CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 34829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 14 maggio 2026, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessogli con la sentenza del Tribunale di Paola in data 29/01/2015, irrevocabile dal 12/03/2016, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo è manifestamente infondato, visto che «In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca disposta, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., per la commissione di un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio non presuppone che la sentenza che ha accertato il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine» (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 - 01); che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il principio fissato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01 e richiamato dal ricorrente, non riguarda le ipotesi di revoca per avere il condannato commesso un delitto nel quinquennio, ma quelle di revoca in executivis del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M