità processuale, per essere stata difesa, nel procedimento di esecuzione, da patrocinatore (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) da lei mai officiato, sul presupposto - che sarebbe erroneo - che fosse ultrattiva la nomina rilasciatagli in un separato procedimento di sorveglianza. L'avviso di fissazione di udienza avrebbe dovuto, semmai, essere notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva difesa nei giudici di cognizione definiti dalle sentenze citate. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La condannata non può dolersi del fatto di non essere stata assistita, ai fini della revoca delle pene sospese, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva (salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., qui non rilevante), anche se nella nomina tale fase fosse stata genericamente contemplata (da ultimo, Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443- 01). Neppure l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di apposita legittimazione ai fini della celebrazione del giudizio a quo. Poiché, tuttavia, egli ha regolarmente prestato il suo ministero (così come lo avrebbe prestato il difensore d'ufficio che fosse stato altrimenti nominato), né esistevano difensori fiduciari che, in suo luogo, avessero diritto all'avviso di udienza, nessuna lesione del diritto di difesa è all'evidenza configurabile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore