CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto evidenziando — circa la qualificazione ex art. 379 cod. pen del reato descritto nel capo 36 — l'efficienza causale della condotta dell'imputato nel traspoOrtare la refurtiva per assicurarne il profitto agli autori del furto (p. 10) della sentenza impugnata e perché — circa l'applicazione della recidiva — la Corte di appello non si è limitata a registrare la presenza di precedenti penali specifici, ma ha evidenziato la collocazione delle condotte In un quadro di criminalità più ampio così da denotare una accresciuta pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammynde. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]